Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o
dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui
anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti
le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all'età', alla provenienza
da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a),redatto a conclusione della valutazione, deve avere data
certa e
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attività' lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati,
a
seguito della valutazione di cui all'articolo 17,
comma 1,
lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori
per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli
del presente decreto.
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 29.
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui
all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1
debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi
1 e 2, in
occasione di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
della sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a),
e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere
custoditi
presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base
delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo
alla
data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il
30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto
previsto nel
precedente periodo non si applica alle attività di cui
all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50
lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
f).
Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione
le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano
alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad
amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del
titolo IV del presente decreto.
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 30.
Modelli di organizzazione e di gestione 1.
Il modello
di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche
di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da
parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta
effettuazione
delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di
attività svolta, un'articolazione di funzioni che
assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure
indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un
idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità
delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello
organizzativo
devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e
all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell'organizzazione e nell'attività' in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida
UNI-INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001
o al British Standard OHSAS
18001:2007
si presumono
conformi ai requisiti di cui al presente articolo per
le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione
e gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori
rientra tra le
attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.