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il problema delle fotocopiatrici
nei luoghi di lavoro

Scritto dall'avv. Eugenio Gargiulo

tratto da il "postale.it"

Giovedì 14 Maggio 2009 20:44

class action
per inquinamento in-door

prodotto da fotocopiatore
in dotazione negli uffici postali

 

Impiegato di un Ufficio Postale della provincia di Foggia “sopporta” tre rapine a mano armata

nell’arco di dieci anni di servizio allo sportello:

La società Poste Italiane condannata dalla Corte di Appello di Bari

a risarcirlo del danno morale sofferto per tali episodi.

Un ex dipendente della società Poste Italiane si è visto riconoscere dalla Corte di Appello di

Bari la somma di

125.000 euro

a titolo di risarcimento da “danno biologico”, sofferto a seguito di

ben tre episodi di rapina a mano armata, che lo hanno visto

“sfortunato protagonista in negativo”,

presso l’agenzia postale nella quale prestava il proprio servizio lavorativo.

Tra il 1989 ed il 2001 il povero impiegato aveva per ben tre volte dovuto vivere “forzatamente”

la triste esperienza di essere costretto, sotto la minaccia delle armi, ad aprire la cassaforte di un

Ufficio Postale della città di San Severo (Fg) , a cui era addetto, e a consegnare i valori in essa contenuti.

Una avventura che aveva segnato il dipendente postale così profondamente da farlo cadere in

uno stato di profonda prostrazione fisica/psichica tale da indurlo ad iniziare un vero e proprio

calvario medico legale per vedersi riconosciute le infermità derivanti da quegli episodi criminosi

subiti. Dopo le rapine, infatti, l’ impiegato aveva avviato presso l’Inail le pratiche per il

riconoscimento dell’invalidità e , nel contempo, si era rivolto al Tribunale di Foggia –Sezione

Lavoro- per ottenere dall’ente Poste Italiane un’adeguata indennità per il danno biologico subito

a seguito degli episodi incriminati.

Il Giudice del lavoro di Foggia aveva rigettato , però nel 2003, il ricorso avanzato, ritenendo

che l’ex dipendente postale non avesse dimostrato il nesso di casualità tra il disturbo biologico e

le tre rapine a mano armata, subite nell’arco dei dieci anni di lavoro presso l’ufficio postale di

San Severo, preso reiteratamente di mira dai rapinatori.

Ma la Corte di Appello di Bari, a distanza di sei anni dalla pronuncia negativa in primo grado,

ha ribaltato la decisione del Tribunale foggiano, riconoscendo, nella propria recente sentenza,

la responsabilità dell’azienda Poste Italiane nella vicenda oggetto di controversia.

*

La novità introdotta dalla sentenza della magistratura del lavoro barese consiste nell’aver

riconosciuto, a sfavore della società Poste Italiane, un principio di responsabilità giuridica

applicato, sino ad ora, solo agli istituti di credito/banche.

*

Nella sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari ha accolto il ricorso dell’ex impiegato

postale e ha condannato le Poste Italiane al risarcimento del danno morale/biologico,

quantificato in euro 125 mila,

la magistratura del lavoro barese ha ,infatti, affermato che:

“ ….In caso di attività aziendale che comporti rischi extralavorativi prevedibili ed evitabili alla stregua

dei comuni criteri di diligenza, il datore di lavoro che non abbia predisposto gli adeguati mezzi di

tutela o li abbia predisposti in misura non idonea, risponde del danno ...causato al

dipendente … nella fattispecie, è stata ritenuta la responsabilità dell' Ente Poste Italiane per

inadeguatezza del livello di sicurezza,

stante il nesso causale tra l'omissione delle misure di sicurezza, obbligatorie ex art. 2087 c.c.,

e il danno morale riportato dal dipendente a seguito dei tre episodi di rapina.”

*

La Corte di Appello di Bari ha poi precisato che “ come gia sostenuto dalla Cassazione Civile ,

sezione lavoro, con la sentenza del 20 aprile 1998 , n. 4012, nel danno sopportato dal

lavoratore in conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi

di sicurezza impostigli dall'art. 2087 codice civile, rientra anche il danno morale quante volte da

quella inosservanza siano derivate al dipendente lesioni personali o uno stato di malattia,

acquisendo in tal caso la condotta del datore anche un rilievo penale che giustifica l'attribuzione

del risarcimento ex art. 2059 del codice civile.”

In conclusione, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare

l'integrità fisico/psichica dei propri dipendenti impone l'adozione ed il mantenimento non solo di

misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le

comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità

nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività pur se allo stesso non collegate

direttamente, come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi,

in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese ,

in particolare, banche ma anche, come nel caso di specie, uffici postali.

Tutto questo alla stregua sia del rilievo

costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede

(art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Foggia, 14 maggio 2009

Avv. Eugenio Gargiulo


 

dichiarazione di POSTE ITALIANE

«Prendiamo atto della sentenza, anche se dal 1999 ad oggi sono cambiate molte cose».

