c o n t r o   d i r i g e n t i   f i l i b u s t i e r i   n o n   c' è   r i m e d i o   n é   s c a m p o
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La  Filibusta 
"Nulla rivela meglio il carattere di un uomo, quanto il suo modo di comportarsi quando detiene un potere sugli altri."
(Plutarco)

Il mobbing è, nell'accezione più comune in Italia, un insieme di comportamenti violenti:

- abusi psicologici, angherie, vessazioni; 
- demansionamento, emarginazione;
- umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione;
perpetrati da parte di superiori e/o colleghi,  nei confronti di un lavoratore.
Questo comportamento, prolungato nel tempo è lesivo  della dignità personale e professionale
nonché della salute psicofisica dello stesso.
I singoli atteggiamenti molesti (o emulativi) non raggiungono necessariamente la soglia del reato
né debbono essere di per sé illegittimi,
ma nell'insieme producono danneggiamenti pluri offensivi anche gravi,
con conseguenze sul patrimonio della vittima, la sua salute, la sua esistenza.
Questo insieme quando è dimostrato in sede processuale costituisce sì reato,
ed è già stato sanzionato da diverse sentenze.
Per la consultazione della normativa, delle sentenze,
delle leggi regionali vi consigliamo la consultazione dei seguenti siti:
http://www.uil.it/mobbing/Default.htm 
http://www.osservatoriomobbing.org


Vi invitiamo a consultare questo documento dell' I.S.P.E.S.L.

stress e mobbing
La sentenza che per prima ha accolto il termine mobbing nel lessico giurisprudenziale, è la pronuncia emessa dal Tribunale di Torino,
Sez. Lavoro. I grado, datata 16XI/99.
Il caso esaminato dalla Corte Torinese riguarda una lavoratrice dipendente che aveva richiesto il risarcimento del danno biologico
( crisi depressiva ) subito a causa delle condizioni di lavoro gravose e
dalle continue e mirate vessazioni e umiliazioni da parte del capo reparto.
Infatti, l'attrice era stata costretta a lavorare ad una macchina entro uno spazio angusto e
chiuso tra cassoni e macchinari, e isolata dai colleghi.
Dal punto di vista giuridico, pur in assenza di una legge specifica sul mobbing,
nel nostro ordinamento esistono diverse norme, costituzionali,
civilistiche e penali che, permettono di difendersi
dai comportamenti persecutori che avvengono  in ambito lavorativo.
La nostra Costituzione riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’uomo;
prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme.
Sotto il profilo civilistico, quanto alla tutela, occorre prima di tutto distinguere le ipotesi
in cui l’autore del mobbing è il datore di lavoro
da quelle in cui i comportamenti persecutori vengono posti da un collega della vittima.
In questa seconda ipotesi, l’autore delle violenze psicologiche potrà essere chiamato a rispondere
per responsabilità extracontrattuale: che ricorre nel caso in cui una
persona provoca un danno ingiusto ad altra persona (ex art. 2043 c.c.).
Quando invece l’autore delle violenze psicologiche è il datore di lavoro risponderà per inadempimento al contratto di lavoro.
L’imprenditore, (ex art. 2087 c.c.) è tenuto ad adottare nell’impresa
tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Per essere risarcito il lavoratore dovrà provare la condotta illegittima ed il nesso
tra l’inadempimento delle misure  previste dalla legge
ed il danno subito, mentre a carico del datore di lavoro rimane la prova di aver operato secondo le disposizioni di legge.
Il mobbing può provocare anche un danno alla professionalità del lavoratore si verifica quando il lavoratore non ricopre
l’incarico di lavoro per il quale era stato assunto.
Il lavoratore assegnato a mansioni inferiori o lasciato del tutto inattivo può, infatti, chiedere al giudice del lavoro
(ex art. 2103 c.c.), non solo di accertare l'illecito e di dichiarare la nullità dell'atto datoriale invalido,
ma anche di essere reintegrato nelle mansioni precedentemente svolte o in mansioni equivalenti.
Un' importante novità è rappresentata dal fatto che anche l' Inail ha cominciato
a considerare il mobbing come malattia professionale,
infatti è stato inserito nella  categoria delle malattie professionali non tabellari, cioè non comprese nelle tabelle.
Quindi il lavoratore potrà chiedere il risarcimento del danno anche al suddetto Istituto.
Una delle modalità tipiche attraverso cui si possono realizzare comportamenti persecutori inquadrabili nel mobbing
sono certamente le molestie sessuali commesse dal datore di lavoro, dal superiore gerarchico o da collegi .
E’ opportuno ricordare che per molestie sessuali si devono intendere,
oltre che i veri propri tentativi di molestia e gli atti di libidine violenta,

anche i corteggiamenti indesiderati e le c.d. "proposte indecenti".

Interessante a questo proposito è ricordare la definizione di molestia sessuale contenuta nel codice di condotta,
allegato alla raccomandazione della Commissione Europea, che definisce la molestia sessuale
ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso
che offende la dignità degli uomini o delle donne nel mondo del lavoro.
Le condotte da mobbing possono integrare, ed essere aggravanti anche di responsabilità di tipo penale.
per segnalazioni:
mobbing@lafilibusta.net

novità interessante dalla cassazione sul mobbing:

PUO' COSTITUIRE "MOBBING" ANCHE UN COMPORTAMENTO FORMALMENTE LEGITTIMO

La sentenza, riferendosi ad una precedente, la n. 31413/06, conferma che:

"la condotta vessatoria integrante il "mobbing" non è esclusa dalla formale
legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati"

 

e che il mobbing può essere caratterizzato anche da
"richiami, censure, procedimenti disciplinari, mansioni ridotte".
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( notizia reperita nel sito dell'Avv. Roberto Pacchioli di Milano)

http://www.studiopacchioli.it/ 


sempre su questo sito interessanti citazioni su sentenze della cassazione su infortuni in itinere


La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 12326/09 ha richiamato tutti i criteri che regolano la fattispecie che riguarda la "copertura" del lavoratore nel tragitto tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro. In questo caso è stata riconosciuta la configurabilità del danno in itinere nel caso di un professore universitario che ha subìto un incidente stradale nel viaggio effettuato con un mezzo privato durante la pausa pranzo per raggiungere la propria abitazione al fine di pranzarvi.
L'Inail aveva eccepito che non poteva essere utilizzato un mezzo privato e prima ancora che il soggetto non doveva allontanarsi dal luogo di lavoro nel quale vi era una mensa.
La Corte ha accolto la tesi del lavoratore che ha dimostrato di aver necessità, per motivi di salute, di alimentarsi con cibi particolari che non avrebbe trovato in mensa ed anche che l'utilizzo del mezzo pubblico non gli avrebbe consentito di pranzare a casa entro il breve intervallo della pausa pranzo.
In conclusione è stato ribadito che il riconoscimento del danno in itinere non è automatico ma viene effettuato in relazione alle specifiche circostanze, la più importante delle quali è la distanza dal luogo di lavoro ed anche il rapporto tra il tempo impiegato per raggiungerlo ed il percorso fatto.
Avv. Roberto Pacchioli

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