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(IMPORTANTE
PER SPORTELLERIA E RISCHIO RAPINA LEGGETE FINO IN FONDO)
SE NEGLI
UFFICI CHE HANNO SUBITO DIVERSE RAPINE IL PERSONALE CHIEDE PER
RACCOMANDATA CON DIFFIDA A PROVVEDERE ENTRO 30 GIORNI
LA BLINDATURA
E LA SORVEGLIANZA ARMATA DELL'UFFICIO LE POSTE DEVONO ADOTTARE OGNI
MEZZO IDONEO ALLA PREVENZIONE.
IN CASO DI
RAPINA OLTRE AL RISARCIMENTO DEI DANNI E AL RICONOSCIMENTO
DELL'INFORTUNIO IN SERVIZIO
SCATTANO IN
MANIERA PIU' EVIDENTE LE OMISSIONI DI CAUTELE NEI CONFRONTI DEGLI
INFORTUNI SUL LAVORO
NEI CONFRONTI
DEL DATORE DI LAVORO (NEL NOSTRO CASO PER POSTE ITALIANE "IL
COUNTRY MANAGER".
L'OMISIONI
D'ATTI D'UFFICIO E DELLE CAUTELE VERSO GLI INFORTUNI RIBALTANO L'EVENTO
IL DANNO AL
PERSONALE DIVENTA COLPOSO
LA SENTENZA
SOTTO RIPORTATA TRATTANDO DI UN CASELLANTE RAPINATO
DIVERSE VOLTE
CHE DOPO FORMALE RICHIESTA DI BLINDATURA DEL CASELLO
HA
RAPPRESENTATO AL DATORE DI LAVORO NELLA FORMA SCRITTA
CHE SI
SAREBBE ASTENUTO DAL LAVORO CON DIRITTO
ALLO
STIPENDIO PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO
VISTO CHE
QUESTI E' OBBLIGATO DALLE LEGGI A TUTELARE IN OGNI MODO L'INTEGRITA
FISICA
E LA SALUTE
DEI LAVORATORI
LA CASSAZIONE
STANTE IL LICENZIAMENTO DEL CASELLANTE
PER
INADEMPIENZA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA,
PRECISA CHE
LA SICUREZZA E LA SALVAGUARDIA SONO PRESTAZIONI
DOVUTE
INDEROGABILI E FONDAMENTALI DEL DATORE DI LAVORO
SE IL
LAVORATORE SEGUE UNA LOGICA LEGALE
DIFFIDA IL
DATORE DI LAVORO CON MODI E MEZZI IDONEI,
CHIEDE E
PRECISA LE MISURE DI SICUREZZA INDISPENSABILI ALLA SALVAGUARDIA
IL DATORE DI
LAVORO DEVE ADOTTARE OGNI MEZZO IDONEO ALLA SICUREZZA.
Quindi
consigliamo a tutti i colleghi di capovolgere il problema della
sicurezza nel verso corretto:
1- Notificate
diffida ad adempiere alla sicurezza con blindatura e sorveglianza
armata;
2 - Decidete
passati 30 giorni un Vs. parziale inadempimento e notificatelo nella
forma scritta;
(ad esempio:
da oggi in questo ufficio il personale non farà promozione ai servizi
finanziari, non aprirà nuovi conti correnti ect...)
-Sconsigliamo comunque il totale inadempimento come fatto a ragione dal
casellante-
In quanto le
prestazioni corrispettive di un contratto di lavoro vedono il datore di
lavoro inadempiente sotto l'aspetto della sicurezza,
quindi è
comunque giusta una forma parziale di inadempimento
ma opinabile un totale inadempimento
del
lavoratore, perchè il parziale inadempimento meglio risponde alla
proporzionalità che
deve esserci
tra le mancate prestazioni reciproche, in caso contrario si rischia il
licenziamento.
