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Cassazione – Sezione lavoro –
sentenza 19 dicembre 2006-9 febbraio 2007, n. 2898 Presidente
Mattone – Relatore Di Nubila Pg Pivetti – conforme – ricorrente
Poste Italiane Spa – controricorrente F.
Svolgimento del processo
1. F. Luigi, dipendente di Poste
Italiane, veniva licenziato l’1 febbraio 1995 ai sensi del comma
3 dell’accordo integrativo al CCNL 26 novembre 1994, a causa del
raggiungimento della massima anzianità contributiva. Il
lavoratore proponeva ricorso al Pretore di Roma ed otteneva la
reintegrazione nel posto di lavoro con sentenza 6139/98. Il 3
febbraio 1998 il F. optava per il pagamento di quindici
mensilità di retribuzione, in luogo della reintegra. Poste
Italiane, rilevato che nel frattempo il lavoratore aveva
compiuto il 65° anno di età, riteneva inapplicabile la reintegra
perché il rapporto si era risolto ipso iure e per tale ragione
rifiutava il pagamento del citato indennizzo.
Il F. otteneva allora decreto
ingiuntivo , contro il quale Poste Italiane proponeva
opposizione;
il Tribunale di Roma rigettava
l’opposizione. Proponeva appello la società e la Ca di Roma
confermava la sentenza di primo grado, cosi motivando: - anche
se il lavoratore ultrasessantenne non fruisce della tutela
reale, una volta emessa sentenza di reintegrazione questa va
eseguita; - la questione inerente al compimento del 65° anno di
et da parte del lavoratore doveva essere proposta prima
dell’emissione della sentenza suddetta; - non può essere
contestata la sussistenza del provvedimento di reintegra,
laddove il F. doveva, se del caso, essere nuovamente licenziato;
- finché la sentenza di reintegra non venga riformata, il
lavoratore può validamente optare per il versamento delle
quindici mensilità; - il rapporto di lavoro cosi ricostituito si
estingue non già al momento dell’esercizio della facoltà di
opzione, ma al momento del relativo pagamento; - la misura
dell’indennizzo in parola deve essere rapportata al momento
dell’esercizio dell’opzione e quindi deve corrispondere alla
retribuzione globale di fatto, con esclusione delle voci
eventuali o meramente indennitarie, ma comprese le
corresponsioni continuative quali il premio di produttività e
lindennità di funzione.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione
la Spa Poste Italiane, deducendo cinque motivi. Resiste con
controricorso l’attore F., il quale ha presentato memoria
integrativa.
Motivi della decisione
3. Col primo motivo del ricorso, la
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi
dell’articolo 360 n. 3 Cpc, dell’articolo 18 della legge 300/70.
4. Con il secondo motivo del ricorso,
la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo
360 n. 5 Cpc. Coi due motivi, che vengono proposti
congiuntamente, la ricorrente sostiene che erroneamente la Ca ha
respinto l’eccezione inerente alla inapplicabilità della norma
citata, posto che nelle more del processo l’attore aveva
compiuto il 65° anno di età e quindi il rapporto di lavoro si
era risolto di diritto a sensi dell’articolo 79 del Ccnl.
5. I due motivi sono infondati. Va
anzitutto rilevato che, dinanzi ad un giudicato il quale accerta
il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di
lavoro, non può il datore di lavoro unilateralmente ritenere che
il rapporto di lavoro si sia risolto per altra causa, dovendo
l’eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione essere
fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione è stata
disposta. Ma si osserva ulteriormente come, per giurisprudenza
costante di questa Corte di cassazione, il CCNL di settore,
nella parte in cui prevede l’automatica risoluzione del rapporto
di lavoro al compimento del 65° anno di età del lavoratore, sia
nullo per violazione di norme imperative (Cassazione 1758/99 e
succ. conformi sino alle sentenze 2055 e 21326/04); onde
esattamente la Ca ha ritenuto che la società convenuta avrebbe,
se del caso, dovuto procedere a nuovo licenziamento del
lavoratore e non eccepire la presunta estinzione de iure del
rapporto.
6. Con il terzo motivo del ricorso, la
ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo
360 n. 5 Cpc: erra la Ca quando ritiene che la questione circa
la risoluzione automatica del rapporto di lavoro non poteva
essere fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo. In tale sede era stata eccepita detta risoluzione,
con la conseguenza che l’ordine di reintegrazione non era
eseguibile e pertanto non poteva trovare ingresso l’opzione per
le quindici mensilità.
7. Il motivo è infondato. Una volta
che il lavoratore ha ottenuto una sentenza di reintegra, essa va
eseguita sinché non venga riformata. Ne consegue che il
giudicato prevale su ogni possibile circostanza impeditiva al
ripristino del rapporto di lavoro , il quale permane de iure
fino al pagamento della citata indennità. Si aggiunga, per
completezza, che l’estinzione del rapporto di lavoro avviene,
per giurisprudenza costante, al momento del pagamento
dell’indennità sostitutiva della reintegra e non prima (per
tutte Cassazione 3380/03).
8. Col quarto motivo del ricorso, la
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi
dell’articolo 360 n. 3 Cpc, dell’articolo 1362 ss. Cc in
relazione agli articoli 67 e 68 del Ccnl 26.11.1994.
9. Col quinto motivo, si censura la
sentenza di appello per vizio di motivazione. I due motivi,
anche essi congiuntamente presentati, evidenziano l’ulteriore
profilo della violazione della nozione di retribuzione globale
di fatto: erroneamente la Ca ha ritenuto di comprendere nella
detta retribuzione i ratei della tredicesima e quattordicesima
mensilità, gli incrementi retributivi medio tempore, nonché le
voci legate all’effettiva presenza in servizio, quali il premio
di produttività e l’indennità di funzione. Invero il premio di
produttività è legato al raggiungimento di determinati obiettivi
e l’indennità di funzione è legata all’effettiva presenza in
servizio.
10. Il motivo è inammissibile e tale
doveva esser dichiarato nel giudizio di merito. La relativa
questione non è stata sollevata da Poste Italiane
nell’opposizione a decreto ingiuntivo e pertanto è preclusa, non
senza comunque sottacere che la Ca, nel ricostruire la
retribuzione globale di fatto, ha fatto puntuale riferimento ai
principi affermati dalla giurisprudenza, per cui la garanzia
retributiva connessa alla continuità giuridica del rapporto di
lavoro comporta la computabilità di tutti gli elementi che
caratterizzano la normale retribuzione, salvi i soli compensi a
carattere indennitario o di rimborso spese (in termini, vedi da
ultimo Cass. 21285/06 e precedenti conformi ivi citati).
11. Il ricorso, per i suesposti
motivi, deve essere rigettato. . Le spese del grado seguono la
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Si autorizza la
distrazione di tali spese in favore del difensore, il quali ha
dichiarato di avere anticipato le spese vive e di non aver
percepito gli onorari.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente Poste Italiane Spa a rifondere all’ intimato
controricorrente F. Luigi le spese del giudizio di cassazione,
che liquida in Euro 20 oltre euro 2000 per onorari, oltre spese
generali ed accessori di legge, e delle quali autorizza la
distrazione in favore del difensore.
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