Impiegato di un Ufficio Postale della provincia di Foggia
“sopporta” tre rapine a mano armata
nell’arco di dieci anni
di servizio allo sportello:
La società Poste Italiane condannata dalla Corte di Appello
di Bari
a risarcirlo
del danno morale sofferto per tali episodi.
Un ex dipendente della società Poste
Italiane si è visto riconoscere dalla Corte di Appello di
Bari la somma di
125.000 euro
a titolo
di risarcimento da “danno biologico”, sofferto a seguito di
ben tre episodi di rapina a mano armata,
che lo hanno visto
“sfortunato protagonista in negativo”,
presso l’agenzia postale nella quale
prestava il proprio servizio lavorativo.
Tra il 1989 ed il 2001 il povero impiegato
aveva per ben tre volte dovuto vivere “forzatamente”
la triste esperienza di essere costretto,
sotto la minaccia delle armi, ad aprire la cassaforte di un
Ufficio Postale della città di San Severo (Fg)
, a cui era addetto, e a consegnare i valori in essa
contenuti.
Una avventura che aveva segnato il
dipendente postale così profondamente da farlo cadere in
uno stato di profonda prostrazione
fisica/psichica tale da indurlo ad iniziare un vero e
proprio
calvario medico legale per vedersi
riconosciute le infermità derivanti da quegli episodi
criminosi
subiti. Dopo le rapine, infatti, l’
impiegato aveva avviato presso l’Inail le pratiche per il
riconoscimento dell’invalidità e , nel
contempo, si era rivolto al Tribunale di Foggia –Sezione
Lavoro- per ottenere dall’ente Poste
Italiane un’adeguata indennità per il danno biologico subito
a seguito degli episodi incriminati.
Il Giudice del lavoro di Foggia
aveva rigettato , però nel 2003, il ricorso avanzato,
ritenendo
che l’ex dipendente postale non
avesse dimostrato il nesso di casualità tra il disturbo
biologico e
le tre rapine a mano armata,
subite nell’arco dei dieci anni di lavoro presso l’ufficio
postale di
San Severo, preso reiteratamente
di mira dai rapinatori.
Ma la Corte di Appello di Bari, a distanza di sei
anni dalla pronuncia negativa in primo grado,
ha ribaltato la decisione del Tribunale foggiano,
riconoscendo, nella propria recente sentenza,
la responsabilità dell’azienda Poste Italiane nella
vicenda oggetto di controversia.
*
La novità introdotta dalla sentenza della
magistratura del lavoro barese consiste nell’aver
riconosciuto, a sfavore della società
Poste Italiane, un principio di responsabilità giuridica
applicato, sino ad ora, solo agli istituti
di credito/banche.
*
Nella sentenza con la quale la Corte di
Appello di Bari ha accolto il ricorso dell’ex impiegato
postale e ha condannato le Poste Italiane
al risarcimento del
danno morale/biologico,
quantificato in euro 125 mila,
la
magistratura del lavoro barese ha ,infatti, affermato che:
“ ….In caso
di attività aziendale che comporti rischi extralavorativi
prevedibili ed evitabili alla stregua
dei comuni
criteri di diligenza, il datore di lavoro che non abbia
predisposto gli adeguati mezzi di
tutela o li
abbia predisposti in misura non idonea, risponde del danno
...causato al
dipendente
… nella fattispecie, è stata ritenuta la responsabilità
dell' Ente Poste Italiane per
inadeguatezza del livello di sicurezza,
stante il nesso causale tra l'omissione delle misure
di sicurezza, obbligatorie ex art. 2087 c.c.,
e il danno morale riportato dal dipendente a seguito
dei tre episodi di rapina.”
*
La Corte di Appello di Bari ha poi
precisato che “ come gia sostenuto dalla Cassazione Civile ,
sezione lavoro, con la sentenza del 20
aprile 1998 , n. 4012, nel danno sopportato dal
lavoratore in conseguenza della mancata
osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi
di sicurezza impostigli dall'art. 2087
codice civile, rientra anche il danno morale quante volte da
quella inosservanza siano derivate al
dipendente lesioni personali o uno stato di malattia,
acquisendo in tal caso la condotta del datore anche
un rilievo penale che giustifica l'attribuzione
del risarcimento ex art. 2059 del codice civile.”
In conclusione, ai sensi dell'art. 2087
del codice civile, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare
l'integrità fisico/psichica dei propri
dipendenti impone l'adozione ed il mantenimento non solo di
misure di tipo igienico - sanitario o
antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le
comuni tecniche di sicurezza, a preservare
i lavoratori dalla lesione di detta integrità
nell'ambiente od in costanza di lavoro in
relazione ad attività pur se allo stesso non collegate
direttamente, come le aggressioni
conseguenti all'attività criminosa di terzi,
in relazione alla frequenza assunta da
tale fenomeno rispetto a determinate imprese ,
in particolare, banche ma anche, come nel
caso di specie, uffici postali.
Tutto questo alla stregua sia del rilievo
costituzionale del diritto alla salute
(art. 32 cost.), sia dei principi di correttezza e buona
fede
(art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi
anche lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Foggia, 14 maggio 2009
Avv. Eugenio Gargiulo
dichiarazione di POSTE ITALIANE
«Prendiamo atto della
sentenza, anche se dal 1999 ad oggi sono cambiate molte
cose».
