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PRESTATE
ATTENZIONE A TUTTI I PUNTI DI QUESTA SENTENZA CHE PRECISA DIVERSI APETTI
DELLA LEGGE DI TUTELA E SICUREZZA
Lavoro
- Morte
del lavoratore -
-
Datore di lavoro - Omicidio colposo -
Obblighi
di protezione - Estensione -
Rapporto
di causalità materiale tra condotta ed evento letale - Fattispecie.
Risponde del delitto di
omicidio colposo in danno del lavoratore il datore di lavoro che non ha
procurato
lo strumentario di sicurezza necessario a prevenire eventi
lesivi nel corso della prestazione lavorativa,
poi verificatisi, seppure
l’inadempimento sia dovuto ad una contingente indisponibilità di tale
strumentario,
dal momento che il diritto alla salute del lavoratore,
come diritto fondamentale,
non può ammettere lacune di tutela imputabili
a cause indipendenti dalla volontà del soggetto titolare della posizione
di garanzia.
Fattispecie: Mancata fornitura del giubbotto antiproiettile
alla guardia giurata. Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI,
29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
Lavoro
- Normativa antinfortunistica -
Organizzazione delle attività lavorative in
modo sicuro
- Datore di lavoro - Responsabilità - Art.
2087 c.c.,
- Riduzione al minimo dei rischi -
Evento lesivo - Imputazione - Art. 40, c.
2, c.p..
Il
datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le
attività lavorative in modo sicuro,
assicurando anche l'adozione da
parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per
ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale
obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche,
proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del
quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità
fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di
lavoro,
con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo
di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato
in forza del
meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p.. Tale obbligo
comportamentale,
che è conseguenza immediata e diretta della "posizione
di garanzia" che il datore di lavoro assume nei confronti del
lavoratore,
in relazione all' obbligo di garantire condizioni di lavoro
quanto più possibili sicure,
è di tale spessore che non potrebbe neppure
escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando
questi tali condizioni non abbia assicurato,
pur formalmente rispettando
le norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente organo
amministrativo,
in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le
suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di
pericolo o di danno,
sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso
con la diligenza,
la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che
dalla propria attività derivi un nocumento a terzi
(Cass., Sez. IV, 12
gennaio 2005, Cuccu; Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2000, Bulferetti).
Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI,
29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
Lavoro
Sicurezza sul lavoro
- Normativa antinfortunistica -
Indisponibilità oggettiva dello
strumentario di sicurezza -
Datore di lavoro
- Esimente della responsabilità -
Esclusione.
Un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza, dipendente
da qualsiasi causa,
non può infatti assurgere ad esimente, per l'ovvia e
stringente considerazione che il diritto alla salute (qui del
lavoratore)
è un diritto fondamentale dell'individuo (articolo 32 della
Costituzione) che non può ammettere eccezioni
(per riferimenti, Cass.,
Sez. IV, 28 gennaio 2005, Ranzi). Presidente B. R. De Grazia, Relatore
P. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006),
Sentenza n. 32286
Lavoro
- Reati colposi derivanti da
infortunio sul lavoro -
Aggravante speciale -
Configurabilità.
In tema di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la
configurabilità dell'aggravante speciale
(qui, quella prevista dall'art. 589 cpv. c.p.)
non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate
per prevenire infortuni sul lavoro,
giacché, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento
dannoso si sia verificato a causa della violazione
del disposto
dell'art. 2087 del c.c., che fa carico all' imprenditore di adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure
che secondo la particolarità del
lavoro,
l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei lavoratori
(v. Cass., Sez. IV, 8
giugno 2001, Zagami). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006),
Sentenza n. 32286
Lavoro
- Normativa antinfortunistica -
Responsabilità del datore di lavoro ex art.
2087 c.c.,
- Ipotesi di concorrente formazione -
Accertamento da parte dei giudici - Nesso
eziologico.
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., nell'ipotesi
di concorrente formazione,
presuppone l'accertamento da parte dei
giudici che il presidio di prevenzione fosse confacente
a regole di
esperienza statutariamente previste o invalse nelle prassi. Proprio, in
forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 del codice civile
e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica,
il
datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro,
con
l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela,
l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo
reattivo previsto dall'art. 40, comma 2, c.p. Presidente B. R. De
Grazia, Relatore P. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006),
Sentenza n. 32286
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE
Sez. VI,
29/09/2006
(Ud.
