Svolgimento del
processo
Il sig.
Eugenio A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Milano, giudice del lavoro, la società datrice di lavoro S.
s.r.l., chiedendo di condannarla a pagargli, a titolo di danno
differenziale, Euro 548.121,91 per invalidità permanente, danno
biologico, danno morale e 12 mesi di inabilità temporanea, oltre
interessi legali pari a L. 177.411.000 e interessi compensativi,
in quanto responsabile, ex art. 2043 e 2087 c.c.,
dell'infortunio da lui subito in data 11 giugno 1996.
Narrava
che, mentre era intento a smontare imponenti casse formi per il
getto di calcestruzzo, per la costruzione di muri di
contenimento, alti 10 metri, per la linea F. viaria ad alta
velocità Milano - Venezia, una cassaforma si inclinava perché
male agganciata dalla squadra precedente, sicché egli si
lanciava nella scarpata sottostante per evitare di essere
schiacciato dalla stessa, riportando così gravissime lesioni
permanenti.
Chiamata
in causa le società assicuratrici della S. , Sai s.p.a. e Ras
s.p.a., il giudice adito ha respinto la domanda, con decisione
confermata dalla Corte d' appello di Milano, con sentenza 16
novembre 2004/31 gennaio 2005 n. 45.
Il primo
giudice, sentiti i testi, aveva ritenuto non provata la
responsabilità della società, considerata anche l'esperienza del
lavoratore e il suo ruolo di caposquadra.
Il
giudice d'appello ha ricapitolato la tesi dell'appellante,
secondo cui l'infortunio è accaduto perché altre squadre avevano
operato sulle casseformi prima di lui, omettendo l'aggancio
dell'ultimo pannello, e perché egli si è trovato, al momento
dell'infortunio, all'altezza di sei metri dal suolo, in mancanza
di sistemi di sicurezza.
Ha
ammesso che la prima circostanza è stata confermata dai testi,
ma ha ritenuto che da ciò non consegua la responsabilità del
datore di lavoro, perché l'A. era un caposquadra esperto nel
montaggio delle casse formi, un dirigente della società lo aveva
saggiato all'opera (era il primo giorno di lavoro dell'A. presso
la S. ), gli aveva dato istruzioni ed effettuato controlli sulla
sua competenza e sulla regolarità del lavoro già svolto,
pertanto aveva avuto modo e tempo di verificare all'arrivo lo
stato dei lavori e, in particolare, il regolare ancoraggio dei
pannelli con sostegni telescopici.
Quanto
alle modalità dell'infortunio, queste sono state accertate dagli
ufficiali di p.g. i quali hanno ispezionato i luoghi e sentito
l'A. ed i suoi colleghi di lavoro; hanno riferito che il
lavoratore si trovava, nell'ultima fase del lavoro, con i piedi
appoggiati su una putrella sporgente ad altezza non superiore a
due metri, per la quale non erano richieste misure particolari
di sicurezza.
L'A. , a
fronte di questa puntuale ricostruzione dei fatti, non ha
fornito alcun elemento utile a provare che lavorasse ad
un'altezza superiore rispetto a quella indicata negli
accertamenti; nulla egli ha precisato circa le modalità di
aggancio del pannello alla gru, la visibilità dei tiranti,
l'esigenza di operare dall'altezza massima del pannello,
l'altezza di eventuali putrelle o passerelle esistenti.
Anche il
teste F. indica l'altezza in relazione alla fase del lavoro,
precisando che i pannelli hanno dei camminamenti o passerelle
che non vengono mai smontati e si trovano circa a metà o più
esattamente a circa 1,80 dalla parte dove non c'è il puntello e
dalla parte, dove c'è il puntello, nella parte superiore.
Il
teste Sessa, quanto all'altezza dal suolo, ha riferito al
giudice in modo estremamente evasivo, che l'operazione di
imbracatura andava fatta intorno ai due - tre metri di altezza,
o persino in cima; nelle dichiarazioni allegate, al ricorso del
gennaio 2001 ha dato una nuova versione dei fatti riferendo che
A. lavorava a sei metri, sempre contraddicendo la prima (h. m.
1,60) fatta all'ufficiale di polizia giudiziaria, l'unica
attendibile, confermata dallo stesso A. e da G. appena dopo
l'infortunio.
