Presidente Sciarelli – Relatore Ianniello
Pm Destro –Ricorrente Parrella ed altri –
Controricorrente Alenia Finmeccanica Spa
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 31 dicembre 2004, la Corte
d’appello di Napoli, in riforma della decisione in data 12 aprile 2002
del locale Tribunale, ha respinto le domande
originariamente svolte da Gennaro Bruno nei confronti della propria ex
datrice di lavoro
Alenia Finmeccanica Spa nel giudizio da lui promosso
e poi proseguito in appello nei confronti dei suoi eredi, a seguito del
decesso dello stesso.
Questi, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il
4 novembre 1996, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Napoli la
condanna della Alenia
a risarcirgli il danno biologico conseguente all’aver
contratto la malattia di Parkinson a causa del lavoro svolto presso tale
società, ritenuta di ciò responsabile ai sensi
dell’art. 2087 cod. civ.
Su appello della Alenia Finmeccanica Spa, la Corte
territoriale ha ritenuto precluse le domande dall’esistenza
di un accordo conciliativo raggiunto dalle parti del
rapporto di lavoro in sede sindacale il 20 luglio 1992,
nell’ambito del quale il Bruno avrebbe validamente
rinunciato, tra l’altro, anche a pretese risarcitorie connesse
all’intercorso rapporto di lavoro
e pertanto, secondo la Corte, anche al
risarcimento del danno azionato in giudizio.
In proposito, la Corte d’appello ha altresì ritenuto
tardiva la riproposizione in appello, da parte degli eredi del
lavoratore,
della eccezione di incapacità di intendere e di
volere del loro dante causa al momento della stipula dell’accordo
transattivo citato.
Infine, ha comunque rilevato che dagli atti non
risulterebbero elementi sufficienti sia per ritenere la sussistenza
della dedotta incapacità temporanea,
che per attribuire alla società la consapevolezza di
un tale stato e quindi la sua mala fede nel contrarre l’accordo
transattivo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli
propongono tempestivo ricorso per
cassazione gli eredi di Gennaro Bruno, con un unico
articolato motivo.
Resiste alle domanda con un proprio rituale
controricorso la società, la quale ha altresì
depositato una memoria difensiva a norma dell’art.
378 c.p.c..
Motivi della decisione
I ricorrenti denunciano l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione della sentenza
circa punti decisivi della controversia prospettati
dalle parti o rilevabili d’ufficio, sotto vari profili.
1) – Anzitutto, rilevano che il diritto al
“risarcimento del danno biologico ex art. 32 Cost. e 2087 c.c. come
tutela del diritto alla salute” sarebbe indisponibile e pertanto non
transigibile.
2) – In secondo luogo, deducono che al momento della
transazione, la possibilità di chiedere il risarcimento non poteva
essere prevista, essendo ancora in corso l’accertamento della malattia
professionale, per cui il diritto era in fieri e non ancora entrato nel
patrimonio del decuius.
3) – Inoltre la formula usata nella transazione
sarebbe stata generica (“eventuale risarcimento danni per qualsiasi
titolo”) e le somme aggiuntive sarebbero state erogate a titolo di
incentivazioni all’esodo. Per cui, come affermato dalla sentenza di
primo grado, si tratterebbe di mera formula di stile che non
esprimerebbe una reale volontà di rinunciare al relativo diritto.
4a) – Sarebbe erronea l’affermazione della Corte
territoriale secondo la quale al momento della transazione il Bruno,
oltre ad essere a conoscenza della patologia sofferta, sarebbe stato
pienamente consapevole della possibile riconducibilità della stessa
all’attività lavorativa svolta, in considerazione del fatto che in tale
momento il giudizio per il riconoscimento nei confronti dell’Inail della
malattia professionale era ancora in corso e nessuna richiesta di danno
biologico era stata formulata.
4b) – Inoltre e comunque il Bruno sarebbe stato in
una situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere alla data
del 14 luglio 1992 di stipula della c.d. transazione, come risulterebbe
dalle cartelle cliniche in atti relative ai mesi di aprile, maggio e
settembre 1992, ignorate dalla Corte d’appello, la quale avrebbe
viceversa valorizzato una cartella clinica più lontana nel tempo,
redatta nell’aprile 1993.
Col controricorso, la società deduce
l’inammissibilità del ricorso, il quale denuncerebbe nel
titolo il vizio di motivazione, senza poi indicare il
punto decisivo e i passaggi della motivazione affetti dal vizio,
limitandosi ad opporre alla decisione della Corte una
propria diversa lettura dei fatti e dei documenti.
L’inammissibilità è dedotta altresì per
l’inosservanza della regola dell’autosufficienza del ricorso per
cassazione,
in quanto questo non riporterebbe il testo
dell’accordo transattivo.
E ancora, l’inammissibilità è sostenuta in ragione
dell’avvenuta decadenza dall’eccezione di annullabilità del verbale di
conciliazione
per incapacità naturale del de cuius dei ricorrenti,
senza che sia stata preliminarmente impugnata o
comunque contestata la dichiarazione di decadenza da
parte della Corte.