04/07/2006),
Sentenza n.
32286
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n.
32286
(Presidente B. R. De
Grazia, Relatore P. Piccialli)
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
Il GIP presso il Tribunale di Palermo, con sentenza ex art. 442 C.P.P.
del 27 novembre 2003 dichiarava Civelli Paolo colpevole del reato di
omicidio colposo e lo condannava alla pena di anni uno mesi quattro di
reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili
costituite, oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente
esecutiva di complessivi euro 50.000,00 con il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Civelli Paolo era stato chiamato a rispondere del reato in questione in
qualità di legale rappresentante dell'istituto di vigilanza "METRONOTTE
CITTA' DI PALERMO", alle cui dipendenze lavorava la guardia giurata
Francesco Mannino, che il giorno 3 agosto 2001, mentre prestava servizio
antirapina innanzi la Banca Popolare di Lodi, veniva attinto nella zona
toracica da un colpo d'arma da fuoco esploso dai malviventi che avevano
quel giorno preso di assalto l'Istituto di credito.
A carico del Civelli era stato formulato I'addebito, che in violazione
degli obblighi gravanti su di lui ai sensi dell'art. 2087 c.c. e
dall'art. 9 del Regolamento di servizio degli istituti di vigilanza
privata operanti in Palermo emesso dal Questore in data 19.4.2001, aveva
omesso di fornire alla guardia giurata un giubbotto antiproiettile, così
esponendo il Mannino ad una oggettiva situazione di rischio per
l'incolumità, tanto che lo stesso decedeva a seguito delle lesioni
provocate dai colpi d'arma da fuoco esplosi dai malviventi a distanza
ravvicinata durante la rapina.
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la
sentenza in primo grado e condannava l'appellante alle ulteriori spese
del giudizio.
La Corte di appello territoriale, nel confermare la penale
responsabilità del Civelli, richiamava i contenuti motivazionali della
sentenza di primo grado sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento
nonché sulla esigibilità di una condotta atta a prevenire l'evento.
In ordine alle censure di merito dedotte dall'appellante, la Corte
evidenziava l'applicabilità dell'art. 2087 c.c., anche in presenza di
discipline speciali (nella fattispecie, il regolamento di servizio
emanato dal Questore il 19.4.2001 e, in precedenza, lo statuto approvato
dal Questore, nel cui ambito si era accordata la preferenza agli
strumenti di difesa attiva), sul rilievo che incombe al datore di lavoro
l'obbligo di assicurare al lavoratore lo svolgimento della propria
attività in condizioni di sicurezza per la sua integrità psico-fisica, e
non solo il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme di legge o
regolamenti, soprattutto tenuto conto che le modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa esponevano la guardia giurata ad un rischio
molto concreto di dover fronteggiare l'azione di malviventi.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione Paolo
Civelli a mezzo dei difensori, articolando in questa sede cinque motivi.
Nessuno dei motivi, peraltro, pur dovendosene apprezzare la ricchezza
espositiva, pub trovare accoglimento, in quanto la sentenza impugnata
appare caratterizzata da un convincente apparato argomentativo sulle
questioni di interesse ai fini del giudizio di responsabilità e non
presenta, peraltro, neppure errori di diritto, con precipuo riguardo ai
principi applicabili in tema di colpa e di nesso di causalità tra la
condotta del prevenuto e l'evento mortale verificatosi in danno del
lavoratore dipendente.
Per comodità espositiva, si riportano, nei limiti indicati dall'art. 173
disp. att. C.P.P., i motivi di impugnazione, facendo a ciascuno di essi
seguire le ragioni per le quali non possono trovare accoglimento.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione
della legge penale con riferimento agli artt. 40 comma 2 , 42 e 43 c.p.
censurando le conclusioni dei giudici di merito in relazione alla
sussistenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta
dell'imputato e l'evento letale.
