|
Cassazione
civile, sentenza n° 4773 del 9.3.2004
(omissis)
Svolgimento
del processo
Il Pretore
di Benevento accoglieva la domanda proposta dal sig. Angelo D. L.,
dipendente delle Poste Italiane quale operatore tecnico di ex 4°
categoria, attualmente inquadrato nell´Area Operativa prevista
dall´attuale inquadramento contrattuale, che aveva chiesto che venisse
dichiarata l´invalidità, in violazione dell´art. 2103 c.c., dell´ordine
di servizio con cui le Poste lo aveva trasferito, con effetto dal 18
febbraio 1997, all´Agenzia di Telese con mansione di recapito della
corrispondenza, con conseguente reintegrazione nelle precedenti
mansioni.
Avverso la
decisione di primo grado la società Poste Italiane s.p.a. proponeva
appello al Tribunale di Benevento che lo rigettava.
Il giudice
del gravame rilevava che l´art. 2103 c.c. assicurava la salvaguardia del
patrimonio professionale conseguito dal lavoratore anche nei gradi più
modesti, ed il divieto di variazioni in peius operava anche quando al
lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni
venivano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori che non
salvaguardavano il livello professionale acquisito e non garantivano
l´accrescimento delle sue capacità professionali.
Per la
cassazione della sentenza impugnata la società Poste Italiane propone
ricorso formulandolo in tre motivi.
Il sig. D.
L. resiste con controricorso.
Motivi
della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. e seg. e art. 12 preleggi
in relazione alla interpretazione degli artt. 43, 46 e 47 del CCNL del
26 novembre 1994 nonché dell´accordo del 23 maggio 1995 (art. 360 c.p.c.
n. 3) la società ricorrente deduce che con il nuovo assetto giuridico,
derivante dalla trasformazione dell´Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni prima in ente pubblico economico e quindi in società
per azioni, con la legge n. 71 del 1994 era stato conferito alla
contrattazione collettiva il potere di disciplinare i nuovi rapporti di
lavoro al proprio interno; col primo contratto collettivo veniva
disposto (art. 43) che le ex categorie pubblicistiche 4°, 5° e 6°
confluissero in un´unica Area Operativa e veniva previsto, all´art. 46
che doveva essere garantita, in presenza di necessità di servizio, la
intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi, salvo i
limiti posti all´esercizio di mansioni tecniche; inoltre, in via
transitoria, l´art. 47 disponeva che nell´ambito delle qualifiche e
categorie confluite nell´area operativa, venisse attuata la piena
fungibilità orizzontale tra i vari profili nell´ambito delle esistenti
categorie del precedente ordinamento, fatti salvi i requisiti normativi
previsti per lo svolgimento delle attività tecniche: tali norme a parere
delle ricorrente non potevano che essere intese nel senso di non poter
applicare a settori tecnici i dipendenti sprovvisti di specifica
professionalità tecnica, mentre nessuna preclusione vi era per il
personale tecnico che poteva essere chiamato a svolgere mansioni di
gestione.
A conferma
di tale volontà le parti, con accordo del 23 maggio 1995 stabilivano
che, pur prevedendosi la possibilità di percorsi all´interno di filoni
operativi omogenei (gestionale e tecnico) il personale addetto a
mansioni tecniche poteva essere chiamato a svolgere mansioni di
gestione, mentre l´esplicazione di mansioni tecniche richiedeva il
possesso di specifiche abilitazioni o conoscenze specializzate.
Tanto
premesso e rilevato che era pacifico che sia le attività di manutenzione
tecnica svolte in precedenza dal D. L. (che non richiedevano alcuna
specifica abilitazione o conoscenze specializzate) che quelle di nuova
assegnazione comportanti il ritiro e la distribuzione della
corrispondenza rientravano nell´Area Operativa, oltre a risultare
equivalenti, erano perfettamente intercambiabili.
Col secondo
motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione
dell´art. 2103 c.c. (art. 360 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per
non aver esplicitato, in ordine alla asserita non equivalenza delle
mansioni, in che modo si fosse concretata la violazione dell´art. 2103
c.c., dato che non era stato condotto un accertamento sulle attività del
dipendente nell´ambito del settore tecnico prima, e di quello gestionale
poi, ed il dipendente era stato applicato, come il contratto prevedeva,
a mansioni equivalenti senza alcun mutamento in peius.