Nel merito, la società sostiene infine l’infondatezza
del ricorso.
Va preliminarmente esaminata la deduzione di
inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della società, sotto
i primi due profili,
della mancata specificazione
(secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di
questa Corte: cfr., per tutte, la recente Cass. 12 novembre 2007 n.
23484)
del punto decisivo della controversia in ordine al
quale la motivazione della sentenza
sarebbe carente nonché del mancato rispetto della
regola di autosufficienza del ricorso
(su cui, cfr., per tutte, recentemente, Cass. 17
luglio 2007 n. 15952 e 6 luglio 2007 n. 15263),
mentre il terzo profilo della deduzione attiene in
maniera esclusiva ad una censura che nel ricorso
si pone come logicamente subordinata al mancato
accoglimento di quelle di cui ai precedenti punti da
1) a 4a) e pertanto non richiede un esame in questa
sede preliminare.
Le due deduzioni di inammissibilità sono infondate.
Ambedue appaiono infatti di tipo formalistico,
risultando, quanto alla prima, di immediata percepibilità che il motivo
relativo
al vizio di motivazione ha per oggetto la specifica
censura di carenza o insufficienza delle argomentazioni della
Corte relativamente ai punti decisivi ampiamente
trattati nel corso dei due gradi di giudizio,
quali l’effettiva inclusione nell’oggetto della
transazione del diritto al risarcimento del danno biologico,
anche alla luce della conoscenza o meno da parte del
Bruno dell’origine professionale della malattia e della
sua possibile attribuzione alla responsabilità della
datrice di lavoro o, subordinatamente, la capacità naturale di intendere
e
di volere del Bruno al momento dell’atto transattivo.
Piuttosto, va rilevato, con riguardo alla censura di
cui al punto
1) che precede, che il ricorrente deduce in realtà,
attraverso il riferimento alla omessa motivazione della sentenza,
un preteso vizio di violazione di legge da parte
della stessa per aver ritenuto transigibili diritti pretesamene
indisponibili.
Infine, quanto alla seconda deduzione di
inammissibilità del ricorso, ancorché il ricorrente non abbia riprodotto
il testo integrale
dell’accordo transattivo concluso in sede sindacale
il 20 luglio 1992, risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico tra le
parti
che esso prevedeva la risoluzione del rapporto di
lavoro con la corresponsione di un incentivo all’esodo,
oltre una ulteriore somma a titolo transattivo e in
esso il Bruno aveva rinunciato
“ad ogni e qualsiasi pretesa diretta e/o connessa
all’intercorso rapporto di lavoro e alla sua cessazione, quale a
mero titolo di esempio: i criteri di computo relativi
a t.f.r., straordinari, gratifica natalizia
etc., se e in quanto dovuta, eventuale maggiorazione
per lavoro notturno svolto in turnazione,
se e in quanto dovuta; eventuale indennità di mensa,
se e in quanto dovuta;
eventuale risarcimento del danno per qualsiasi titolo
richiesto”
(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, pag. 8 del
ricorso e pag. 8 del controricorso).
Che è quanto basta per la conoscenza del contenuto
dell’accordo transattivo al fine dell’esame delle censure del
ricorso, anche alla luce delle difese del
controricorso.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Palesemente errata è la censura di cui al precedente
punto 1), la materia delle rinunce e
transazioni di diritti del prestatore di lavoro
derivanti da norme inderogabili di legge o dei
contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti
di cui all’art. 409 c.p.c. essendo
disciplinata dall’art. 2113 c.c., il quale fa salve
le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt.
185, 410 e 411 c.p.c., vale a dire quelle nelle quali
la posizione del lavoratore viene ad
essere adeguatamente protetta nei confronti del
datore di lavoro per effetto dell’intervento
in funzione di garanzia di un terzo “autorevole” e
quindi viene meno la presunzione di
condizionamento della volontà del lavoratore (cfr.,
al riguardo, Cass. 18 agosto 2004 n.
16168).
Tra le ipotesi fatte salve, rientra, ai sensi
dell’art. 410 c.p.c., anche quella in cui la
conciliazione sia raggiunta in sede sindacale,
secondo le procedure previste dai contratti e
accordi collettivi applicabili al rapporto, come è
avvenuto nel caso dell’accordo transattivo
evocato in giudizio, la cui validità in via di
principio è stata pertanto correttamente ritenuta
dalla Corte territoriale sia pure in maniera
implicita, senza necessità di esplicita, specifica
motivazione.
Altro e decisivo problema che la Corte doveva
risolvere era quello dell’oggetto di tale
accordo transattivo, essendo contestato dagli eredi
del Bruno che in esso fosse ricompreso il
diritto al risarcimento del danno biologico da
Parkinson derivante dalla violazione degli
obblighi di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ.
da parte della datrice di lavoro.
In proposito, il tema investiva l’interpretazione
dell’accordo transattivo, in ordine alla quale
va preliminarmente ribadito che trattasi di attività
di accertamento e di valutazione di un
fatto, come tale riservata al giudice di merito e
censurabile in sede di legittimità unicamente
per la violazione dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale (artt. 1362-1371 cod. civ.)
oppure per carenza o insufficienza della motivazione
sul piano logico-giuridico (cfr., ad es.