La Corte territoriale, in particolare, sarebbe incorsa in un grave
errore di interpretazione degli articoli suindicati laddove avrebbe
disatteso la tesi difensiva- esposta nel ricorso in appello e reiterata
in questa sede- secondo la quale nessuna responsabilità omissiva colposa
era addebitabile al Civelli, che prontamente (il 3.5.2001, cioè il
giorno successivo alla notifica del regolamento del Questore in data
19.4.2001) si era attivato per adeguare l'esercizio del servizio di
vigilanza alle prescrizioni regolamentari adottate dal Questore,
ordinando tempestivamente il numero di corpetti necessario per la
dotazione in favore di dipendenti esposti ad obiettivi sensibili .
Si sottolinea, inoltre, sotto il profilo soggettivo, che non era
esigibile da parte del Civelli una condotta diversa, essendo stata
dimostrata nelle precedenti fasi di giudizio l'impossibilità di reperire
in tempi più ridotti la disponibilità dei corpetti.
Sotto un altro profilo, contesta l'interpretazione estensiva dell'art.
2087 c.c. fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale
l'applicazione della norma citata, che garantisce il rispetto
dell'obbligo incombente sul datore di lavoro di assicurare al lavoratore
subordinato lo svolgimento della propria attività in condizioni di
sicurezza per la sua integrità psico-fisica, non resta preclusa dalla
concorrente vigenza di discipline speciali, impositive di particolari
cautele.
In tal modo, i giudici di merito avrebbero erroneamente fatto
coincidere, con una inammissibile valutazione ex post, l'obbligo
di prevenzione imposto al datore ex art. 2087 c.c. con la semplice
opportunità dell'adozione di un presidio non prescritto (il giubbotto
antiproiettile) obbligatoriamente per quel tipo di impresa.
In proposito si evidenzia che la responsabilità del datore di lavoro ex
art. 2087 c.c., nell'ipotesi di concorrente formazione, presuppone
l'accertamento da parte dei giudici che il presidio di prevenzione fosse
confacente a regole di esperienza statutariamente previste o invalse
nelle prassi. Alla luce di tale principio, il ricorrente lamenta che la
Corte territoriale aveva disatteso tale principio, pur risultando che la
dotazione del giubbetto non fosse misura obbligatoriamente adattabile,
come dimostrato dal fatto che in epoca antecedente l'emanazione del
Regolamento del Questore era stata accordata la preferenza agli
strumenti di difesa attiva ed era stata statutariamente prevista la
dotazione di presidi attivi (fucili a pompa e pistole di elevata
inoffensività) in favore di tutte le guardie, limitando l'utilizzo dei
corpetti ai soggetti preposti al servizio porta valori.
In realtà, la decisione gravata, confermativa di quella di primo grado,
appare corretta siccome adottata in piena aderenza a quello che, per
assunto pacifico, è il contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c.
Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087
del codice civile e di quelle specifiche previste dalla normativa
antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante
dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei
prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non
ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli
viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40,
comma 2, c.p.
Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del
rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore
possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando
altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il
tempo in cui è prestata l'opera.
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi
positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro,
assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose
misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi
all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che
alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto
dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque
costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della
personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza
che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto
dall'articolo 40, comma 2, c.p. (Cass., Sez. IV, 12 gennaio 2005,
Cuccu).
Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta
della "posizione di garanzia" che il datore di lavoro assume nei
confronti del lavoratore, in relazione all' obbligo di garantire
condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che
non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa del datore di
lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur
formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in
materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di là
dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte
a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre
quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e
l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un
nocumento a terzi (cfr. Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2000, Bulferetti).
E' in questo quadro normativo che si pone correttamente la sentenza
impugnata, laddove ravvisa la colpa, e il conseguente nesso eziologico
con l'evento dannoso, del datore di lavoro nel non aver questi fornito
il giubbotto antiproiettile alla guardia giurata, ponendo le condizioni
dell'evento letale derivatone.
Dovendosi anzi aggiungere come l'addebito colposo oltre che sull'art.
2087 c.c. viene articolato anche sul mancato rispetto del provvedimento
amministrativo intervenuto nella subiecta materia, imponente a
fortiori lo strumento di salvaguardia omesso.
In questa prospettiva, all'evidenza, nessun rilievo può assumere la
circostanza che l'imputato deduca di essersi attivato tempestivamente
per fornire i giubbotti antiproiettile, ma di non averlo potuto fare per
la indicata ridotta disponibilità di questi.
