La sentenza in esame si riferisce ad un caso di infortunio
la cui dinamica non stata mai contestata e che è accaduto
ad un lavoratore durante l'operazione di sostituzione di uno
stampo e di rimontaggio dei bruciatori di una pressa "spara
anime" allorquando un altro lavoratore ha posto in funzione
manuale la macchina proprio per consentire la citata
operazione ed ha comandato erroneamente la chiusura del
"maschio" provocando lo schiacciamento del polso
dell'infortunato.
Dell’accaduto venivano riconosciuti responsabili il RSPP ed
il direttore tecnico delegato per la sicurezza dello
stabilimento per l’inosservanza agli artt. 4 e 82 del D.P.R.
27/4/1955 n. 547 nonché agli artt. 35 comma 5 e articolo 38
del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, avendo gli stessi omesso di
adottare i dispositivi idonei ad assicurare la posizione di
fermo della macchina e avendo consentito che una operazione
così delicata fosse stata affidata a due operai di secondo
livello che non erano stati istruiti e che erano intervenuti
in assenza di un collega esperto assente quel giorno per
malattia.
I due imputati hanno inteso far ricorso alla Corte di
Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza e
adducendo entrambi una analoga motivazione in base alla
quale la responsabilità dell’infortunio doveva essere
attribuita, in maniera esclusiva o concorsuale con la parte
offesa, al comportamento incauto del lavoratore che aveva
azionato materialmente ed imprudentemente la macchina,
comportamento che “avrebbe integrato quella causa
sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento che
esclude ogni rilevanza ad altre cause preesistenti”.
La Corte di Cassazione ha però ritenuti infondati i ricorsi
presentati dagli imputati ed ha confermata la loro condanna
ponendo in evidenza, in merito al richiesto concorso di
responsabilità dei lavoratori, che in tema di infortuni sul
lavoro l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non ha
alcun effetto esimente per i soggetti che si sono resi
responsabili, come nel caso in esame, di specifiche
violazioni alle disposizioni in materia antinfortunistica
contenute nel D.P.R. n. 547/1955 in quanto tale normativa è
diretta a prevenire pure la condotta colposa dei lavoratori
tutelati. (v, tra le tante, Sezione 4, 22 gennaio 2007,
Pedone ed altri).
“Il datore di lavoro - prosegue la Sez. IV -
è,
cioè, "garante" anche della correttezza dell'agire del
lavoratore, essendogli imposto (anche) di esigere dal
lavoratore il rispetto delle regole di cautela,
conseguendone, appunto in linea di principio, che la colpa
del datore di lavoro, nel caso di infortunio sul lavoro
originato dall'assenza o inidoneità delle misure di
prevenzione, non è esclusa da quella del lavoratore”.
Per esimere da responsabilità il datore di lavoro, infatti,
secondo la Corte di Cassazione, occorre un comportamento del
lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come
tale, "inevitabile" e cioè un comportamento che
ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di
garanzia posto a carico del datore di lavoro. Si deve
trattare, in altri termini, di un comportamento del
lavoratore definibile come "abnorme" e che quindi, per la
sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di
ogni possibilità di controllo da parte delle persone
preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro
gli infortuni sul lavoro (cfr, per tale definizione, Sezione
4, 26 ottobre 2006, Palmieri).
In merito alle responsabilità del RSPP, il quale si era
lamentato perché non erano state verificate dalla Corte di
Appello le mansioni da lui effettivamente svolte in azienda,
la Corte di Cassazione nell’evidenziare che lo stesso
imputato non aveva mai contestato il ruolo di responsabile
della sicurezza all’interno dell’azienda, ha riconosciuto
che i giudici di merito avevano ben individuato il ruolo
specifico da lui rivestito formalmente e sostanzialmente
all’interno della ditta ed ha precisato in merito che “l'individuazione
dei destinatari delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri
astratti, ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività
in concreto esercitate (ex pluribus, Sez. 4, 7 ottobre 1999,
Serra ed altri)”. I giudici di appello, secondo la Sez.
IV, hanno successivamente confermato giustamente il giudizio
di responsabilità del RSPP “facendo riferimento
all'inadempimento da parte dell'imputato, in relazione alla
posizione di garanzia ricoperta, all'obbligo di formazione e
di vigilanza finalizzata proprio ad evitare che i
lavoratori, in virtù di scelte irrazionali e/o per
comportamenti non adeguatamente attenti, potessero
compromettere la propria integrità fisica”.
“Questa conclusione - prosegue ancora la Corte di
Cassazione - non configge con la disciplina normativa,
segnatamente con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994
articolo 8 commi 3 e 10, laddove emerge a chiare lettere che
i componenti del servizio di prevenzione e protezione non
possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro
operato, perché difettano di un effettivo potere
decisionale: essi, in vero, sono soltanto dei consulenti che
operano come "ausiliari" del datore di lavoro e i risultati
dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi
altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio,
in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono
fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro
opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui
è esclusivo destinatario (cfr. Sezione. 4, 20 aprile 2005,
Stasi ed altro)”.
Importanti quindi le conclusioni a cui è pervenuta la
Suprema Corte allorquando afferma che “Quanto
detto, infatti, non esclude che possa pur sempre profilarsi
lo spazio per una responsabilità del RSPP.
Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di
spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per
rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto
responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni
qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una
situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di
conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla
segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del
datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a
neutralizzare detta situazione” e per avvalorare la
propria decisione la Corte di Cassazione ha citato delle
precedenti sentenze che sono state emanate dalla stessa e
che si sono espresse in tal senso quali quella del 6
dicembre 2007 Sez. IV Oberrauch ed altro, quella del 15
febbraio 2007 Sez. IV Fusilli nonché quella del 20 aprile
2005 Sez. IV Stasi ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale - Sentenza, 19523
del 15 maggio 2008 (u. p. 13 marzo 2008), Pres. Battisti –
Est. Piccialli – P.M. (Conf.) Iannelli - Ric. R. G. e G.
M. - Il RSPP ricopre una posizione di garanzia in relazione
all’obbligo di formare i lavoratori e di vigilanza
finalizzata ad evitare che gli stessi, in virtù di un loro
comportamento non attento, possano compromettere la propria
integrità fisica.