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Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 3 maggio 2005, n. 9118
ricorso in cassazione perso
da Poste Italiane che si era opposta alla riassunzione sancita dal
giudice ordinario in favore di lavoratore precario
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
M.T. adiva il Giudice
del lavoro del tribunale di Milano per sentir accertare l'illegittimità
del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 14 giugno
1999 con la S.p.a. Poste Italiane, nonché l'instaurazione di un
ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato; chiedeva di
conseguenza la condanna della società convenuta a riammetterlo al lavoro
e a pagargli le retribuzioni perse a titolo di risarcimento del danno.
Esponeva in fatto che il contratto era stato stipulato sulla base
dell'art. 8 del c.c.n.l. del 1994 e dei successivi accordi integrativi,
sul dichiarato presupposto della sussistenza dei presupposti ivi
previsti. La ricorrente affermava in particolare l'insussistenza della
causale addotta dalla società e sosteneva che comunque la possibilità di
stipulare contratti, introdotta dalla clausola collettiva, era stata
ammessa solo fino al 30 aprile 1998.
Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto
della domanda.
Il Tribunale accertava la nullità dell'apposizione del termine e
condannava la società a riammettere in servizio la lavoratrice ed a
pagarle le retribuzioni maturate dalla scadenza del termine.
Avverso la sentenza proponeva appello la S.p.a. Poste Italiane.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza depositata in data 14
febbraio 2002 la Corte d'appello di Milano, rigettava il gravame.
Premesso che il contratto era stato stipulato nell'ambito della
previsione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, che aggiunge
alle tre ipotesi previste dall'art. 8 del c.c.n.l. quella delle esigenze
eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale
introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi
servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo completo equilibrio
sul territorio delle risorse umane, affermava che tale accordo, con
riferimento all'ipotesi di cui sopra, si era posto al di fuori della
previsione di cui all'art. 23 della legge 56/1987 che, affidando alla
contrattazione collettiva l'iniziativa di introdurre nuove ipotesi di
contratto a termine, intende tutelare non già qualsiasi esigenza
eccezionale e imprevedibile che si presenti nella vita dell'azienda, ma
solo quelle esigenze che vengono individuate in modo specifico dalle
parti. Ed infatti l'accordo prevede genericamente un programma
finalizzato ad una più elastica ed agevole disposizione delle risorse
umane in occasione dell'attuazione del piano di trasformazione delle
Poste italiane avvenuta nel febbraio 1998. Inoltre, ad avviso della
Corte di merito, anche ammettendo che le previsioni dell'accordo
rientrino nello spirito della legge, si dovrebbe comunque escludere la
legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998,
avendo le stesse parti valutato l'eccezionalità della situazione nel suo
concreto sviluppo mediante la stipulazione dei cosiddetti accordi
attuativi; infatti con l'accordo del 16 gennaio 1998 esse hanno
differito il termine previsto dall'accordo , del 25 settembre 1997 dal
gennaio 1998 al 30 aprile 1998, mentre con il successivo accordo del 27
aprile 1998 le parti hanno differito il termine solo per i contratti
stipulati per le ferie, lasciando dunque immutata la data finale dei
contratti collegati alla trasformazione della società. Né, ad avviso
della Corte di merito, il verbale di riunione del 18 gennaio 2001,
prodotto dalla società, può giustificare a posteriori l'uso del
contratto a termine, sia perché le ipotesi di contratto a termine di cui
alla legge 56/1987 devono essere individuate in via preventiva, sia
perché, contrariamente a quanto sostiene la società, non risulta che le
organizzazioni sindacali fossero d'accordo con le dichiarazioni in esso
contenute.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la S.p.a. Poste
Italiane basato su tre motivi. Resiste con controricorso M.T. Entrambe
le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo
d'impugnazione la società ricorrente, denunciando violazione e falsa
applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione agli artt. 1 e 2 della l.