Quanto
alla regola juris da applicare all'infortunio sul lavoro così
ricostruito, il giudice d'appello ha rilevato che l'art. 2087
cod. civ. non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma
occorre sempre che l'evento sia riferibile a colpa del datore di
lavoro, per violazione di obblighi di comportamento imposti da
norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, concretamente
individuati.
Sulla
base di tali elementi di fatto e di diritto ha confermato la
sentenza impugnata.
Avverso
tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'A. , con due
motivi. Si è costituita con controricorso, resistendo, la s.r.l.
S. . Le due compagnie assicuratrici sono rimaste intimate.
Motivi
della decisione
Con il
primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697, 2043, 2087 cod. civ.; 115 e 116
c.p.c.; 4 e 150 D.p.r. 27 aprile 1955 n. 547; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo
della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c). Censura la
ricostruzione dei fatti, limitatamente alla circostanza relativa
all'altezza dal suolo alla quale l'A. operava, la valutazione
della relativa prova testimoniale, e le conseguenze giuridiche
tratte dalla sentenza impugnata.
Il
motivo non è fondato nella parte in cui censura la valutazione
della prova testimoniale, e la conseguente ricostruzione dei
fatti operata dal giudice del merito, ad esso devoluta, e
congruamente motivata quanto alla attendibilità delle varie
versioni fornite dai colleghi di lavoro e dallo stesso A.
nell'imminenza dei fatti agli ufficiali di P.g. ed in sede
giudiziaria.
Il
motivo è fondato per quanto attiene ai principi giuridici
applicati dal giudice d'appello ai fatti, come dallo stesso
ricostruiti, ed agli effetti di tale mancata applicazione sulla
valutazione giuridica complessiva dei medesimi fatti.
Come
accertato dal giudice d'appello, vi sono stati in sequenza
temporale due fattori: la negligenza della squadra precedente,
che ha omesso di agganciare l'ultimo pannello, come era tenuta a
fare; il comportamento dell'A. , che ha omesso di rilevare tale
negligenza.
L'infortunio non è dunque conseguenza esclusiva dell'operato
dell'A. , come ritenuto dal giudice d'appello, ma, quantomeno,
del concorso di questa con quello di altro dipendente, del cui
operato il datore di lavoro è tenuto a rispondere, ai sensi
dell'art. 2049 cod. civile.
Alla
fattispecie in questione il giudice d'appello ha applicato
esclusivamente il principio di diritto secondo cui l'art. 2087
cod. civ. non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma
occorre sempre che l'evento sia riferibile a colpa del datore di
lavoro, per violazione di obblighi di comportamento imposti da
norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, concretamente
individuati.
Tale
principio, in sé esatto, non esaurisce la regola juris che
questa Corte ha individuato nella norma in esame. Essa deve
perciò essere riassunta nelle sue varie implicazioni. l. la
responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod.
civ. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto
individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi
dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di
sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che
entra così a far parte del sinallagma contrattuale.
Ne
consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda. di
danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal
lavoratore si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod.
civ. sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007
n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184).
La
regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod.
civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del
danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto,
il
danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a
tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il
debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il
proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a
lui non imputabile (Cass. Sez. un. 3 0 ottobre 2001 n. 13533,
cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità
successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19
aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743)..
Nell'applicare tali fondamentali civilistici alle complesse
obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare
alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità
del danno da infortunio sul lavoro, questa Corte ha ritenuto, ad
es., in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario,
che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del
macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di
lavoro dell'onere, di dimostrare di avere osservato le norme
stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere
adottato, ex art. 2087, tutte le misure necessarie per tutelare
l'integrità del lavoratore (Cass. 1 ottobre 2003 n. 14645, Cass.