Un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza, dipendente
da qualsiasi causa, non può infatti assurgere ad esimente, per l'ovvia e
stringente considerazione che il diritto alla salute (qui del
lavoratore) è un diritto fondamentale dell'individuo (articolo 32 della
Costituzione) che non può ammettere eccezioni (per riferimenti, Cass.,
Sez. IV, 28 gennaio 2005, Ranzi).
Con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge con riferimento
all'art. 603 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione,
sostenendo che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato la
richiesta di acquisizione della documentazione rilevante ai fini
dell'eventuale disconoscimento della legitimatio ad causam ex
art. 74 c.p.p. del Sindacato U.I.L. t.u.c.s., costituitosi parte civile,
sul rilievo erroneo della tardività della richiesta e della
incompatibilità con il rito abbreviato (dagli atti emerge che tale
documentazione riguarderebbe la circostanza che all'epoca del sinistro
la vittima aveva rassegnato le dimissione dal Sindacato e che tale
documentazione non era stata offerta al giudicante in primo grado, in
sede di rito abbreviato). Analoghe considerazioni vengono svolte con
riferimento alla attestazione resa dalla ditta Fontauto Max Protectio di
Cuneo circa l'impossibilità di fornire i corpetti antiproiettili nel
termine di 10 giorni previsto nel regolamento del Questore.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento, per l'assorbente
considerazione che il giudice di appello del processo celebratosi in
primo grado con il rito abbreviato può disporre acquisizioni probatorie
ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell'accoglimento
della richiesta del rito speciale, ma soltanto nell'ipotesi di assoluta
necessità rilevata d'ufficio, ai sensi del comma 3 dell'art. 603 c.p.p.,
di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; non, invece, nel caso
di sollecitazione dell'espletamento di tale attività processuale
formulata dalle parti con l'atto di impugnazione, giacché, in fase di
appello, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in
ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso
all'adozione dei rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato
al diritto alla prova (Cass., Sez. II, 31 gennaio 2005, Giliberti).
Nella specie, è quindi corretta in diritto e adeguatamente motivata la
decisione reiettiva assunta dal giudice di merito.
Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento agli
artt. 538, comma 2, e 540 c.p.p sul rilievo che il giudice di secondo
grado, anziché procedere alla revoca della provvisionale immediatamente
esecutiva in favore dei congiunti della vittima, pur dando atto della
carenza motivazionale della statuizione, contraddittoriamente -facendo
uso di un autonomo potere integrativo, inammissibile secondo il
ricorrente- rigettava la richiesta di revoca del provvedimento.
La doglianza è chiaramente improponibile in questa sede, giacché, per
assunto pacifico, la condanna al pagamento di una provvisionale
costituisce un provvedimento di natura parziale e provvisoria, che
anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza del
danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di liquidazione,
ne è impugnabile per cassazione, in quanto la sua efficacia è destinata
a cessare con la pronuncia della sentenza definitiva che, decidendo il
ricorso per cassazione anche con riferimento alle statuizioni sul
risarcimento del danno, chiude definitivamente il processo (ex
pluribus, Cass., Sez. VI, 16 aprile 2004, Fusaro; Cass., Sez. IV, 28
ottobre 2005, Conti).
Con il quarto motivo si duole della violazione di una norma processuale
stabilita a pena di nullità, in particolare dell'art. 522 c.p.p., sul
rilievo che in violazione del diritto di difesa dell'imputato, i giudici
di secondo grado avevano qualificato il fatto di reato ai sensi
dell'art. 589 cpv. c.p., ipotesi mai prima contestata al Civelli,
facendo riferimento ad una contestazione in fatto contenuta nel capo di
imputazione e così giustificando inopinatamente il più grave trattamento
sanzionatorio.
Nessuna violazione di legge è ravvisabile.
Va ricordato, in proposito, assorbentemente, che nei procedimenti per
reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di
colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente
contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai
fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'articolo 516
c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di contestazione, del
difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art.
521 dello stesso codice (di recente, Cass., Sez. IV, 3 maggio 2005,
Bartalucci).
In altri termini, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo
d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di
colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure
specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a
realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale
ampliamento o modifica della contestazione. Ciò dovendosi ritenere in
quanto il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione
riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in
riferimento all'evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di
difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in
occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (ex pluribus,
Cass., Sez. IV, 4 maggio 2005, De Bona; in precedenza, Cass., Sez. IV, 4
ottobre 2001, Derks ed altri).