230/1962 e 23 della l. 56/1987, nonché vizi di motivazione, contesta
alla Corte di merito di aver erroneamente affermato che la sussistenza
di un piano di ristrutturazione e di trasformazione aziendale di lungo
periodo, inevitabilmente indeterminato nella sua effettiva durata
temporale, non potrebbe costituire legittima causale per i contratti a
termine, ancorché la contrattazione collettiva lo abbia espressamente
qualificato come tale, in quanto sussisterebbero impliciti limiti
sostanziali alla contrattazione collettiva in materia di contratti a
termine, in base ai quali la stessa non potrebbe individuare liberamente
le ipotesi di legittima apponibilità del termine finale al contratto di
lavoro subordinato. A conferma della censura parte ricorrente si riporta
alla giurisprudenza secondo cui sono considerate insindacabili nel
merito le scelte adottate dalla contrattazione collettiva in materia di
contratti a termine, anche quando la clausola di assunzione a termine
faccia riferimento a una causale di durata temporanea sebbene non
precisamente determinabile in relazione al dies ad quem, rilevando
conclusivamente che, ai sensi dell'art. 23 sopra citato, la
contrattazione collettiva ha la facoltà di legittimare l'apposizione del
termine al contratto di lavoro subordinato per qualunque condizione di
fatto anche di durata temporale indeterminata e senza che i poteri dello
Stato possano sindacarne nel merito l'opportunità.
Col secondo motivo la società ricorrente denuncia un ulteriore vizio di
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che
si deve comunque escludere la legittimità dei contratti a termine
stipulati dopo il 30 aprile 1998 atteso che le parti hanno valutato
l'eccezionalità della situazione nel suo concreto sviluppo ed hanno
stipulato i cosiddetti accordi attuativi. Tale affermazione è basata su
alcuni verbali sindacali, che non hanno peraltro dignità di contratto
collettivo, che mentre davano atto della persistenza delle esigenze che,
ai sensi del contratto collettivo, costituivano condizione legittimante
il ricorso alle assunzioni a termine, avrebbero indicato altresì il
periodo entro il quale sarebbe possibile procedere alle dette
assunzioni. Sotto altro profilo la società ricorrente deduce che la
decisione è viziata anche dal punto di vista ermeneutico atteso che
nell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, stipulato in virtù
dell'art. 23 della l. 56/1987, non era stato stabilito alcun termine di
durata. In particolare la data del 31 gennaio 1998 indicata in tale
accordo non stabilisce un limite di efficacia temporale della clausola
integrativa dell'art. 8 del c.c.n.l. Non avrebbe infatti avuto alcun
senso inserire un'integrazione contrattuale avente efficacia temporale
di soli cinque mesi per un fenomeno che per ammissione delle stesse
parti era in corso di attuazione. Il comportamento successivo delle
parti conferma il suddetto assunto come risulta in particolare dalla
riunione del 24 maggio 1999 nella quale le organizzazioni sindacali
convenivano sul perdurare delle esigenze di ristrutturazione e
rimodulazione dell'azienda e sollecitavano un più massiccio ricorso a
assunzioni a termine. Sottolinea inoltre che in data 11 gennaio 2001 è
stato sottoscritto un nuovo c.c.n.l. nel quale all'art. 25, avente ad
oggetto il rapporto di lavoro a tempo determinato, le parti hanno
pattuito che possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo
determinato per esigenze di carattere straordinario conseguenti a
processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi. Infine con
l'accordo del 18 gennaio 2001 le organizzazioni sindacali hanno
definitivamente affermato che l'accordo del 25 settembre 1997 non è mai
scaduto ed è pertanto tuttora in vigore.
Col terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., nonché motivazione illogica e
contraddittoria. Deduce che la sentenza impugnata non avrebbe rettamente
utilizzato i criteri di interpretazione del contratto e in particolare
il criterio testuale e il criterio teleologico. Infatti, anche a voler
ammettere che il limite temporale costituisca un elemento necessario per
la previsione in sede collettiva di nuove ipotesi di contratto a
termine, il giudice avrebbe dovuto esaminare se tale limite temporale
non fosse già contenuto nel testo del contratto collettivo nella parte
in cui fa riferimento ad un processo che comporta la trasformazione
della natura giuridica dell'ente, ed avrebbe potuto individuare tale
limite nel momento dell'esaurimento del suddetto processo.
Osserva fra l'altro che gli accordi richiamati in sentenza non possono
avere preminenza rispetto al contratto collettivo che costituisce
sicuramente la norma primaria di carattere pattizio che regola la
materia. La sentenza impugnata inoltre nella sua indagine ermeneutica
non ha tenuto adeguatamente conto del comportamento complessivo delle
parti.
I suddetti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto
intrinsecamente connessi, devono essere rigettati, anche se la
motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai
sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
Deve premettersi, conformemente, sul punto, a quanto recentemente
affermato da questa Corte con la sentenza 14011/2004 (ed in parziale
contrasto con le precedenti sentenze 18354/2003 e 995/2004), che l'art.