Il datore di
lavoro non tutela la tua integrità questa è considerata un dovere
primario e come se non erogasse lo stipendio,
quindi il
personale può a ragione notificargli che a partire dal giorno x non gli
porta
più l'acqua
con le orecchie, limita le sue prestazioni al servizio pubblico di base
non esegue più tutti gli ordini del datore di lavoro.
ect ect
comunque
tutto questo va fatto con l'avvallo e controllo di merito di una
assistenza legale e/o sindacale
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 07.11.2005 n° 21479
L'ipotesi del sopravvenuto venir meno in
modo totale o parziale della prestazione lavorativa tale da giustificare
il licenziamento ex art.
18 l . 300/1970 per giusta causa o per
giustificato motivo ai sensi dell'art.
3 l . 604/1996 non è ravvisabile se il mancato o
non completo adempimento del lavoratore trova giustificazione nella
mancata adozione da parte di datore di lavoro delle misure di sicurezza
che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad
osservare a tutela dell'integrità fisica e psichica del prestatore di
lavoro e se quest'ultimo prima dell'inadempimento secondo gli obblighi
di correttezza informa il datore di lavoro circa le misure necessarie da
adottare a tutela dell'integrità fisica e psichica del lavoratore,
sempre che tale necessit sia evidente o, comunque, accertabile o
accertata.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
21479 del 7 novembre 2005, ricordando che nei contratti a
prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio
inadempimento con l'inadempimento dell'altra, occorre procedere alla
valutazione comparativa del comportamento dei contraenti non soltanto in
riferimento all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma
anche in relazione ai rapporti di causalità e di proporzionalità di tali
inadempienze rispetto alla funzione economico-sociale del contratto al
fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte
giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta,
tenendo presente che va accertata la sussistenza della gravità
dell'inadempimento cronologicamente anteriore, perché quando questo non
è grave, il rifiuto dell'altra parte di adempiere non è di
buona fede e, quindi, non è giustificato.
(Altalex,
17 novembre 2005)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 7 novembre 2005, n. 21479
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(IL FATTO)
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2001 Marco M. conveniva in
giudizio davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Verbania
la società Autostrade Concessioni s.p.a. chiedendo che venisse
dichiarata, con le conseguenze di legge, la illegittimità del
licenziamento intimatogli con lettera del 30 novembre 2000.
A giustificazione della domanda esponeva di avere lavorato alle
dipendenze della convenuta con mansioni di esattore presso il casello di
Castelletto Ticino e che, avendo subito tra i mesi di giugno e luglio
2000 ben tre rapine a mano armata durante il turno notturno, aveva
chiesto inutilmente alla società datrice di lavoro l'adozione di misure
idonee a garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori addetti al
casello e, quindi, dopo avere del pari inutilmente diffidato la società,
aveva comunicato di volersi astenere dal lavoro con diritto alla
retribuzione a decorrere dal 15 ottobre 2000, ricevendo come risposta la
contestazione dell'assenza ingiustificata e l'intimazione del
licenziamento.
(PRIMA SENTENZA NEGATIVA PER IL LAVORATORE IN GIUDIZIO ORDINARIO)
Con sentenza in data 19 settembre 2001 il giudice adito rigettava la
domanda del lavoratore.
Con sentenza in data 10 maggio-6 giugno
2002
la Corte
d'appello di Torino rigettava l'appello del M. osservando che ai fini
della decisione della controversia non fosse determinante accertare se
le misure di sicurezza adottate dalla società datrice di lavoro fossero
pienamente idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori o se, invece,
ne fossero individuabili altre maggiormente efficaci, perché, anche
qualora fosse stato accertato un parziale inadempimento del datore di
lavoro agli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c., il rifiuto totale
della prestazione lavorativa da parte del lavoratore non sarebbe stato
comunque proporzionato al parziale inadempimento del datore di lavoro e
non sarebbe stata, perciò, applicabile la scriminante di cui all'art.
1460 c.c.
