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LAVORO -
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Violazione della
normativa antinfortunistica -
Infortunio sul
lavoro
- Soggetto titolare della
responsabilità -
Individuazione
all’interno dell’Ente.
La mancata o puntuale
indicazione del datore di lavoro all’interno dell’Ente
non può che avere come
conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della
responsabilità politica
nella specie il sindaco -
della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della
responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.
(Conf. Cass. Sez. IV, sent.
n. 38840 del 2005 Rv 232418).
Pres. Postiglione - Rel.
Mancini Pm Izzo, Ric. Lo T.
CORTE DI CASSAZIONE
Penale,
Sez. III, 20 settembre
2007, ( Ud. 13/06/2007),
Sentenza n. 35137
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Sigg.:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.4.2006 il tribunale di Messina sezione distaccata di
Taormina ha condannato xxx nella veste di sindaco del comune di
Gallodoro alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per una serie di
contravvenzioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro – avere omesso
di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi sulla sicurezza e
salute durante il lavoro; avere omesso di designare il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione; avere omesso di nominare il medico
competente.
Era emerso in dibattimento che la Asl di Messina, Servizio medicina,
aveva proceduto ai controlli di legge ed avendo constatato la
inosservanza di tali norme aveva prescritto al Sindaco di adeguarsi alla
disciplina vigente nel termine di giorni 180 constatando, alla scadenza,
che le prescrizioni non erano state osservate.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del difensore deducendo
a) violazione di legge
per avere il giudicante ritenuto che la responsabilità in materia spetti
all’autorità politica invece che ai funzionari comunali aventi funzioni
direttive: ciò in contrasto con la previsione dell’art. 2 co. 1 lett. b)
della legge 626 del 1994 o alternativamente b) difetto di motivazione
non essendo stato spiegato in base a quale ragionamento il giudice abbia
individuato la responsabilità del sindaco.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con l’unico motivo vi si lamenta l’errata attribuzione al sindaco della
responsabilità per l’inosservanza della normativa antinfortunistica
all’interno del comune sostenendosi che la responsabilità stessa dovesse
configurarsi a carico dei dirigenti o funzionari dell’ente.
Così come nota il ricorrente, a mente dell’art. 2 lett. b) del D.L.vo
626 del 1994, contenente l’attuazione di una serie di direttive CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro” nelle pubbliche amministrazioni per datore
di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in
cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale”. E tuttavia perché tale disposizione trovi pratica
attuazione occorre che gli organi di direzione politica – nel nostro
caso il sindaco procedano alla individuazione dei soggetti ai quali
attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione
stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto
dall’art. 30 del D.L.vo 19.3.1996 n. 242 contenente modifiche ed
integrazioni al D.L.vo n. 242 del 1994.
Nella specie non risulta che ciò sia avvenuto tanto è vero che il
ricorrente neppure in questa sede si è premurato di indicare il soggetto
da considerare all’interno del suo comune come datore di lavoro
limitandosi ad effettuare una generica affermazione di principio.
La mancata indicazione non può che avere come conseguenza il permanere
in capo al soggetto titolare della responsabilità politica – nella
specie il sindaco – della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente
anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa
antinfortunistica.
In questi precisi termini è l’indirizzo già affermatosi di questa Corte
Suprema quale risulta da Sez. IV, sent. n. 38840 del 2005 Rv 232418, con
la quale è stata confermata la responsabilità di un sindaco per
l’infortunio occorso ad un operaio del comune.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13/06/2007
Deposito in cancelleria il 20/09/2007
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