23 della l. 56/1987 sancisce, al primo comma, che l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di
cui all'art. 1 della l. 230/1962 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché all'art. 8-bis del d.l. 17/1983, convertito, con
modificazioni, dalla l. 79/1983, è consentita nelle ipotesi individuate
nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o
locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in
percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo
indeterminato.
L'ipotesi concernente la presente controversia è quella individuata
dall'accordo sindacale 25 settembre 1997, sottoscritto dalle parti
sindacali a integrazione dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che
fa riferimento alle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso,
quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'ente
ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi,
della sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del
progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;
ipotesi che è stata precisata dall'accordo sindacale stipulato anch'essa
in data 25 settembre 1997 intitolato accordo attuativo per assunzioni
con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all'art. 8 del
c.c.n.l., così come integrato con accordo 25 settembre 1997, "le parti
si danno atto che, fino al 31 gennaio 1998, l'impresa si trova nella
situazione che precede, dovendo affrontare il processo di
ristrutturazione della sua natura giuridica con conseguente
ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali
in corso di attuazione. In conseguenza di ciò e per far fronte alle
suddette esigenze si potrà procedere ad assunzione di personale
straordinario con contratto tempo determinato". Il termine del 31
gennaio 1998 è stato, poi, definitivamente prorogato al 30 aprile 1998
in forza dell'accordo sindacale "attuativo" sottoscritto in data 16
gennaio 1998.
La norma dell'art. 23 rappresenta uno sviluppo, indubbiamente fortemente
innovativo, del modello dei contratti a termine "autorizzati", per i
quali, cioè, l'autorizzazione costituiva il presupposto necessario per
la valida apposizione del termine di durata, già introdotto
nell'ordinamento dal d.l. 876/1977, convertito in l. 18/1978 (con le
successive modificazioni di cui alle ll. 737/1978, 79/1983, di
conversione del d.l. 117/1983, e 84/1986), mediante l'attribuzione ad un
organo pubblico (Ispettorato del lavoro) del potere autorizzativi
all'esito di un accertamento preventivo degli elementi della fattispecie
normativa. Con tale modello, in effetti, sono state create aree di
lavoratori precari e stagionali in funzione d'integrazione ricorrente
dell'organico normale dell'impresa.
Le riserva all'autonomia collettiva dell'individuazione di ipotesi di
contratti a termine, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge,
ha inteso creare, evidentemente, un diverso sistema di controllo sulle
modalità di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e
alternativo rispetto a quello della l. 18/1978, per cui, accanto
all'area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative
qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di
prevedere un'area di impiego normale e ricorrente di tale tipo di
rapporto, del quale risulta in parte modificata la funzione
economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più
alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo
strumento negoziale collettivo.
Peraltro sulla portata della delega alla contrattazione collettiva, è
sorto il problema interpretativo. Ci si è chiesto cioè se il contratto a
termine autorizzato dalla contrattazione collettiva costituisca,
essendone mutata la funzione economico-sociale, un tipo contrattuale a
sé stante, interamente sottratto all'area di applicazione della l.
230/1962, rimasta, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 368/2001, la
legge generale che regola la materia. Tale problema può considerarsi
definitivamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte
(Cassazione, Sezioni unite, 13343/1993; Cassazione, 18354/2003) con
l'affermazione del principio di diritto secondo cui la disposizione
dell'art. 23 della l. 56/1987, che consente alla contrattazione
collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un
termine al contratto individuale di lavoro, opera sul medesimo piano
della disciplina generale in materia e si inserisce nel sistema da
questa delineato. Consegue a questo principio di diritto che
l'applicazione di detta disposizione non si sottrae alla sanzione della
conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a
carico del datore di lavoro.
Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, per
l'individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste
dalle norme richiamate dallo stesso art. 23, reca la precisazione del
livello della stessa contrattazione (nazionale o locale) con esclusione
di quella aziendale, nonché gli agenti contrattuali (sindacati nazionali
o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale); ma nessun principio o criterio direttivo viene
contestualmente enunciato in ordine alle ipotesi da individuare,
prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e, perciò,
diverse rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne risulta, quindi,
una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei
sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati
all'individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già
previste dalla legge (Cassazione 14011/2004).