Così Poste Italiane, attraverso l’ufficio Relazioni esterne, commenta la sentenza della Corte di appello di Bari che ha condannato l’azienda per omessa sicurezza del luogo di lavoro, in relazione alla prevenzione delle rapine, nella causa avviata dall’ex direttore di un ufficio postale di Foggia.

«Da quell’anno – sottolinea Poste Italiane – sono stati fatti passi da gigante sul piano della sicurezza negli uffici, dalle videocamere di sorveglianza al sistema di blocco delle casse per i dipendenti.

Ora c’è anche una divisione aziendale che si occupa specificamente di sicurezza.

Quanto alla sentenza di Bari, non possiamo che prenderne atto».

(Il Corriere della Sera)


 

 "lafilibusta" vuole recriminare che non è cambiato nulla e che nulla si fa verso la prevenzione...

non si prende atto della problematica delle rapine ieri come oggi,

non basta avere nuovi uffici preposti,

se questi uffici non adempiono neppure alle prescrizioni delle leggi di prevenzione.

Esiste purtroppo una filosofia aziendale che già in passato ha prodotto

il problema insormontabile dei ricorrenti precari,

che per poco non hanno portato Poste Italiane al fallimento.

Gli stessi "geni", continuano impuniti a violare molti aspetti del testo unico nr.81.

Le rapine, i video terminali, sono trattati col medesimo

pressapochismo

che porterà Poste a pagare nuovamente

risarcimenti inestimabili, nel prossimo futuro.

 

Questa è  una classe dirigente che non ha rispetto delle leggi,

dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei propri dipendenti.

Basta vedere le condizioni di pulizia dei locali dove ogni giorno lavoriamo.

(speriamo che anche da noi come nelle ferrovie Italiane si provveda a rivoluzionare il sistema degli appalti)

COMUNQUE

in nessun ufficio postale rapinato risulta a scrivente venga oggi predisposta:

1) L'osservazione di quanto accaduto con verbalizzazione in calce dei conseguenti provvedimenti;

2) L'elenco degli infortunati con le dispositive di riguardo verso gli stessi;

3) La dovuta consultazione dei singoli lavoratori, dei rappresentanti sindacali, del preposto,

degli addetti alla sicurezza aziendale, al fine di aggiornare il documento della valutazione del rischio dell'ufficio,

all'evento occorso nelle prescritte modalità di Legge.

 

Nella nostra filiale di Roma Sud dopo una rapina non si predispone alcunché di quanto prescritto

dal T.U. nr.81,

si continua a far finta di nulla fino al successivo evento,

niente fa cambiare queste omissioni di prevenzione,

neppure una sequela di rapine vedono i nostri funzionari adempiere alle leggi.

 

Ne rapine reiterate nel medesimo ufficio fanno,

 muovere l'azienda verso la sorveglianza sanitaria del personale infortunato,

ne verso il personale in particolari condizioni fisiche,

che

proprio per quelle rapine continua a vedere giornalmente aggravato il personale stato di salute.

 

Questa sentenza comunque spero muoverà i colleghi plurirapinati

alla denuncia SISTEMATICA

e alla conseguente richiesta dei dovuti risarcimenti

andate da un legale per iniziare una causa

che avete già vinto...

se non ci credete chiedete al vostro legale di fiducia...

 

P.S.: la lezione legale dei precari non è servita ai nostri burocrati

e ora di dare all'azienda un'altro segnale chiaro:

"Non si perpetrano utili ne risparmi,

a danno degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei lavoratori,

  ma si porta di nuovo l'azienda sul baratro del fallimento."

 

Questa sentenza rappresenta un precedente tale

che ove sussista la medesima inerzia o peggio l'inesistenza

di provvedimenti conseguenti a rapine,

il Tribunale non potrà che reiterare la condanna.

Un qualsiasi legale può quindi procedere in vostro favore confortato

dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari,

non occorre un luminare del foro...

basta un buon avvocato indipendente.

Se intraprenderete una causa di lavoro non mancate di completare il quadro omissivo delle tutele

con le problematiche inerenti la cattiva pulizia degli uffici,

e il non rispetto da parte aziendale delle tutele agli addetti ai video terminali,

segnalate al Vostro legale che il prescritto:

Documento sulla Valutazione del Rischio non viene redatto dal datore

dopo una reale osservazione in loco di tutti i rischi presenti nel Vostro ufficio Postale.

Ma altri non è che un documento identico fatto circolare in maniera indifferenziata,

non rispondente allo spirito della Legge,

ma ridotto nella pratica ad un mero adempimento formale e burocratico.

Segnaliamo anche sull'argomento a voi e ai vostri legali:

Tribunale del lavoro di Napoli Sentenza n.494/2002 del 16 Ottobre 2007
danno biologico conseguente a rapine subite

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