Cass. 13 novembre 2007 n. 23569).
Va poi ricordato (cfr., al riguardo, ex plurimis,
Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553) che i canoni
legali di ermeneutica contrattuale sono governati da
un principio di gerarchia, in forza del
quale quelli sulla interpretazione (artt. 1362-1365
cod. civ.) prevalgono su quelli di
interpretazione (o interpretativi - integrativi:
artt. 1366-1371 cod. civ.) ove la concreta
applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente
a rendere pienamente conto della comune
intenzione delle parti.
Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi,
risulta infine prioritario, nella legge, il
criterio fondato sul significato letterale delle
parole, di cui all’art. 1362, comma 1 cod. civ.,
con la conseguenza che questo può in alcuni casi
orientare in maniera conclusiva, da solo,
l’operazione ermeneutica.
Ciò premesso in linea di principio, va affermato che
il ricorso appare fondato laddove
denuncia l’assenza di motivazione della Corte
territoriale in ordine alla denuncia di genericità
delle espressioni letterali che nell’accordo
sarebbero state usate per designare il diritto in
parola come oggetto di dismissione.
Ed invero, la Corte ha concentrato sul punto le
proprie argomentazioni esclusivamente sulla
ritenuta conoscenza da parte del Bruno, alla data
della transazione in sede sindacale, della
patologia sofferta e della possibile origine
professionale della stessa, per escludere che
l’accordo abbia avuto in proposito ad oggetto diritti
non ancora maturati ed eventuali (e
pertanto radicalmente nulli ai sensi degli artt.
1418, comma 2 e 1325 cod. civ., per
mancanza dell’oggetto: Cass. 7 marzo 2005 n. 4822) o
diritti esistenti, ma ancora ignoti al
titolare e quindi non consapevolmente oggetto di
disposizione.
La Corte territoriale ha viceversa completamente
trascurato la valutazione della eventuale
presenza di una volontà abdicativa del Bruni,
anzitutto attraverso l’analisi del tenore
letterale delle espressioni usate nel contesto di un
accordo che aveva riguardato sia la
risoluzione incentivata del rapporto di lavoro che la
rinuncia, in via transattiva, da parte del
lavoratore “ad ogni e qualsiasi pretesa diretta e/o
connessa all’intercorso rapporto di lavoro
e alla sua cessazione”, cui seguiva la specifica
indicazione, sia pure a titolo esemplificativo,
di una serie di diritti retributivi, oltre ad un
finale riferimento all’”eventuale risarcimento del
danno per qualsiasi titolo richiesto”.
In proposito, va ricordato che sulla base della
giurisprudenza di questa Corte (cfr.,
recentemente, Cass. sez. lav. 17 maggio 2006 n.
11536) che la dichiarazione da parte del
lavoratore “di rinuncia a maggiori somme riferita, in
termini generici, a titoli di pretese in
astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione
di lavoro subordinato e alla conclusione del
relativo rapporto, può assumere valore di rinuncia o
di transazione, che il lavoratore ha
l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2114
cod. civ., alla condizione che risulti
accertato sulla base dell’interpretazione del
documento o per il concorso di altre circostanze
desumibili aliunde che essa sia stata rilasciata con
la consapevolezza di diritti determinati o
obbiettivamente determinabili e con il cosciente
intento di abdicarvi o di transigere sui
medesimi”.
Ebbene, la Corte territoriale ha omesso ogni indagine
relativamente alla volontà abdicativa
del Bruni (da questi e dai suoi successori negata) in
ordine al diritto in parola, quale
desumibile dal testo dell’accordo, il quale, a
differenza di quanto concernente alcuni diritti
retributivi specificatamente elencati, non contiene
alcun riferimento specifico al diritto al
risarcimento del danno biologico concretatosi in tesi
nel morbo di Parkinson e derivante dalla
violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 cod.
civ., ma reca unicamente, oltre alla
espressione di apertura (di rinuncia ad ogni e
qualsiasi pretesa…) da ritenere riferibile
unicamente alla successiva indicazione di titoli
specifici, un generico riferimento
all’”eventuale risarcimento del danno per qualsiasi
titolo richiesto”, certamente inidoneo a
radicare nel lavoratore la consapevolezza (e quindi
ad esprimere la sua volontà) di
dismettere la pretesa poi azionata in giudizio.
Sulla base delle argomentazioni svolte e nei limiti
di esse, il ricorso appare fondato e va
accolto, con la cassazione conseguente della sentenza
impugnata, con rinvio, anche per il
regolamento delle spese di questo giudizio, alla
Corte d’appello di Napoli in diversa
composizione.
Resta assorbito l’esame delle ulteriori censure del
ricorso ivi compresa quella di cui al punto
4b) e la relativa deduzione di inammissibilità
formulata nel controricorso.
PQM
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione
all’accoglimento e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Napoli in diversa
composizione.