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Cassazione civile, sentenza n° 4773 del 9.3.2004

 (omissis)

 Svolgimento del processo

 

Il Pretore di Benevento accoglieva la domanda proposta dal sig. Angelo D. L., dipendente delle Poste Italiane quale operatore tecnico di ex 4° categoria, attualmente inquadrato nell´Area Operativa prevista dall´attuale inquadramento contrattuale, che aveva chiesto che venisse dichiarata l´invalidità, in violazione dell´art. 2103 c.c., dell´ordine di servizio con cui le Poste lo aveva trasferito, con effetto dal 18 febbraio 1997, all´Agenzia di Telese con mansione di recapito della corrispondenza, con conseguente reintegrazione nelle precedenti mansioni.

 

Avverso la decisione di primo grado la società Poste Italiane s.p.a. proponeva appello al Tribunale di Benevento che lo rigettava.

 

Il giudice del gravame rilevava che l´art. 2103 c.c. assicurava la salvaguardia del patrimonio professionale conseguito dal lavoratore anche nei gradi più modesti, ed il divieto di variazioni in peius operava anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni venivano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori che non salvaguardavano il livello professionale acquisito e non garantivano l´accrescimento delle sue capacità professionali.

 

Per la cassazione della sentenza impugnata la società Poste Italiane propone ricorso formulandolo in tre motivi.

 

Il sig. D. L. resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. e seg. e art. 12 preleggi in relazione alla interpretazione degli artt. 43, 46 e 47 del CCNL del 26 novembre 1994 nonché dell´accordo del 23 maggio 1995 (art. 360 c.p.c. n. 3) la società ricorrente deduce che con il nuovo assetto giuridico, derivante dalla trasformazione dell´Amministrazione delle poste e telecomunicazioni prima in ente pubblico economico e quindi in società per azioni, con la legge n. 71 del 1994 era stato conferito alla contrattazione collettiva il potere di disciplinare i nuovi rapporti di lavoro al proprio interno; col primo contratto collettivo veniva disposto (art. 43) che le ex categorie pubblicistiche 4°, 5° e 6° confluissero in un´unica Area Operativa e veniva previsto, all´art. 46 che doveva essere garantita, in presenza di necessità di servizio, la intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi, salvo i limiti posti all´esercizio di mansioni tecniche; inoltre, in via transitoria, l´art. 47 disponeva che nell´ambito delle qualifiche e categorie confluite nell´area operativa, venisse attuata la piena fungibilità orizzontale tra i vari profili nell´ambito delle esistenti categorie del precedente ordinamento, fatti salvi i requisiti normativi previsti per lo svolgimento delle attività tecniche: tali norme a parere delle ricorrente non potevano che essere intese nel senso di non poter applicare a settori tecnici i dipendenti sprovvisti di specifica professionalità tecnica, mentre nessuna preclusione vi era per il personale tecnico che poteva essere chiamato a svolgere mansioni di gestione.

 

A conferma di tale volontà le parti, con accordo del 23 maggio 1995 stabilivano che, pur prevedendosi la possibilità di percorsi all´interno di filoni operativi omogenei (gestionale e tecnico) il personale addetto a mansioni tecniche poteva essere chiamato a svolgere mansioni di gestione, mentre l´esplicazione di mansioni tecniche richiedeva il possesso di specifiche abilitazioni o conoscenze specializzate.

 

Tanto premesso e rilevato che era pacifico che sia le attività di manutenzione tecnica svolte in precedenza dal D. L. (che non richiedevano alcuna specifica abilitazione o conoscenze specializzate) che quelle di nuova assegnazione comportanti il ritiro e la distribuzione della corrispondenza rientravano nell´Area Operativa, oltre a risultare equivalenti, erano perfettamente intercambiabili.