La Corte
territoriale aggiungeva, altresì, che anche a volere ritenere fondato
l'addebito mosso dal lavoratore alla società Autostrade di non avere
adeguatamente provveduto a tutelare la sicurezza dei propri dipendenti
per i rischi extralavorativi in violazione dell'art. 2087 c.c., tale
inadempimento non avrebbe potuto essere considerato grave sia perché si
trattava di un inadempimento relativo a uno solo dei profili di tutela
della sicurezza dei lavoratori e sia perché non poteva essere addebitata
alla società Autostrade la totale assenza di misure di sicurezza ma,
eventualmente, soltanto la mancata adozione di misure di sicurezza più
idonee e non facilmente individuabili.
Marco M. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello
di Torino con due motivi.
La Autostrade
Concessioni s.p.a. resiste
con controricorso e ha presentato in udienza memorie di replica contro
le conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il primo e
il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente
connessi, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione
dell'art. 2087 c.c. in relazione all'art. 1460, violazione e falsa
applicazione dell'art 1460 c.c., nonché omessa motivazione su tali punti
decisivi della controversia, deduce che soltanto in occasione delle
successive rapine verificatesi sempre alle stesso casello e in occasione
delle quali l'esattore era stato ferito con un colpo di arma da fuoco,
la società si era decisa a blindare il casello, proprio come
ripetutamente o inutilmente egli aveva auspicato.
Aggiunge che
sul punto la Corte d'appello di Torino era
stata carente nella motivazione affermando che in difetto di una idonea
tutela dell'incolumità del lavoratore e dei numerosissimi episodi di
rapina verificatisi, la mancata adozione di tutte le cautele possibili
potesse configurarsi come inadempimento parziale contrapposto
all'inadempimento totale del lavoratore senza considerare, invece, che
quest'ultimo non aveva potuto far altro che allontanarsi dal casello
sino al momento in cui esso non fosse stato difeso.
Rileva,
ancora, il ricorrente che
la Corte
d'appello di Torino non aveva correttamente valutato, ai fini della
sussistenza della scriminante dell'inadempimento di cui all'art. 1460
c.c., il principio della correttezza e della buona fede, certamente
sussistenti in capo al lavoratore, che prima di rifiutare la prestazione
lavorativa, aveva invitato ripetutamente la società ad approntare misure
di sicurezza più idonee a tutelare l'integrità fisica dell'esattore del
casello, nonché quello della successione cronologica e della
proporzionalità tra l'inadempimento della società e il rifiuto della
prestazione lavorativa, posto che l'adempimento richiesto alla società
concerneva misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Su tale punto, conclude il ricorrente, andava adeguatamente accertata la
sussistenza della gravità dell'inadempimento del datore di lavoro idonea
a giustificare l'inadempimento del prestatore di lavoro.
Invece la corte territoriale aveva ritenuto che la totale inadempienza
del lavoratore escludesse la scriminante di cui al citato art. 1460
omettendo, in tal modo, di motivare sulla gravità dell'inadempimento
della società, attinente alla integrità fisica del lavoratore e idonea,
perciò, a giustificare l'inadempimento di quest'ultimo.
Il ricorso
fondato.
Nei contratti
a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il
proprio inadempimento con l'inadempimento dell'altra, occorre procedere
alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti non
soltanto in riferimento all'elemento cronologico delle rispettive
inadempienze, ma anche in relazione ai rapporti di causalità e di
proporzionalità di tali inadempienze rispetto alla funzione
economico-sociale del contratto al fine di stabilire se effettivamente
il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di
eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che va, in primo luogo,
accertata la sussistenza della gravità dell'inadempimento
cronologicamente anteriore, perché quando questo non è grave, il rifiuto
dell'altra parte di adempiere non è di buona fede e, quindi, non è
giustificato (v. pronunce di questa Corte 4743/1998; 10668/1999;
699/2000; 8880/2000 ecc.). Va inoltre, aggiunto che il requisito della
buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la proposizione
dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum sussiste quando, nella
comparazione tra inadempimento cronologicamente anteriore e prestazione
corrispettiva rifiutata, il rifiuto sia stato determinato non solo da un
inadempimento grave, ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di
correttezza che l'art. 1175 c.c. impone alle parti in relazione alla
natura del contratto e alle finalità da questo perseguite (v. pronuncia
di questa Corte 4743/1998).
