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Il datore di lavoro é il garante dell’incolumità
fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori e
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche per
i disposti di cui all’art. 2087 c.c. A cura di G. Porreca.
Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 19524 del 15
maggio 2008 (u. p. 13/3/2008) - Pres. Battisti – Est. Piccialli – P.M.
Iannelli - Ric. B. A.
Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Il datore di lavoro deve sempre attivarsi per
organizzare le attività lavorative in modo sicuro, e assicurarsi anche
dell’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed
organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività
lavorativa. Tale obbligo discende oltre che dalle specifiche
disposizioni di prevenzione degli infortuni anche, più generalmente, dal
disposto dell’articolo 2087 del codice civile, in base al quale il
datore di lavoro è comunque il garante dell’incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con
l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela,
gli viene imputato correttamente l’evento lesivo in forza del meccanismo
previsto dall’articolo 40 comma 2 del codice penale secondo il quale non
impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a
cagionarlo.
É questa in sostanza la massima che discende dalla
sentenza in esame della Sez. IV penale della Corte di Cassazione che in
questo caso si è occupata di un infortunio occorso ad un lavoratore il
quale mentre era intento a dei lavori di costruzione abusiva di un
capannone industriale è rimasto mortalmente folgorato.
Dell’infortunio sul lavoro veniva ritenuto responsabile dalla Corte di
Appello, contrariamente alle conclusioni della sentenza di primo grado,
l’amministratore unico della società omonima che gestiva un’azienda
agricola, per conto della quale si stava costruendo il capannone da
adibire a deposito e la cui attività prevalente era quella della
lavorazione e commercializzazione di agrumi e prodotti ortofrutticoli.
Contro le decisioni della Corte di Appello l’imputato
ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo tra l’altro che il
capannone, durante la costruzione del quale aveva perso la vita
l’operaio, era oggetto di una costruzione abusiva e che l’attività
illecita non rientrava nell’oggetto sociale della ditta di cui egli era
amministratore. Sosteneva, inoltre, l’amministratore che, così come del
resto aveva già fatto osservare il giudice di primo grado, egli non
doveva essere considerato nella circostanza datore di lavoro
dell’infortunato né destinatario dell’obbligo di controllare e
sorvegliare il suo operato, non essendo stato individuato nel caso in
esame il soggetto che aveva conferito l’incarico della costruzione
abusiva e che doveva quindi rivestire la posizione di garanzia nei suoi
confronti.
La Corte di Cassazione ha però ritenuto il ricorso
inammissibile ed in risposta alle giustificazioni addotte dal legale
difensore dell’imputato ha fornito delle interessanti considerazioni
circa l’applicazione, con particolare riferimento alla tutela delle
condizioni di lavoro, dell’art. 2087 c.c. e conseguentemente dell’art.
40 c.p. Sostiene, infatti, la Sez. IV che “in forza della disposizione
generale di cui all’articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste
dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito
garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità
morale dei prestatori di lavoro” e, pur precisando che comunque il
citato art. 2087 c.c. non configura di per sé una sorta di
responsabilità oggettiva del datore di lavoro dovendo pur sempre
ricollegarsi alla violazione di obblighi di legge o a soluzioni
suggerite dall’esperienza e dalle conoscenze tecniche, ha aggiunto la
Sez. IV che, di conseguenza, “il datore di lavoro, ha il dovere di
accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il
lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza,
vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per
tutto il tempo in cui è prestata l’opera”.
“In altri termini” - prosegue la Corte di Cassazione -
“il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare
le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da
parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per
ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa: tale
obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche,
proprio, più generalmente, al disposto dell’articolo 2087 c.c., in forza
del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante
dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei
prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non
ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene
imputato in forza del meccanismo previsto dall’articolo 40 c.p., comma
2, (v. Sezione 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri)”.
In virtù di tali indicazioni, già del resto fornite in
passato dalla stessa Corte di Cassazione, questa ha quindi sostenuto che
giustamente nel caso in esame è stato individuato dal giudice di merito
un nesso eziologico fra l’evento dannoso ed il comportamento del datore
di lavoro in quanto il capannone in corso di costruzione si trovava sul
terreno di proprietà dell’imputato e lo stesso doveva essere utilizzato
quale magazzino dell’azienda agricola della quale egli era
l’amministratore unico. La stessa Sez. IV ha ritenuto irrilevante,
inoltre, la circostanza addotta dalla difesa in base alla quale
l’attività lavorativa nel corso della quale l’infortunato aveva perso la
vita non rientrasse nell’attività propria dell’azienda agricola
destinata alla lavorazione e commercializzazione di agrumi e prodotti
ortofrutticoli e ciò in quanto in ogni caso la costruzione del capannone
era funzionale e necessaria all’attività dell’azienda né era stata
individuata una espressa delega di funzioni idonea a mandare l’imputato
esente da responsabilità come datore di lavoro.
A seguito di quanto sopra affermato, prosegue la
Suprema Corte, “non sì comprende come si possa negare che all’imputato
fosse attribuita una posizione di garanzia in relazione alla tutela
della salute e della vita del lavoratore, essendosi l’incidente
verificato all’interno del luogo di lavoro e nel corso di un’attività
svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, quale era la
costruzione di un capannone da adibire a magazzino”.
In merito poi alla osservazione che il datore di lavoro non fosse a
conoscenza della costruzione del capannone, la Corte di Cassazione ha
ribattuto che già i giudici di merito avevano fatto invece osservare la
presenza in atti di documentazione dalla quale emergeva invece il
contrario e consistente, per la precisione, nelle testimonianze rese dal
figlio e dal fratello dell’infortunato ma soprattutto nel piano di
sicurezza predisposto dallo stesso imputato, proprio in funzione della
costruzione di quel capannone, dalla lettura del quale era emerso
espressamente il divieto di esecuzione dei lavori in prossimità delle
linee elettriche.
Conclude quindi la Sez. IV che è stata individuata
giustamente una colpa a carico dell’imputato “riconducibile in ogni caso
all’omesso controllo ed alla omessa vigilanza in ordine alla adozione di
idonee misure protettive da parte del dipendente”.
Codice civile - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
Codice penale - Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Art. 40 Rapporto di causalita’
Nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del
reato, non e’ conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un
evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo.
CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale - Sentenza n.
19524 del 15 maggio 2008 (u. p. 13/3/2008) - Pres. Battisti – Est.
Piccialli – P.M. Iannelli - Ric. B. A. - Il datore di lavoro é il
garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità
morale dei lavoratori e delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro anche per i disposti di cui all’art. 2087 c.c.
Questo articolo è
stato pubblicato Lunedì, 27 Ottobre 2008 alle 20:33 SU
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