 

Col secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell´art. 2103 c.c. (art. 360 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per non aver esplicitato, in ordine alla asserita non equivalenza delle mansioni, in che modo si fosse concretata la violazione dell´art. 2103 c.c., dato che non era stato condotto un accertamento sulle attività del dipendente nell´ambito del settore tecnico prima, e di quello gestionale poi, ed il dipendente era stato applicato, come il contratto prevedeva, a mansioni equivalenti senza alcun mutamento in peius.

 

Con l´ultimo motivo di censura la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, già emersa dai motivi precedenti e sottolinea che la sentenza impugnata da un lato afferma la nullità delle clausole della contrattazione collettiva in quanto contrarie alla norma imperativa di cui all´art. 1418 c.c. e dall´altra afferma che "non è neppur vero che la colpa debba addossarsi al CCNL, assumendo quindi implicitamente una corretta impostazione delle norme contrattuali.

 

I tre motivi di ricorso, che possono venire esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, non sono fondati, anche se la motivazione della sentenza impugnata merita qualche puntualizzazione.

 

Il sistema di inquadramento previsto dal CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste Italiane prevede l´accorpamento nella stessa area di mansioni di diverso livello professionale, operazione che la contrattazione collettiva ben può compiere considerando normalmente equivalenti mansioni di contenuto professionale diverso (dovendosi escludere resistenza di un principio inderogabile di parità di trattamento, idoneo a consentire un sindacato di ragionevolezza: Cass. Sez. Un. 29 maggio 1993 n. 6030; Cass. 2 dicembre 2002 n. 17093).

 

Ciò non significa peraltro che non si possano concepire possibili dequalificazioni professionali tra mansioni all´interno di uno stesso livello di inquadramento.

 

In realtà il Tribunale, nella sentenza impugnata, non si è discostato dal principio di diritto, più volte enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, in tema di jus variandi del datore di lavoro, il divieto di variazioni in peius, sancito con norma inderogabile dall´art. 2103 c.c., opera quando al lavoratore, pur restando inalterata la sua collocazione dell´organizzazione gerarchica dell´impresa e la sua retribuzione, siano assegnate di fette mansioni sostanzialmente inferiori sicché nell´indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto all´inquadramento formale, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l´accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento professionale (Cass. 2 ottobre 2002 n. 14150; 17 marzo 1999 n. 2428; 10 agosto 1999 n. 8577; 3 novembre 1997 n. 10775; 11 gennaio 1995 n. 276).

 

Intanto è consentito affermare che nuove mansioni siano equivalenti alle ultime effettivamente svolte in quanto risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare ed anche di arricchire il patrimonio professionale precedentemente acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze (Cass. 28 marzo 1995, n. 3623; Cass. 26 gennaio 1993 n. 9319).

 

Il Tribunale, aderendo alla giurisprudenza sopra citata, ha rilevato che il giudice di primo grado aveva correttamente messo a confronto le mansioni di tecnico svolte in precedenza con quelle di postino e sul punto ha richiamato, confermandola, la sentenza del Pretore il quale aveva riscontrato come le nuove mansioni di postino, indipendentemente dall´essere o meno inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte come tecnico specializzato, erano completamente diverse dal punto di vista contenutistico e, in quanto tali, non consentivano né di utilizzare le conoscenze acquisite né di arricchire il proprio bagaglio professionale, ma imponevano al lavoratore di svolgere attività del tutto nuova.

 

Si tratta di una valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, in quanto in merito alla stessa il Tribunale ha dato una motivazione sufficiente, sia pure espressa per relationem (come ritenuto consentito in caso di conferma delle valutazioni espresse dal giudice di primo grado) ed ha aggiunto che sul punto la società Poste Italiane non aveva contestato le affermazioni del primo giudice relative alla sostanziale diversità delle mansioni, limitandosi ad eccepire di aver fatto applicazione delle norme contrattuali. Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento. Le spese del giudizio di cassazione sono a carico della società soccombente.

 

P. Q. M.

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 10,00 oltre euro 2.000,00 per onorati da distrarre in favore dell´avv. Gianni Emilio Iacobelli. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.

 

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004

 

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