Con
l´ultimo motivo di censura la ricorrente denunzia omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, già emersa dai motivi precedenti e sottolinea che la
sentenza impugnata da un lato afferma la nullità delle clausole della
contrattazione collettiva in quanto contrarie alla norma imperativa di
cui all´art. 1418 c.c. e dall´altra afferma che "non è neppur vero che
la colpa debba addossarsi al CCNL, assumendo quindi implicitamente una
corretta impostazione delle norme contrattuali.
I tre
motivi di ricorso, che possono venire esaminati congiuntamente in quanto
tra loro connessi, non sono fondati, anche se la motivazione della
sentenza impugnata merita qualche puntualizzazione.
Il sistema
di inquadramento previsto dal CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti
delle Poste Italiane prevede l´accorpamento nella stessa area di
mansioni di diverso livello professionale, operazione che la
contrattazione collettiva ben può compiere considerando normalmente
equivalenti mansioni di contenuto professionale diverso (dovendosi
escludere resistenza di un principio inderogabile di parità di
trattamento, idoneo a consentire un sindacato di ragionevolezza: Cass.
Sez. Un. 29 maggio 1993 n. 6030; Cass. 2 dicembre 2002 n. 17093).
Ciò non
significa peraltro che non si possano concepire possibili
dequalificazioni professionali tra mansioni all´interno di uno stesso
livello di inquadramento.
In realtà
il Tribunale, nella sentenza impugnata, non si è discostato dal
principio di diritto, più volte enunciato dalla giurisprudenza della
Corte, secondo il quale, in tema di jus variandi del datore di lavoro,
il divieto di variazioni in peius, sancito con norma inderogabile
dall´art. 2103 c.c., opera quando al lavoratore, pur restando inalterata
la sua collocazione dell´organizzazione gerarchica dell´impresa e la sua
retribuzione, siano assegnate di fette mansioni sostanzialmente
inferiori sicché nell´indagine circa tale equivalenza non è sufficiente
il riferimento in astratto all´inquadramento formale, ma è necessario
accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza
del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e
garantendo lo svolgimento e l´accrescimento delle sue capacità
professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento
professionale (Cass. 2 ottobre 2002 n. 14150; 17 marzo 1999 n. 2428; 10
agosto 1999 n. 8577; 3 novembre 1997 n. 10775; 11 gennaio 1995 n. 276).
Intanto è
consentito affermare che nuove mansioni siano equivalenti alle ultime
effettivamente svolte in quanto risulti tutelato il patrimonio
professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione
gli consenta di utilizzare ed anche di arricchire il patrimonio
professionale precedentemente acquisito, in una prospettiva dinamica di
valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di
conoscenze ed esperienze (Cass. 28 marzo 1995, n. 3623; Cass. 26 gennaio
1993 n. 9319).
Il
Tribunale, aderendo alla giurisprudenza sopra citata, ha rilevato che il
giudice di primo grado aveva correttamente messo a confronto le mansioni
di tecnico svolte in precedenza con quelle di postino e sul punto ha
richiamato, confermandola, la sentenza del Pretore il quale aveva
riscontrato come le nuove mansioni di postino, indipendentemente
dall´essere o meno inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte
come tecnico specializzato, erano completamente diverse dal punto di
vista contenutistico e, in quanto tali, non consentivano né di
utilizzare le conoscenze acquisite né di arricchire il proprio bagaglio
professionale, ma imponevano al lavoratore di svolgere attività del
tutto nuova.
Si tratta
di una valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, in
quanto in merito alla stessa il Tribunale ha dato una motivazione
sufficiente, sia pure espressa per relationem (come ritenuto consentito
in caso di conferma delle valutazioni espresse dal giudice di primo
grado) ed ha aggiunto che sul punto la società Poste Italiane non aveva
contestato le affermazioni del primo giudice relative alla sostanziale
diversità delle mansioni, limitandosi ad eccepire di aver fatto
applicazione delle norme contrattuali. Il ricorso non può, quindi,
trovare accoglimento. Le spese del giudizio di cassazione sono a carico
della società soccombente.
P. Q. M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 10,00 oltre euro
2.000,00 per onorati da distrarre in favore dell´avv. Gianni Emilio
Iacobelli. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato
in Cancelleria il 9 marzo 2004
|