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LAVORO
- Sicurezza su lavoro -
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro
- Dolo -
Configurabilità - Condizioni - Art. 437 c.p.
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 437
codice penale
(rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro),
la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente,
cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva,
sia consapevole che la cautela che non adotta o
quella che rimuove servano
(oltre che per eventuali altri usi)
per evitare il verificarsi di eventi dannosi
(infortuni o disastri)
sicché, se la condotta, pur tipica secondo la
descrizione contenuta nell'art. 437,
è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a
creare la situazione di pericolo,
non può essere ritenuto esistente il dolo,
che richiede una rappresentazione anticipata delle
conseguenze della condotta
dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non
siano volute ma comunque accettate.
(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 2 Novembre
2001).
Presidente G. S. Coco, Relatore C. G. Brusco
CORTE DI CASSAZIONE Penale sez.
IV, 06/02/2007 (Ud. 17/05/2006), Sentenza n. 4675
vedi normativa di tutela
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