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La  Filibusta 

DISEGNO DI LEGGE

(RIMASTO TALE)

Ma con importanti notizie e considerazioni...

d’iniziativa del senatore BARBOLINI

(PARTITO DEMOCRATICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

 

Misure in materia di sicurezza nelle aziende di credito e negli uffici postali

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende affrontare il preoccupante fenomeno delle rapine presso le aziende di credito e gli uffici postali, prevedendo misure per aumentare il livello di sicurezza delle sedi con sportelli aperti al pubblico e per inasprire le pene connesse alle rapine, particolarmente per quelle tipologie con presa in ostaggio di clienti e dipendenti e per le rapine cosiddette improprie.

    Va detto che, al fine di prevenire il verificarsi di tali eventi criminosi e di garantire maggiormente la sicurezza dei dipendenti e degli utenti, l’Associazione bancaria italiana (ABI) ha avviato, dal 2003, un’iniziativa con le prefetture in diverse realtà territoriali, proponendo la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per l’introduzione di nuovi sistemi di sicurezza contro le rapine.
    Analogamente, Poste italiane Spa ha avviato un serio processo a livello territoriale per eliminare i punti di vulnerabilità delle proprie sedi, nonché una serie di tavoli tecnici territoriali con le forze dell’ordine finalizzati alla prevenzione di tali fenomeni criminosi.
    Tuttavia, nonostante tali interventi, i più recenti dati statistici mettono in luce una crescita diffusa in molte aree del territorio nazionale delle rapine nelle banche e negli uffici postali ed evidenziano che le misure di prevenzione finora adottate non sono state sufficienti a ridurre la portata del fenomeno, nonostante l’impegno, del tutto rimarchevole, profuso dalle Forze dell’ordine.
    Pochi dati bastano a dare un quadro della acutezza della situazione:

siamo il Paese con il maggior numero di rapine ai danni di sportelli bancari in Europa,

e questo triste primato è ancor più evidente se si pensa che

in Italia avviene più della metà (52 per cento circa) di tutte le rapine commesse nell’intero Vecchio continente,

e tale realtà è ancor più preoccupante ove si prendano in considerazione anche le rapine agli uffici postali.


    Nel 2006 in Italia si sono verificate 8,7 rapine ogni 100 sportelli bancari, per un totale di 2774 eventi (+ 1,4 per cento rispetto al 2005), e i primi dati per il 2007 forniti dall’Osservatorio sicurezza fisica dell’ABI, seppur ancora provvisori, confermano che la situazione continua ad aggravarsi: nel 2007, infatti, risultano essere state state compiute 2954 rapine (+ 6,5 per cento rispetto al 2006), con una incidenza di 9 rapine ogni 100 sportelli (+ 3,8 per cento sull’anno precedente).

Né molto dissimile è l’andamento per quanto riguarda gli uffici postali.
    Il
trend evidenziato è dunque oltremodo preoccupante, non solo in termini numerici, ma anche sotto l’aspetto della pericolosità per i lavoratori (per i quali si configura come un rischio professionale specifico) e per i clienti occasionalmente coinvolti. Stiamo assistendo infatti ad una evoluzione della rapina in banca: si sta passando da quella «classica», con il taglierino «mordi e fuggi» e della durata di 2/3 minuti, ad un evento con tempi dilatati, con il sequestro dei presenti in banca e con un conseguente aumento del rischio di danno non solo fisico alle persone, che si trovano a subire, in ogni caso, lo stress di un evento sempre traumatico.
    I sistemi di sicurezza finora adottati dalle banche, pur apprezzabili, non hanno conseguito appieno l’obiettivo di prevenire e far diminuire i tentativi di rapina, tanto che da più parti si pone il problema di un urgente ed accurato adeguamento di tali misure per garantire una maggiore tutela della clientela e dei lavoratori. Una situazione, questa, più volte denunciata dai sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori delle banche e delle poste (che ne hanno fatto questione prioritaria anche nelle piattaforme dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro), come pure dalle associazioni dei consumatori, ed alla quale è ora necessario e urgente fornire più adeguate risposte.
    Si sottolinea, in particolare, la necessità di implementare gli strumenti di sicurezza con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, che si possono adottare anche senza particolari costi e opere di adattamento nelle diverse sedi bancarie e postali.

