MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 25.
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini
della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori, all'attività' di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari
tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi
della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle
sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce,
sotto la
propria responsabilità, una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il
luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto
delle
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30
giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli
fornisce le
informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via
telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal
presente
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38.
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o
in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in
clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi
universitari da
definire con apposito decreto del Ministero
dell'università' e della ricerca di concerto con il Ministero della
salute. I soggetti di cui
al precedente periodo i quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico
competente o
dimostrino di avere svolto tali attività per almeno
un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del
presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le
medesime funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale
attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresì necessario partecipare al programma di educazione
continua
in medicina ai sensi del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a
partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale
dovranno
essere conseguiti nella misura non inferiore al 70
per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero della salute.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 39.
Svolgimento dell'attività' di medico competente
1. L'attività' di medico competente e' svolta secondo
i principi della medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato
agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad
alcun
titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,
attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente
le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti
garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per
accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti
scelti in
accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei
casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne
evidenzi la necessità, il datore di lavoro può
nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con
funzioni di coordinamento.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 40.
Rapporti del medico competente con il Servizio
sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo
all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente
per via
telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative
ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori,
sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle
aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico
competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato
al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione
specifica. La periodicità di tali accertamenti,
qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di
norma, in una volta
l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione
del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o
alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attività' lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneità' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e
spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste
dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono
altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25,
comma 1,
lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato,
secondo quanto
previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi
relativi
alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico
competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 42.
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione
specifica:
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di
quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai
giudizi di cui
all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate
dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità' alla
mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad
altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito
a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle
mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica
originaria.
Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni
equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103
del codice civile,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del
decreto legislativo