A ciò dovendosi anzi aggiungere che, in tema di reati colposi derivanti
da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante
speciale (qui, quella prevista dall'art. 589 cpv. c.p.) non occorre che
sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire
infortuni sul lavoro, giacché, per l'addebito di colpa specifica, è
sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della
violazione del disposto dell'art. 2087 del c.c., che fa carico all'
imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
lavoratori (v. Cass., Sez. IV, 8 giugno 2001, Zagami).
Con il quinto motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione
in relazione al giudizio sulla mancata concessione delle attenuanti
generiche ex art. 62 bis c.p. fondato sul presunto grado di colpa del
prevenuto, facendo peraltro riferimento alla fattispecie più grave di
cui all'art. 589 cpv. c.p., erroneamente contestata al Civelli, per
quanto sopra esposto.
Il motivo è all'evidenza inammissibile, involgendo una censura di merito
sull'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito: in tema
di determinazione della pena e di concessione o diniego delle
circostanze attenuanti generiche, infatti, il dovere del giudice di dare
ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale non deve
esplicarsi attraverso un'analitica e prolissa esposizione di tutti gli
elementi previsti dagli articoli 133 e 62 bis c.p., essendo sufficiente
che egli mostri di avere valutato le varie componenti del fatto,
indicando, poi, soltanto quei criteri che siano stati da lui ritenuti
rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass., Sez. II, 23 settembre 2005,
Carciati ed altri). Ciò che, nella specie, risulta essere stato fatto,
con, in particolare, satisfattivo richiamo alla ritenuta gravità della
colpa ed alla gravità del pregiudizio derivatone.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite
parti civili Mannnino Mario e Mannino Bruno, che unitariamente liquida
in euro 2812, 5, di cui 2500,00 ( duemilacinquecento), oltre IVA e CPA
nelle misure di legge .
Così deciso in Roma il 4 luglio 2006
M
A S S I M E
Sentenza
per esteso
1) Lavoro -
Morte del lavoratore - Datore di lavoro - Omicidio colposo -
Obblighi di protezione - Estensione - Rapporto di causalità
materiale tra condotta ed evento letale - Fattispecie. Risponde
del delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore il datore di
lavoro che non ha procurato lo strumentario di sicurezza necessario
a prevenire eventi lesivi nel corso della prestazione lavorativa,
poi verificatisi, seppure l’inadempimento sia dovuto ad una
contingente indisponibilità di tale strumentario, dal momento che il
diritto alla salute del lavoratore, come diritto fondamentale, non
può ammettere lacune di tutela imputabili a cause indipendenti dalla
volontà del soggetto titolare della posizione di garanzia.
Fattispecie: Mancata fornitura del giubbotto antiproiettile alla
guardia giurata. Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006),
Sentenza n. 32286
2) Lavoro - Normativa antinfortunistica - Organizzazione delle
attività lavorative in modo sicuro - Datore di lavoro -
Responsabilità - Art. 2087 c.c., - Riduzione al minimo dei rischi -
Evento lesivo - Imputazione - Art. 40, c. 2, c.p.. Il datore di
lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le
attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da
parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative
per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa:
tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni
specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087
c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito
garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della
personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza
che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto
dall'articolo 40, comma 2, c.p.. Tale obbligo comportamentale, che è
conseguenza immediata e diretta della "posizione di garanzia" che il
datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione
all' obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili
sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una
responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali
condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le
norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente
organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di
rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire
situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di
agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza
necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento
a terzi (Cass., Sez. IV, 12 gennaio 2005, Cuccu; Cass., Sez. IV, 12
dicembre 2000, Bulferetti). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P.
Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud.
04/07/2006), Sentenza n. 32286
3) Sicurezza sul lavoro - Normativa antinfortunistica -
Indisponibilità oggettiva dello strumentario di sicurezza - Datore
di lavoro - Esimente della responsabilità - Esclusione.
