SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore
di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno
della
azienda o della unità produttiva, o incarica persone o
servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di
lavoro
o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui
al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o
esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti
professionali di cui all'articolo 32, devono essere in
numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e
disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei
compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
della
attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in
possesso
delle conoscenze professionali necessarie, per
integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del
servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni e'
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda
ovvero
dell'unita' produttiva, siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilità in
materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e'
comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,
soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi
degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché
nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono
rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la
designazione
degli addetti e del responsabile.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o
esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un
titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al
precedente
periodo, e' necessario possedere un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche
di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo
28,
comma 1, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi
precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo
sancito il
26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del
titolo di studio di cui
al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle
funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di
lavoro, almeno da
sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al
comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, dalle
università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per
la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori
delle singole
amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché
dai soggetti di
cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel
rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste.
Ulteriori soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro
dell'università' e della ricerca in data 16 marzo
2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007, o nelle
classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4
agosto 2000,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del
19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro
dell'università' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del
5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute
corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla
frequenza ai
corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo
gli indirizzi definiti nell'accordo Stato - regioni di
cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti
dei
componenti del servizio interno sono registrate nel
libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo
svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione
dei rischi designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal
fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari
disponibile ad
operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b)
del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune
dell'opera di
un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita
convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli
edifici
scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto
esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che
si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile
del
servizio deve comunque organizzare un servizio di
prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 33.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione
aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di
controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui
all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e
protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di
cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e'
utilizzato dal datore di lavoro.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6,
il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, di primo
soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi
previste
nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui
ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,
nel rispetto
dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino
alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo
precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi
dell'articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui
contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo
precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al
comma 1 e' altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di
quanto previsto nell'accordo di cui al precedente
comma.
L'obbligo di cui al precedente periodo si applica
anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del
decreto ministeriale
16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei
corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 35.
Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano
più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e
l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere
individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per
prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza
complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle ipotesi
di cui al presente articolo, nelle unità produttive
che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei
lavoratori
per la sicurezza chiedere la convocazione di
un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che
e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.