In tale contesto è altresì da precisare che la fattispecie contrattuale
ora in contestazione si è esaurita anteriormente all'entrata in vigore
del sopra ricordato d.lgs. 368/2001, che ha modificato in senso
abrogativo la precedente normativa di cui alla l. 230/1962. Non sono poi
neppure applicabili ratione temporis le disposizioni derogatorie del
regime di diritto comune di cui al comma 21 dell'art. 9 del d.l.
510/1996, convertito in l. 308/1996, secondo cui "le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate
dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione
e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti
di lavoro a tempo indeterminato e decadono invece allo scadere del
termine finale di ciascun contratto".
In forza della sopra citata "delega in bianco" ai sensi dell'art. 23
della l. 56/1987 le parti sindacali ivi indicate hanno individuato quale
nuova ipotesi di contratto a termine quella determinata da "esigenze
eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione
degli assetti occupazionali quale condizione per la trasformazione
giuridica dell'Ente" (Accordo sindacale 25 settembre 1997).
La legge da ultimo citata, con la sua portata applicativa affidata
all'autonomia sindacale, si inserisce nel complesso sistema delineato
dalla l. 230/1962, nel senso che restano applicabili le regole da questa
prescritte, come ad esempio la trasformazione in un unico rapporto a
tempo indeterminato dei successivi contratti a termine posti in essere
con intento elusivo delle disposizioni di legge (Cassazione, 7519/1998)
ed anche la regola per cui l'onere probatorio sulle condizioni che
giustificano sia l'assunzione a termine, sia la sua temporanea proroga,
resta carico del datore di lavoro (Cassazione, 19695/2003, Cassazione
8532/2003, Cassazione 3843/2000).
Appare dunque parzialmente inesatta la statuizione contenuta nella
sentenza impugnata nel punto in cui rinviene nel sistema delineato dalla
legge la necessità che, ove le nuove ipotesi di contratto a termine
siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra
la regola generale dell'assunzione a tempo indeterminato e l'assunzione
a termine, la norma contrattuale debba naturalmente avere, di per sé,
un'efficacia temporale limitata, perché, come già rilevato, nella
particolare fattispecie normativa l'autonomia sindacale non trova limiti
nella legge per quanto riguarda la tipologia delle nuove ipotesi di
contratti a termine da introdurre. E in tal senso va corretta la
motivazione della sentenza, la quale resta comunque conforme a diritto,
avendo ancorato, mediante specifica ragione motivazionale autonoma e
autosufficiente, il termine di validità alle pattuizioni contrattuali e,
più precisamente, ai termini del 31 gennaio 1998 e 30 aprile 1998
specificamente previsti dai sopra citati accordi sindacali "attuativi"
rispettivamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998.
La Corte d'Appello di Milano ha, infatti, statuito, sulla base di una
motivata ragione alternativa comunque idonea a sorreggere il decisum di
rigetto dell'impugnativa della S.p.a. Poste Italiane e,
conseguentemente, di accoglimento dell'originaria domanda giudiziale,
che comunque la legittimità dei contratti a termine viene esclusa per i
contratti stipulati dopo il 30 aprile 1998 (nel cui ambito di tempo
rientra la fattispecie contrattuale in contestazione), avendo le stesse
parti sindacali valutato l'eccezionalità della situazione nel suo
concreto sviluppo ed avendo stipulato i cosiddetti accordi attuativi. Di
conseguenza, con riferimento a quanto ritenuto con orientamento
giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore
conferma, ove una sentenza (o un "capo" di questa) si fondi su più
ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per
giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse
abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che ricorso abbia
avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le
censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione; questa,
infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o
in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente
l'una o l'altro sorreggano; è sufficiente, pertanto, che anche una sola
delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che, come nella
specie, sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette
ragioni perché il ricorso debba essere respinto integralmente
(Cassazione, 5149/2001).
Tanto precisato, si conferma che la Corte territoriale ha correttamente
osservato che le parti collettive avevano fissato un limite di tempo
alla facoltà di procedere a assunzioni a termine in deroga alla
normativa di cui alla l. 230/1962 e la cennata statuizione non viene
inficiata dal precedente errore di diritto per cui l'apposizione del
termine medesimo sarebbe necessitata ex lege, poiché la disposizione
normativa-sindacale viene considerata un motivo in più per conferire
valore alla volontà delle parti, la quale viene in rilievo anche come
elemento autonomo (così, con motivazione sostanzialmente analoga,
Cassazione 19695/2003 e Cassazione 2866/2004). Conformemente con le
sentenze da ultimo citate deve ritenersi che non sia ravvisabile la
violazione di alcun canone ermeneutico nell'interpretazione della
clausola contrattuale, avendo la Corte d'Appello rilevato che le parti
avevano stipulato accordi attuativi dei quali quello in data 16 gennaio
1998 aveva differito il termine fino al 31 gennaio 1998, termine poi
prorogato con successivi accordi fino a 30 aprile 1998, di talché
l'assunzione a termine effettuata dopo il 30 aprile 1998 era priva di
strumento derogatorio.
