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La  Filibusta 

Premesso che tutta l'azienda Poste è incaricata di un servizio pubblico,

che la legge riconosce il reato di omissione di atti d'ufficio, sia ai pubblici ufficiali che agli incaricati di pubblico servizio;

che le leggi di tutela come la 626 (assorbita ed evoluta nel testo unico;) e il testo unico D.l.gs. 09/04//200/ n.81, riconoscono una precisa funzione/dovere di tutela della salute e dell'integrità fisica, al datore di lavoro, ai suoi delegati, ai preposti, ai medici competenti il territorio, alle RR. LL. S, il non adempiere nei tempi prescritti comporta PER TUTTI il reato di cui

all'art. 328 del Codice Penale,  così come modificato dall'art. 16 della L. 26/4/90 n. 86.

Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che,
per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico

o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse

non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).


(1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
 

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