In particolare
con riferimento al contratto di lavoro l'ipotesi del sopravvenuto venir
meno in modo totale o parziale della prestazione lavorativa tale da
giustificare il licenziamento ex art.
18 l .
300/1970 per giusta causa o per giustificato motivo ai sensi dell'art.
3 l .
604/1996 non è ravvisabile se il mancato o non completo adempimento del
lavoratore trova giustificazione nella mancata adozione da parte di
datore di lavoro delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme
specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell'integrità
fisica e psichica del prestatore di lavoro e se quest'ultimo prima
dell'inadempimento secondo gli obblighi di correttezza informa il datore
di lavoro circa le misure necessarie da adottare a tutela dell'integrità
fisica e psichica del lavoratore, sempre che tale necessità sia evidente
o, comunque, accertabile o accertata.
Ciò premesso, va, intanto, osservato che è erronea l'affermazione della
corte territoriale, secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di
assicurare al lavoratore misure di sicurezza idonee a garantirgli la
integrità fisica e morale nell'adempimento della prestazione lavorativa
avrebbe avuto ad oggetto un rischio di natura extra-lavorativa.
Il rischio
denunciato dal lavoratore, invece, era lavorativo, posto che trovava
occasione nell'adempimento della sua prestazione.
Pertanto, al
fine di stabilire quale sia l'inadempimento colpevole e quale quello
incolpevole occorre procedere necessariamente a una comparazione tra
l'inadempimento cronologicamente anteriore e quello cronologicamente
successivo al fine di valutare la gravità del primo, in relazione alla
funzione socio-economica del contratto, come conseguenza giustificata o
giustificabile dell'inadempimento del secondo.
Tale giudizio
di prevalenza o di equivalenza tra i due contrapposti inadempimenti
contrattuali costituisce un
accertamento di fatto, in quanto tale non sindacabile in sede di
legittimità se sorretto da motivazione esauriente e immune da vizi
logici e giuridici.
Nella specie,
invece, la Corte d'appello di Torino ha esaminato
la comparazione delle inadempienze in base al criterio quantitativo e
non già a quello qualitativo ossia ha comparato i due contrapposti
inadempimenti non già in riferimento alla loro natura e gravità, bensì
alla totale o parziale mancata esecuzione delle fondamentali prestazioni
corrispettive del contratto di lavoro.
In riferimento alla scriminante di cui all'art. 1460 c.c. andava invece
valutata la natura della complessiva obbligazione incombente sul datore
di lavoro e comprendente anche l'obbligo di adozione di tutte le misure
di sicurezza idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica del
lavoratore in relazione all'organizzazione dell'azienda.
Una volta
accertata l'inosservanza di tale obbligo di adozione delle misure di
sicurezza, avrebbe dovuto esser cura del giudice di merito accertare, a
sua volta, previo libero apprezzamento delle risultanze di tutte le
circostanze evidenziate dai testi o da ritenere acquisibili al processo
se non come fatti notori (successive rapine allo stesso casello in
occasione delle quali sono stati feriti esattori ivi addetti e
successiva adozione delle misure di sicurezza già richieste dal M.)
quanto meno se e come fatti non contestati, se fosse stata o no
giustificata secondo correttezza e buona fede la risposta di
inadempimento del lavoratore.
Pertanto, in
accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello
di Genova, la quale si uniformerà, nella definizione della controversia,
ai principi di diritto sopra sottolineati e sorreggerà la decisione con
motivazione esauriente e immune dai vizi logici e giuridici in cui è
incorsa la Corte
d'appello di Torino e sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio, alla Corte d'appello di Genova
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