In merito alle censure formulate con riguardo all'interpretazione degli
accordi sindacali sopra citati si rileva che la motivazione addotta dal
giudice dell'appello appare, al riguardo, sinteticamente congrua e
sicuramente rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e
ss. c.c.. in quanto nell'interpretazione degli accordi sindacali
succedutisi per introdurre la possibilità di una nuova ipotesi di
contratto a termine ai sensi dell'art. 23 della l. 56/1987 - costituiti
da: 1) il primo accordo in data 25 settembre 1997 per individuare la
causale della nuova ipotesi di contratto a termine ("esigenze
eccezionali collegate alla trasformazione giuridica dell'Ente"); 2) il
secondo accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, sempre
del 25 settembre 1997, per indicare fino a quando l'Ente avrebbe potuto
fare ricorso alla cennata ipotesi di contratto a termine(fino al 31
gennaio 1998); 3) l'accordo, sempre attuativo, del 16 gennaio 1998 per
prorogare la summenzionata data (sino al 30 aprile 1998); il significato
letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non
necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione
della volontà delle parti. Infatti nell'interpretazione delle clausole
dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano
sicuramente i tre accordi sindacali sopra riferiti si deve fare
innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni
usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori
criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria
e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a
interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cassazione, 12245/2003,
Cassazione 12453/2003).
E' comunque da rilevare che, in tema di interpretazione e di
applicazione di contratti collettivi di diritto comune, la parte che
intenda denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento
nell'interpretazione di una dichiarazione negoziale o di un
comportamento contrattuale da parte del giudice del merito, deve
specificare i canoni ermeneutici in concreto violati e il punto e il
modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché, in
caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale e
del comportamento inter partes operata da tale giudice e la proposta di
una diversa valutazione investono il merito della valutazione e sono
perciò inammissibili in sede di legittimità (Cassazione 17993/2003).
L'interpretazione della contrattazione collettiva è infatti riservata
all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni
soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla
verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al
controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente; sia la
denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia
del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione del modo
attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle
ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento
del giudice del merito, non potendo le censure risolversi nella mera
contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata
(Cassazione, 12054/2003). In particolare le censure riguardanti la
motivazione devono riferirsi all'oggettiva insufficienza di essa o alla
contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione
accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente
alla coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari
elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, non potendosi
perciò ritenere idonea a integrare un valido motivo di ricorso per
cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal
giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una
diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cassazione,
8194/2001).
In ogni caso, per ricondurre alla fattispecie in esame i suddetti
principi generali, la sentenza impugnata ha correttamente, sia pure
implicitamente, rispettato il canone ermeneutico di cui all'art. 1367
c.c. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole
devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto,
anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, attribuendo così
significato agli accordi attuativi con cui erano stati stabiliti termini
successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che
non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997 (che
peraltro si riferiva espressamente alle esigenze conseguenti agli
assetti occupazionali collegati alla trasformazione giuridica dell'ente
effettivamente avvenuta con trasformazione dell'Ente Poste in società
per azioni in data 28 febbraio 1998) in quanto, diversamente opinando,
ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti
temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi,
così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così
testualmente Cassazione 2866/2004). Le censure contenute in ricorso non
valgono ad inficiare la ricostruzione della volontà delle parti come
operata dai giudici di merito: in particolare è da considerare inidoneo
all'annullamento, della statuizione il richiamo all'accordo del 18
gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza
dell'ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già
perfezionato.
Va ribadito, da ultimo, che non può essere certo ritenuto di alcun
valore, ovvero di significato criptico o di individuazione indefinita,
quanto pattuito in sede sindacale con accordi espressamente qualificati
attuativi, e sicuramente integrativi, dell'accordo che prevedeva una
nuova ipotesi di contratto a termine in forza della delega ai sensi
dell'art. 23 della l. 56/1987.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte,
il
ricorso proposto dalla S.p.A. Poste Italiane deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese
del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
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