c o n t r o   d i r i g e n t i   f i l i b u s t i e r i   n o n   c' è   r i m e d i o   n é   s c a m p o
stress  abusi rapine news link  contatti
violazioni  pulizie  eco-tutela avviso
mobbing   videoterminali poste denunciate    
La  Filibusta 

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10218 del 18 aprile 2008

Invalidità degli atti dispositivi del lavoratore nelle transazioni

La consapevolezza dei diritti ai quali rinuncia. Non trattabili i diritti indisponibili, come la salute

Con sentenza del 18 aprile 2008, n. 10218,
la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito
che la transazione sindacale con cui un lavoratore rinuncia a far valere determinati diritti,
a fronte di una indennità concordata con il datore di lavoro,
non è idonea ad impedire la domanda di risarcimento del danno alla salute per una specifica malattia,

in quanto
la violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore ex articolo 2087 CC
 (“Tutela della condizioni di lavoro”)

non può essere sottointesa in nessun tipo di accordo

 
come appunto quello della salute.

Quindi, se un lavoratore in sede di transazione sindacale rinuncia al successivo suo diritto al risarcimento “per qualsiasi titolo”,
si presume che esso sia consapevole di quali diritti si tratti e che esista la volontà e l'intenzione di accordarsi sugli stessi.

La Cassazione ha così accolto il ricorso degli eredi di un lavoratore che, dopo quattro anni da una transazione
firmata in sede sindacale per la chiusura del suo rapporto,
aveva fatto causa all'azienda per il pagamento dei danni subiti in seguito ad una malattia
(il morbo di Parkinson) che sosteneva di aver contratto sul posto di lavoro.
Mentre il Tribunale era stato dalla parte del dipendente, condannando il datore alla liquidazione del danno biologico, la Corte d’Appello aveva rilevato che il dipendente era consapevole della malattia e della sua possibile origine professionale e, quindi, la rinuncia del lavoratore anche a pretese risarcitorie connesse al rapporto di lavoro era stata oggetto della transazione.
La Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso degli eredi sostenendo che la dichiarazione
da parte del lavoratore
“di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, a titolo di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'articolo 2113 Cc, alla condizione che risulti accertato sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre circostanze desumibili aliunde che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o obbiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi”.

Fatto e diritto
Un dipendente aveva chiamato in giudizio la società per il risarcimento del danno biologico per aver contratto la malattia di Parkinson a causa del lavoro svolto e la società era stata ritenuta responsabile dal giudice del lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.
La Corte d’Appello, ritenendo precluse le domande dall’esistenza di un accordo conciliativo raggiunto dalle parti del rapporto di lavoro in sede sindacale nell’ambito del quale il dipendente avrebbe validamente rinunciato, tra l’altro, anche a pretese risarcitorie connesse all’intercorso rapporto di lavoro, ha ribaltato la decisione del giudice di primo grado.
Il ricorso è poi proseguito in appello nei confronti dei suoi eredi, a seguito del decesso del dipendente stesso. Ma la Corte d’appello ha altresì ritenuto tardiva la riproposizione in appello da parte degli eredi del lavoratore che avevano sostenuto l’incapacità di intendere e di volere del loro parente al momento della stipula dell’accordo transattivo citato e che dagli atti non risultavano elementi sufficienti sia per ritenere la sussistenza della dedotta incapacità temporanea, sia per attribuire alla società la consapevolezza di un tale stato e quindi la sua mala fede nel contrarre l’accordo transattivo.
Contro la sentenza della Corte d’appello, gli eredi hanno presentato ricorso in Cassazione.

Le ragioni degli eredi
Gli eredi hanno rilevato che il diritto al “risarcimento del danno biologico ex art. 32 Cost. e 2087 c.c. come tutela del diritto alla salute” sarebbe indisponibile e pertanto non transigibile. In secondo luogo, al momento della transazione, la possibilità di chiedere il risarcimento non poteva essere prevista, essendo ancora in corso l’accertamento della malattia professionale, per cui il diritto era in fieri e non ancora entrato nel patrimonio del de cuius. Inoltre la formula usata nella transazione sarebbe stata generica (“eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo”) e le somme aggiuntive sarebbero state erogate a titolo di incentivazioni all’esodo. Per cui, come affermato dalla sentenza di primo grado, si tratterebbe di mera formula di stile che non esprimerebbe una reale volontà di rinunciare al relativo diritto.
Inoltre e comunque, il dipendente sarebbe stato in una situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere alla data di stipula della c.d. transazione, come risulterebbe dalle cartelle cliniche, ignorate dalla Corte d’appello.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, la transazione sindacale con cui un lavoratore rinuncia a far valere determinati diritti, a fronte di una indennità concordata con il datore di lavoro, non è idonea ad impedire la domanda di risarcimento del danno alla salute per una specifica malattia, in quanto la violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore ex articolo 2087 Cc (“Tutela della condizioni di lavoro”) non può essere sottointesa in nessun tipo di accordo.
La Cassazione ha così accolto il ricorso degli eredi, ribadendo che la dichiarazione da parte del lavoratore “di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, a titolo di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, non può riguardare i diritti indisponibili, come quello della salute”.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10218 del 18 aprile 2008

