Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36.
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attività' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai
lavoratori di
cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le
relative conoscenze. Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione
della
lingua utilizzata nel percorso informativo.
Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri
dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun
lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi
specifici di cui ai titoli del presente decreto
successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in
materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita
mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta
e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi
o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e
in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma
comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono
avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite
l'accordo di
cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere
un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico; in
attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10
marzo 1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti
in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività' di rappresentanza
dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata
minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure
di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui
durata non può
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui
all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le
conoscenze e competenze necessarie in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori
immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono
registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. Il contenuto del libretto
formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono
conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.