Un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza,
dipendente da qualsiasi causa, non può infatti assurgere ad
esimente, per l'ovvia e stringente considerazione che il diritto
alla salute (qui del lavoratore) è un diritto fondamentale
dell'individuo (articolo 32 della Costituzione) che non può
ammettere eccezioni (per riferimenti, Cass., Sez. IV, 28 gennaio
2005, Ranzi). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006),
Sentenza n. 32286
4) Lavoro - Reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro -
Aggravante speciale - Configurabilità. In tema di reati colposi
derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità
dell'aggravante speciale (qui, quella prevista dall'art. 589 cpv.
c.p.) non occorre che sia integrata la violazione di norme
specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacchè, per
l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si
sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087
del c.c., che fa carico all' imprenditore di adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei lavoratori (v. Cass., Sez. IV, 8
giugno 2001, Zagami). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P.
Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud.
04/07/2006), Sentenza n. 32286
5) Lavoro - Normativa antinfortunistica - Responsabilità del
datore di lavoro ex art. 2087 c.c., - Ipotesi di concorrente
formazione - Accertamento da parte dei giudici - Nesso eziologico.
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.,
nell'ipotesi di concorrente formazione, presuppone l'accertamento da
parte dei giudici che il presidio di prevenzione fosse confacente a
regole di esperienza statutariamente previste o invalse nelle
prassi. Proprio, in forza della disposizione generale di cui
all'art. 2087 del codice civile e di quelle specifiche previste
dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito
garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della
personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza
che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo
previsto dall'art. 40, comma 2, c.p. Presidente B. R. De Grazia,
Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI,
29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
6) Procedure e varie - Rito abbreviato - Giudice di appello -
Ulteriori acquisizioni probatorie - Limiti - Art. 603 c.p.p. c.3 -
Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il giudice di
appello del processo celebratosi in primo grado con il rito
abbreviato può disporre acquisizioni probatorie ulteriori rispetto a
quelle già esistenti al momento dell'accoglimento della richiesta
del rito speciale, ma soltanto nell'ipotesi di assoluta necessità
rilevata d'ufficio, ai sensi del comma 3 dell'art. 603 c.p.p., di
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; non, invece, nel caso
di sollecitazione dell'espletamento di tale attività processuale
formulata dalle parti con l'atto di impugnazione, giacché, in fase
di appello, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle
parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestato il
consenso all'adozione dei rito abbreviato, esse hanno
definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Cass., Sez. II, 31
gennaio 2005, Giliberti). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P.
Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud.
04/07/2006), Sentenza n. 32286
7) Procedure e varie - Condanna al pagamento di una provvisionale
- natura del provvedimento “parziale e provvisoria” - Effetti -
Limiti. La condanna al pagamento di una provvisionale
costituisce un provvedimento di natura parziale e provvisoria, che
anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza
del danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di
liquidazione, ne è impugnabile per cassazione, in quanto la sua
efficacia è destinata a cessare con la pronuncia della sentenza
definitiva che, decidendo il ricorso per cassazione anche con
riferimento alle statuizioni sul risarcimento del danno, chiude
definitivamente il processo (ex piuribus, Cass., Sez. VI, 16 aprile
2004, Fusaro; Cass., Sez. IV, 28 ottobre 2005, Conti). Presidente B.
R. De Grazia, Relatore P. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI,
29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
8) Procedure e varie - Procedimenti per reati colposi -
Sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa -
Effetti - Artt. 516 e 521 c.p.p.. Nei procedimenti per reati
colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di
colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente
contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto
ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'articolo
516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di
contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e
sentenza ai sensi dell'art. 521 dello stesso codice (di recente,
Cass., Sez. IV, 3 maggio 2005, Bartalucci). Presidente B. R. De
Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI,
29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
9) Procedure e varie - Determinazione della pena e di concessione
o diniego delle circostanze attenuanti generiche - Esercizio di un
potere discrezionale del giudice di merito - Artt. 133 e 62 bis c.p..
In tema di determinazione della pena e di concessione o diniego
delle circostanze attenuanti generiche, infatti, il dovere del
giudice di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere
discrezionale non deve esplicarsi attraverso un'analitica e prolissa
esposizione di tutti gli elementi previsti dagli articoli 133 e 62
bis c.p., essendo sufficiente che egli mostri di avere valutato le
varie componenti del fatto, indicando, poi, soltanto quei criteri
che siano stati da lui ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio
(Cass., Sez. II, 23 settembre 2005, Carciati ed altri). Presidente
B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI,
29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
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