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 10218 DEL 18

APRILE 2008

Presidente Sciarelli – Relatore Ianniello

Pm Destro –Ricorrente Parrella ed altri – Controricorrente Alenia Finmeccanica Spa

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 31 dicembre 2004, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione in data 12 aprile 2002

del locale Tribunale, ha respinto le domande originariamente svolte da Gennaro Bruno nei confronti della propria ex datrice di lavoro

Alenia Finmeccanica Spa nel giudizio da lui promosso e poi proseguito in appello nei confronti dei suoi eredi, a seguito del decesso dello stesso.

Questi, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4 novembre 1996, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Napoli la condanna della Alenia

a risarcirgli il danno biologico conseguente all’aver contratto la malattia di Parkinson a causa del lavoro svolto presso tale

società, ritenuta di ciò responsabile ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.

Su appello della Alenia Finmeccanica Spa, la Corte territoriale ha ritenuto precluse le domande dall’esistenza

di un accordo conciliativo raggiunto dalle parti del rapporto di lavoro in sede sindacale il 20 luglio 1992,

nell’ambito del quale il Bruno avrebbe validamente rinunciato, tra l’altro, anche a pretese risarcitorie connesse all’intercorso rapporto di lavoro

 e pertanto, secondo la Corte, anche al risarcimento del danno azionato in giudizio.

In proposito, la Corte d’appello ha altresì ritenuto tardiva la riproposizione in appello, da parte degli eredi del lavoratore,

della eccezione di incapacità di intendere e di volere del loro dante causa al momento della stipula dell’accordo transattivo citato.

Infine, ha comunque rilevato che dagli atti non risulterebbero elementi sufficienti sia per ritenere la sussistenza della dedotta incapacità temporanea,

che per attribuire alla società la consapevolezza di un tale stato e quindi la sua mala fede nel contrarre l’accordo transattivo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli propongono tempestivo ricorso per

cassazione gli eredi di Gennaro Bruno, con un unico articolato motivo.

Resiste alle domanda con un proprio rituale controricorso la società, la quale ha altresì

depositato una memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza

circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, sotto vari profili.

1) – Anzitutto, rilevano che il diritto al “risarcimento del danno biologico ex art. 32 Cost. e 2087 c.c. come tutela del diritto alla salute” sarebbe indisponibile e pertanto non transigibile.

2) – In secondo luogo, deducono che al momento della transazione, la possibilità di chiedere il risarcimento non poteva essere prevista, essendo ancora in corso l’accertamento della malattia professionale, per cui il diritto era in fieri e non ancora entrato nel patrimonio del decuius.

3) – Inoltre la formula usata nella transazione sarebbe stata generica (“eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo”) e le somme aggiuntive sarebbero state erogate a titolo di incentivazioni all’esodo. Per cui, come affermato dalla sentenza di primo grado, si tratterebbe di mera formula di stile che non esprimerebbe una reale volontà di rinunciare al relativo diritto.

4a) – Sarebbe erronea l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale al momento della transazione il Bruno, oltre ad essere a conoscenza della patologia sofferta, sarebbe stato pienamente consapevole della possibile riconducibilità della stessa all’attività lavorativa svolta, in considerazione del fatto che in tale momento il giudizio per il riconoscimento nei confronti dell’Inail della malattia professionale era ancora in corso e nessuna richiesta di danno biologico era stata formulata.

4b) – Inoltre e comunque il Bruno sarebbe stato in una situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere alla data del 14 luglio 1992 di stipula della c.d. transazione, come risulterebbe dalle cartelle cliniche in atti relative ai mesi di aprile, maggio e settembre 1992, ignorate dalla Corte d’appello, la quale avrebbe viceversa valorizzato una cartella clinica più lontana nel tempo, redatta nell’aprile 1993.

Col controricorso, la società deduce l’inammissibilità del ricorso, il quale denuncerebbe nel

titolo il vizio di motivazione, senza poi indicare il punto decisivo e i passaggi della motivazione affetti dal vizio,

limitandosi ad opporre alla decisione della Corte una propria diversa lettura dei fatti e dei documenti.