28 luglio 2004 n. 14270); analoga soluzione in caso, ad es., di
caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione,
dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare
l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza
nell'apprestamento delle opere provvisionali.
La
formulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte,
secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il
fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro
all'obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass.
11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8
maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare
conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con
l'applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro
nei casi sopra citati), e non può pertanto essere seguita.
Il
principio sopra esposto non comporta l'affermazione di una
responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa
misura in cui li allegazione del mancato pagamento di una somma
di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del
debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
La colpa
del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di
responsabilità civile.
Vi è
però una diversità di regime probatorio: nella responsabilità
extracontrattuale, il danneggiato deve provare quattro elementi,
e la loro connessione: il fatto, il danno, il nesso causale, e
la colpa del danneggiante, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.;
nella responsabilità contrattuale l'art. 1218 (e l'art. 2087)
cod. civ. pone una presunzione legale di colpa del debitore, ed
opera una inversione dell'onere probatorio, nel senso che il
debitore è ammesso a provare l'assenza di colpa, pur sempre
elemento essenziale anche della sua responsabilità contrattuale.
Si deve
conclusivamente formulare sul punto il seguente principio di
diritto:
"La
responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 codice civile è
di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto
individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi
dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di
sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.
Ne
consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di
danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che
nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni;
da ciò discende che il lavoratore che agisca per il
riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro,
deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione
lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la
prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che
il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere
adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le
misure per evitare il danno".
2. Alla
responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore
per danni da infortunio sul lavoro per inadempimento all'obbligo
contrattuale di sicurezza si applicano, oltre l'art. 1218 cod.
civ. le altre regole civilistiche sull'inadempimento
dell'obbligazione, ed in particolare l'art. 1227, 1^ comma, cod.
civ. sul concorso di colpa del creditore, e ciò diversamente dal
regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, nei
quali l'istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella
sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella
causazione della lesione della integrità psicofisica.
La
giurisprudenza di questa Corte individua la responsabilità del
debitore dell'obbligo di sicurezza in termini molto severi, e
può essere così riassunta: "Le norme dettate in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedirle
l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare
il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua
disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia,
negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore
di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al
lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure
protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure
venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non
potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore
che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione
delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del
lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare
l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo
quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, in opinabilità
ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle
direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità,
così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Il
comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i
caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come
concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del
datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta" (Cass. 17
aprile 2004 n. 7328).
3. Le
qualità professionali di un lavoratore (nella specie
caposquadra), tenuto ad una particolare diligenza e sorveglianza
sull'operato degli altri lavoratori della squadra, possono
indurre il giudice del merito ad una particolare valutazione del
suo concorso causale ad un infortunio a proprio danno, ma non ad
escludere l'incidenza causale su tale infortunio dell'operato di
altri lavoratori non dipendenti dal medesimo caposquadra, del
cui operato il datore di lavoro è tenuto a rispondere, ai sensi
dell'art. 2049 cod. civ..
Come
conseguenza della omessa applicazione dei principi sopra
ricordati, il giudice d'appello ha omesso di valutare: il
possibile concorso causale della negligenza della squadra
precedente; l'eventuale responsabilità del dirigente che ha
collaudato l'A. , lo ha introdotto sul teatro lavorativo ed ha
presidiato all'inizio dei lavori della sua squadra; se, attesa
la dinamica dell'infortunio - inclinazione di una cassaforma
male agganciata delle dimensioni di metri 6 per 1,50, con
pericolo di schiacciamento del lavoratore sotto di essa -
l'altezza alla quale operava l'A. potesse avere incidenza
determinante.
La
sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi di diritto
sopra riassunti o enunciati, ed è insufficiente nella
valutazione dei fattori sopra acennati, va cassata, e gli atti
trasmessi alla Corte d'appello di Torino, la quale deciderà la
causa sulla base delle circostanze di fatto acquisite al
processo, che provvedere a valutare autonomamente, applicando ad
esse i principi di diritto sopra enunciati; essa provvedere
altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie
il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d'appello di Torino.