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Premesso che
tutta l'azienda Poste è incaricata di un servizio pubblico,
che la legge
riconosce il reato di omissione di atti d'ufficio, sia ai pubblici
ufficiali che agli incaricati di pubblico servizio;
che le leggi di tutela
come la 626 (assorbita ed evoluta
nel testo unico;) e il testo unico
D.l.gs.
09/04//200/ n.81, riconoscono una precisa
funzione/dovere di tutela della salute e dell'integrità fisica,
al datore di lavoro, ai
suoi delegati, ai preposti, ai medici competenti il territorio, alle
RR. LL. S,
il non adempiere nei
tempi prescritti comporta PER TUTTI il reato di cui
all'art. 328 del Codice Penale, così come
modificato dall'art. 16 della L. 26/4/90 n. 86.
Art. 328
Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che,
per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico
o di igiene e sanità,
deve essere compiuto senza ritardo,
e' punito con la reclusione da
sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal
primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che entro trenta
giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse
non compie l'atto del suo
ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Tale richiesta deve essere
redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla
ricezione della richiesta stessa (1).
(1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
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