L’inammissibilità è dedotta altresì per l’inosservanza della regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione,

in quanto questo non riporterebbe il testo dell’accordo transattivo.

E ancora, l’inammissibilità è sostenuta in ragione dell’avvenuta decadenza dall’eccezione di annullabilità del verbale di conciliazione

per incapacità naturale del de cuius dei ricorrenti, senza che sia stata preliminarmente impugnata o

comunque contestata la dichiarazione di decadenza da parte della Corte.

Nel merito, la società sostiene infine l’infondatezza del ricorso.

Va preliminarmente esaminata la deduzione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della società, sotto i primi due profili,

della mancata specificazione

(secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., per tutte, la recente Cass. 12 novembre 2007 n. 23484)

del punto decisivo della controversia in ordine al quale la motivazione della sentenza

sarebbe carente nonché del mancato rispetto della regola di autosufficienza del ricorso

(su cui, cfr., per tutte, recentemente, Cass. 17 luglio 2007 n. 15952 e 6 luglio 2007 n. 15263),

mentre il terzo profilo della deduzione attiene in maniera esclusiva ad una censura che nel ricorso

si pone come logicamente subordinata al mancato accoglimento di quelle di cui ai precedenti punti da

1) a 4a) e pertanto non richiede un esame in questa sede preliminare.

Le due deduzioni di inammissibilità sono infondate.

Ambedue appaiono infatti di tipo formalistico, risultando, quanto alla prima, di immediata percepibilità che il motivo relativo

al vizio di motivazione ha per oggetto la specifica censura di carenza o insufficienza delle argomentazioni della

Corte relativamente ai punti decisivi ampiamente trattati nel corso dei due gradi di giudizio,

quali l’effettiva inclusione nell’oggetto della transazione del diritto al risarcimento del danno biologico,

anche alla luce della conoscenza o meno da parte del Bruno dell’origine professionale della malattia e della

sua possibile attribuzione alla responsabilità della datrice di lavoro o, subordinatamente, la capacità naturale di intendere e

di volere del Bruno al momento dell’atto transattivo.

Piuttosto, va rilevato, con riguardo alla censura di cui al punto

1) che precede, che il ricorrente deduce in realtà, attraverso il riferimento alla omessa motivazione della sentenza,

un preteso vizio di violazione di legge da parte della stessa per aver ritenuto transigibili diritti pretesamene indisponibili.

Infine, quanto alla seconda deduzione di inammissibilità del ricorso, ancorché il ricorrente non abbia riprodotto il testo integrale

dell’accordo transattivo concluso in sede sindacale il 20 luglio 1992, risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico tra le parti

che esso prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione di un incentivo all’esodo,

oltre una ulteriore somma a titolo transattivo e in esso il Bruno aveva rinunciato

“ad ogni e qualsiasi pretesa diretta e/o connessa all’intercorso rapporto di lavoro e alla sua cessazione, quale a

mero titolo di esempio: i criteri di computo relativi a t.f.r., straordinari, gratifica natalizia

etc., se e in quanto dovuta, eventuale maggiorazione per lavoro notturno svolto in turnazione,

se e in quanto dovuta; eventuale indennità di mensa, se e in quanto dovuta;

eventuale risarcimento del danno per qualsiasi titolo richiesto”

(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, pag. 8 del ricorso e pag. 8 del controricorso).

Che è quanto basta per la conoscenza del contenuto dell’accordo transattivo al fine dell’esame delle censure del

ricorso, anche alla luce delle difese del controricorso.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Palesemente errata è la censura di cui al precedente punto 1), la materia delle rinunce e

transazioni di diritti del prestatore di lavoro derivanti da norme inderogabili di legge o dei

contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. essendo

disciplinata dall’art. 2113 c.c., il quale fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt.

185, 410 e 411 c.p.c., vale a dire quelle nelle quali la posizione del lavoratore viene ad

essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’intervento

in funzione di garanzia di un terzo “autorevole” e quindi viene meno la presunzione di

condizionamento della volontà del lavoratore (cfr., al riguardo, Cass. 18 agosto 2004 n.

16168).

Tra le ipotesi fatte salve, rientra, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., anche quella in cui la

conciliazione sia raggiunta in sede sindacale, secondo le procedure previste dai contratti e

accordi collettivi applicabili al rapporto, come è avvenuto nel caso dell’accordo transattivo

evocato in giudizio, la cui validità in via di principio è stata pertanto correttamente ritenuta

dalla Corte territoriale sia pure in maniera implicita, senza necessità di esplicita, specifica

motivazione.

Altro e decisivo problema che la Corte doveva risolvere era quello dell’oggetto di tale

accordo transattivo, essendo contestato dagli eredi del Bruno che in esso fosse ricompreso il

diritto al risarcimento del danno biologico da Parkinson derivante dalla violazione degli

obblighi di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ. da parte della datrice di lavoro.