Così Poste Italiane, attraverso l’ufficio
Relazioni esterne, commenta la sentenza della Corte di
appello di Bari che ha condannato l’azienda per omessa
sicurezza del luogo di lavoro, in relazione alla
prevenzione delle rapine, nella causa avviata dall’ex
direttore di un ufficio postale di Foggia.
«Da quell’anno –
sottolinea Poste Italiane – sono stati fatti passi da
gigante sul piano della sicurezza negli uffici, dalle
videocamere di sorveglianza al sistema di blocco delle
casse per i dipendenti.
Ora c’è anche una divisione
aziendale che si occupa specificamente di sicurezza.
Quanto alla sentenza di Bari, non possiamo che
prenderne atto».
(Il Corriere della Sera)
"lafilibusta" vuole recriminare che non
è cambiato nulla e che nulla si fa verso la
prevenzione...
non si prende atto della problematica delle rapine
ieri come oggi,
non basta avere nuovi uffici
preposti,
se questi uffici non adempiono neppure alle
prescrizioni delle leggi di prevenzione.
Esiste purtroppo una filosofia aziendale che già in passato ha
prodotto
il problema insormontabile dei ricorrenti
precari,
che per poco non hanno portato Poste Italiane al fallimento.
Gli stessi "geni", continuano impuniti a violare
molti aspetti del testo unico nr.81.
Le rapine, i video terminali, sono trattati col
medesimo
pressapochismo
che porterà Poste a pagare nuovamente
risarcimenti inestimabili, nel prossimo futuro.
Questa è una classe dirigente che non ha rispetto delle
leggi,
dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi
dei propri dipendenti.
Basta vedere le condizioni di pulizia dei locali dove
ogni giorno lavoriamo.
(speriamo che anche da noi come nelle ferrovie
Italiane si provveda a rivoluzionare il sistema
degli appalti)
COMUNQUE
in nessun ufficio
postale rapinato risulta a scrivente venga oggi predisposta:
1) L'osservazione di
quanto accaduto con verbalizzazione in calce dei
conseguenti provvedimenti;
2) L'elenco degli infortunati con le dispositive di
riguardo verso gli stessi;
3) La dovuta consultazione dei singoli lavoratori,
dei rappresentanti sindacali, del preposto,
degli addetti alla sicurezza aziendale, al fine di
aggiornare il documento della valutazione del rischio
dell'ufficio,
all'evento occorso nelle prescritte modalità di
Legge.
Nella nostra filiale di Roma Sud dopo una rapina non
si predispone alcunché di quanto prescritto
dal T.U. nr.81,
si continua a far finta di nulla fino al successivo
evento,
niente fa cambiare queste omissioni di
prevenzione,
neppure una sequela di rapine vedono i nostri
funzionari adempiere alle leggi.
Ne rapine reiterate nel medesimo ufficio fanno,
muovere l'azienda verso
la sorveglianza sanitaria del personale infortunato,
ne verso il personale in particolari condizioni
fisiche,
che
proprio per quelle rapine continua a vedere giornalmente
aggravato il personale stato di salute.
Questa sentenza comunque spero muoverà i colleghi
plurirapinati
alla denuncia SISTEMATICA
e alla conseguente richiesta dei dovuti
risarcimenti
andate da un legale per iniziare una causa
che avete già vinto...
se non ci credete chiedete al vostro legale di
fiducia...
P.S.: la
lezione legale dei precari non è servita ai
nostri burocrati
e ora di dare
all'azienda un'altro segnale chiaro:
"Non si perpetrano utili
ne risparmi,
a danno degli interessi
legittimi e dei diritti soggettivi dei lavoratori,
ma si porta di nuovo
l'azienda sul baratro del fallimento."
Questa
sentenza rappresenta un precedente tale
che ove
sussista la medesima inerzia o peggio l'inesistenza
di
provvedimenti conseguenti a rapine,
il Tribunale
non potrà che reiterare la condanna.
Un qualsiasi
legale può quindi procedere in vostro favore confortato
dalla sentenza
della Corte d'Appello di Bari,
non occorre un
luminare del foro...
basta un buon
avvocato indipendente.
Se intraprenderete una causa di lavoro non mancate di
completare il quadro omissivo delle tutele
con le problematiche inerenti la cattiva pulizia
degli uffici,
e il non rispetto da parte aziendale delle tutele
agli addetti ai video terminali,
segnalate al Vostro legale che il prescritto:
Documento sulla Valutazione del Rischio non viene
redatto dal datore
dopo una reale osservazione in loco di tutti
i rischi presenti nel Vostro ufficio Postale.
Ma altri non è che un documento identico fatto
circolare in maniera indifferenziata,
non rispondente allo spirito della Legge,
ma ridotto nella pratica ad un mero adempimento formale e burocratico.
Segnaliamo anche sull'argomento a voi e ai
vostri legali:
Tribunale del lavoro di Napoli Sentenza n.494/2002 del
16 Ottobre 2007
danno biologico conseguente a rapine subite
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