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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
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Dott. MONACI Stefano
Dott. DE RENZIS Alessandro
Dott. BANDINI Gianfranco
Dott. NAPOLETANO Giuseppe
Dott. MORCAVALLO Ulpiano
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- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
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ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell'Avv. S.A.,
Responsabile della Direzione Affari Legali a ciò
delegato in virtù dei poteri conferiti con procura per
atto notaio Ambrosone di Roma del 15.06.2 005 rep. n.
36583, elettivamente domiciliata presso Funzioni Affari
Legali in Roma, Viale Europa n. 75, rappresentata e
difesa dall'Avv. Anna Maria Rosaria Ursino per procura a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.S., elettivamente domiciliata in Roma via M. Saveria
Sanzi n. 21 presso lo studio dell'Avv. Maria Natalia
Panetta, che la rappresenta e difende, congiuntamente e
disgiuntamente, con gli Avv.ti Pier Paolo Marras e
Romano Metonelli del foro di Sassari come da procura in
calce al controricorso;
- controcorrente -
e contro
C. S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore
Ing. C.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale
Don Minzoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Martuccelli, che a rappresentata e difende,
congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Paolo
Simeoni del foro ai Verona per procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n.
508/05 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione
Distaccata di Sassari del 19.10.2005/28.10.2005 nella
causa n. 173 R.G. 2004.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.
Alessandro De Renzis nella pubblica udienza del
18.05.2010;
udito l'Avv. Romano Mentonelli per la controricorrente
C.;
sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen.
Dott. Fedeli Massimo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo -
Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 161 del 2003 il
Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta da
C.S. nei confronti delle Poste Italiane S.p.A.,
riconoscendole il risarcimento del danno biologico,
morale e patrimoniale nella misura complessiva di Euro
72.300.00 il tutto in relazione ad infortunio subito
nell'aprile 1999, da collegare a chiusura dello
sportello della cassaforte con distacco del cardine
superiore.
Le Poste Italiane appellavano la decisione di primo
grado contestando sia il profilo dell'an debeatur,
non potendosi ascrivere ad essa datrice di lavoro alcuna
responsabilità per avere fatto revisionare da poco da
ditta specializzata la chiusura della cassaforte, sia il
profilo del quantum debeatur con riferimento al
danno biologico e morale.
Le Poste chiedevano, in via subordinata, dichiarazione
di responsabilità della C. S.p.A. e, in via ancor più
subordinata, della C. e della C. in via solidale.
2. All'esito la Corte di Appello di Cagliari - Sezione
Distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di
primo grado, osservando che l'infortunio era da
collegare alla caduta della porta della cassaforte per
essersi completamente svitata la vite di bloccaggio dei
perno interno, relativo alla cerniera, inconveniente da
considerarsi non improvviso o imprevedibile, giacché in
precedenza si era manifestato un chiaro segnale del non
funzionamento della porta in questione.
La stessa Corte territoriale ha ritenuto corretta la
quantificazione del danno biologico e morale, versandosi
in ipotesi di lesioni colpose, e ha puntualizzato,
quanto alla prima voce di danno, che la stessa fino al
2000 non poteva essere risarcita dall'INAIL.
Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con tre
motivi.
Le controricorrenti resistono con controricorso.
La società C. ha depositato memoria ex art. 378
c.p.c..
3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di
motivazione su un punto decisivo della controversia; con
il secondo motivo lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e 1363
c.c., in relazione all'art.
2087 c.c.; con il terzo motivo deduce violazione e
falsa applicazione dell'art. 2697
c.c., in relazione all'art.
2087 c.c.. Il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5.
Le Poste in particolare contestano la decisione di
appello ribadendo le difese già svolte in primo grado in
ordine alla non configurabilità di una sua
responsabilità nell'infortunio ed evidenziando che il
nesso di causalità si era interrotto per effetto della
sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a
produrre l'evento, e tale da far degradare le cause
antecedenti a semplici occasioni, sia che il piolino
fosse caduto da solo sia che la C. avesse sforzato
malamente lo sportello, tanto più che avrebbe potuto
ravvisarsi anche negligenza della ditta C., intervenuta
nel 1998 per rilevare l'anomalia.
Le Poste contestano la sentenza impugnata anche con
riguardo al danno non patrimoniale, che sarebbe stato
riconosciuto senza una specifica dimostrazione della sua
esistenza da parte della lavoratrice ed in assenza di
accertamento del delitto di lesioni colpose in sede
penale.
3. Le censure così formulate non colgono nel segno e non
meritano di essere condivise.
La Corte territoriale ha ricostruito in maniera chiara
la dinamica dell'infortunio in questione ponendo in
rilievo la condotta omissiva della datrice di lavoro
nell'adottare le misure necessaria a tutelare
l'integrità tisica della lavoratrice, essendo emerso che
la direttrice dell'ufficio postale, resasi conto che la
porta della cassaforte presentava problemi, non avrebbe
dovuto limitarsi a chiedere l'intervento della
dipendente, ma avrebbe dovuto provvedere ad eliminare
l'inconveniente del malfunzionamento in modo più
appropriato.
La stessa Corte ha osservato che la responsabilità delle
Poste Italiane non avrebbe potuto essere esclusa con il
riconoscimento della responsabilità della ditta C.,
giacché non era stata fornita alcuna prova
dell'inadeguatezza o insufficienza dell'intervento della
ditta manutentrice risalente ad un anno prima
dell'infortunio.
La valutazione del giudice di appello poggia quindi su
valutazione immune da vizi logici e giuridici, che la
ricorrente si limita a contestare sottoponendo all'esame
di questa Corte un diverso apprezzamento degli elementi
di fatto, non consentiti in sede di legittimità.
Neppure condivisibile è il rilievo delle Poste in ordine
alla al riconoscimento e alla quantificazione del
risarcimento del danno biologico e morale, avendo il
giudice di appello correttamente ritenuto sussistenti
tali voci di danno, in particolare collegando il danno
morale alle sofferenze patite in conseguenze delle non
lievi lesioni sofferte dalla lavoratrice e rapportando
il danno biologico all'entità delle stesse lesioni, i
cui postumi erano stati riconosciuti nella misura del
26% da parte dell'INAIL. Ad ogni buon fine va precisato
che il danno biologico correttamente è stata posto a
carico della datrice di lavoro, in quanto soltanto dal
2000 lo stesso viene risarcito dall'INAIL (D.Lgs.
n. 38 del 2000, art. 12).
Non rilevante e non decisiva infine è l'osservazione
della ricorrente circa la non possibilità di procedere a
riconoscimento del danno non patrimoniale in sede civile
in assenza di accertamento del delitto di lesioni
colpose in sede penale, giacché secondo consolidato
indirizzo giurisprudenziale la risarcibilità del danno
non patrimoniale ex art. 2059
c.c., in relazione all'art. 185 c.p. non richiede
che il fatto illecito integri in concreto un reato, per
concorso di tutti gli elementi rilevanti per la legge
penale, essendo sufficiente, come nel caso di specie,
che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come
reato e sia conseguentemente idoneo a ledere l'interesse
tutelalo dalla norma penale.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento
e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore
dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro
34,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA
e spese generali, a favore di ciascuno dei
controricorrenti.
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