In proposito, il tema investiva l’interpretazione dell’accordo transattivo, in ordine alla quale

va preliminarmente ribadito che trattasi di attività di accertamento e di valutazione di un

fatto, come tale riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità unicamente

per la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362-1371 cod. civ.)

oppure per carenza o insufficienza della motivazione sul piano logico-giuridico (cfr., ad es.

Cass. 13 novembre 2007 n. 23569).

Va poi ricordato (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553) che i canoni

legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del

quale quelli sulla interpretazione (artt. 1362-1365 cod. civ.) prevalgono su quelli di

interpretazione (o interpretativi - integrativi: artt. 1366-1371 cod. civ.) ove la concreta

applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune

intenzione delle parti.

Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi, risulta infine prioritario, nella legge, il

criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362, comma 1 cod. civ.,

con la conseguenza che questo può in alcuni casi orientare in maniera conclusiva, da solo,

l’operazione ermeneutica.

Ciò premesso in linea di principio, va affermato che il ricorso appare fondato laddove

denuncia l’assenza di motivazione della Corte territoriale in ordine alla denuncia di genericità

delle espressioni letterali che nell’accordo sarebbero state usate per designare il diritto in

parola come oggetto di dismissione.

Ed invero, la Corte ha concentrato sul punto le proprie argomentazioni esclusivamente sulla

ritenuta conoscenza da parte del Bruno, alla data della transazione in sede sindacale, della

patologia sofferta e della possibile origine professionale della stessa, per escludere che

l’accordo abbia avuto in proposito ad oggetto diritti non ancora maturati ed eventuali (e

pertanto radicalmente nulli ai sensi degli artt. 1418, comma 2 e 1325 cod. civ., per

mancanza dell’oggetto: Cass. 7 marzo 2005 n. 4822) o diritti esistenti, ma ancora ignoti al

titolare e quindi non consapevolmente oggetto di disposizione.

La Corte territoriale ha viceversa completamente trascurato la valutazione della eventuale

presenza di una volontà abdicativa del Bruni, anzitutto attraverso l’analisi del tenore

letterale delle espressioni usate nel contesto di un accordo che aveva riguardato sia la

risoluzione incentivata del rapporto di lavoro che la rinuncia, in via transattiva, da parte del

lavoratore “ad ogni e qualsiasi pretesa diretta e/o connessa all’intercorso rapporto di lavoro

e alla sua cessazione”, cui seguiva la specifica indicazione, sia pure a titolo esemplificativo,

di una serie di diritti retributivi, oltre ad un finale riferimento all’”eventuale risarcimento del

danno per qualsiasi titolo richiesto”.

In proposito, va ricordato che sulla base della giurisprudenza di questa Corte (cfr.,

recentemente, Cass. sez. lav. 17 maggio 2006 n. 11536) che la dichiarazione da parte del

lavoratore “di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, a titoli di pretese in

astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del

relativo rapporto, può assumere valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha

l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2114 cod. civ., alla condizione che risulti

accertato sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre circostanze

desumibili aliunde che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o

obbiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui

medesimi”.

Ebbene, la Corte territoriale ha omesso ogni indagine relativamente alla volontà abdicativa

del Bruni (da questi e dai suoi successori negata) in ordine al diritto in parola, quale

desumibile dal testo dell’accordo, il quale, a differenza di quanto concernente alcuni diritti

retributivi specificatamente elencati, non contiene alcun riferimento specifico al diritto al

risarcimento del danno biologico concretatosi in tesi nel morbo di Parkinson e derivante dalla

violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., ma reca unicamente, oltre alla

espressione di apertura (di rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa…) da ritenere riferibile

unicamente alla successiva indicazione di titoli specifici, un generico riferimento

all’”eventuale risarcimento del danno per qualsiasi titolo richiesto”, certamente inidoneo a

radicare nel lavoratore la consapevolezza (e quindi ad esprimere la sua volontà) di

dismettere la pretesa poi azionata in giudizio.

Sulla base delle argomentazioni svolte e nei limiti di esse, il ricorso appare fondato e va

accolto, con la cassazione conseguente della sentenza impugnata, con rinvio, anche per il

regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa

composizione.

Resta assorbito l’esame delle ulteriori censure del ricorso ivi compresa quella di cui al punto

4b) e la relativa deduzione di inammissibilità formulata nel controricorso.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione

all’accoglimento e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa

composizione.

 stress  mobbing  abusi  violazioni  videoterminali   rapine   pulizie   poste denunciate   news    eco-tutela  link  contatti  avviso