Gli strumenti tecnici a disposizione sono molteplici e sofisticati, soprattutto quelli di nuova generazione, come la videoregistrazione digitale, la videosorveglianza a distanza collegata a erogatori di denaro temporizzati con un sistema di allarme certo, i sistemi biometrici, dall’impronta della mano all’iride degli occhi, senza trascurare la «vecchia», ma sempre efficace, blindatura del bancone e delle porte con metal detector. La video registrazione digitale, poi, è uno strumento (da impiegare, come ogni altra misura elencata, nel rispetto delle normative sulla riservatezza dei dati personali) utilissimo alle Forze dell’ordine per le indagini successive alla rapina: purtroppo allo stato è disponibile solo in pochi sportelli, mentre vengono ancora abbondantemente utilizzati vecchi videoregistratori a scarsa definizione, spesso mal funzionanti.
    Quindi non mancano i sistemi, c’è piuttosto una carenza di progettualità nell’assumere compiutamente il tema e investire organicamente in sicurezza, ponendosi nell’ottica di procedere ordinariamente ad una attenta valutazione del rischio, per quel che concerne la sua previsione e prevenzione, nonché all’adozione delle opportune misure preventive e di protezione.
    È evidente, quindi, che la necessità di tutelare l’integrità fisica dei dipendenti e dei clienti delle aziende di credito e delle poste richiede la predisposizione di nuove urgenti misure di sicurezza, e più complessivamente di un approccio culturale di innovazione, che rifugga dal far gravare sui conti correnti dei clienti i costi di una così alta incidenza dell’evento rapina (UNICREDIT ha dichiarato un ricarico di 11 euro rispetto a 2 applicato nei suoi sportelli in Germania), e incentivi l’uso delle carte magnetiche (ad esempio calando il costo di utilizzo), contribuendo anche a combattere il fenomeno dei pagamenti in nero, ancora così tanto frequenti nel nostro paese.
    Nel merito, il presente disegno di legge stabilisce, all’articolo 1, che le aziende di credito e Poste italiane Spa, al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità e l’integrità psicofisica della clientela e dei propri dipendenti e di prevenire gli eventi criminosi, sono tenute ad installare, in ciascuna sede dotata di sportelli aperti al pubblico, idonei dispositivi di sicurezza (in attuazione di quanto stabilito all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed includendo le misure indicate all’articolo 2 del presente disegno di legge), nonché ad assicurare che, durante l’orario di lavoro, all’interno di ciascuna delle sedi territoriali sia prevista la presenza di un numero di addetti alla sicurezza del personale e della clientela idoneo a prevenire eventuali eventi criminosi.
    A tal fine, l’articolo 2 del presente disegno di legge attribuisce al Ministro dell’interno l’individuazione, sentite l’ABI, Poste italiane Spa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, dei nuovi sistemi di controllo quali ad esempio le porte a consenso o a bussola, gli impianti di videoregistrazione, i
metal detector, i dispositivi di cassa particolari, la blindatura del bancone con vetri antiproiettile e antisfondamento, il ricorso ai servizi delle guardie giurate, e dei nuovi sistemi di allarme con collegamento diretto con le Forze dell’ordine, tecnologicamente più moderni e adeguati a fronteggiare l’aumento della criminalità, nonché di misure volte a controllare che i singoli istituti di credito siano adempienti e, infine, delle modalità e dei requisiti tecnici per provvedere alla manutenzione degli impianti.
    L’articolo 2 stabilisce, inoltre, l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, del Comitato per la sicurezza bancaria e postale, composto da rappresentanti datoriali, dei lavoratori, delle Forze dell’ordine e da esperti nel campo della sicurezza bancaria e postale. Si cerca, in questo modo, di scoraggiare, prevenendo, gli eventi criminosi nonché di evitare che, una volta ottemperato all’obbligo di installare le varie misure di sicurezza previste dal citato decreto del Ministro dell’interno, le aziende di credito e postali non pongano successivamente la necessaria sistematica cura all’obbligo, altrettanto importante, di mantenerle in uno stato di efficienza e di funzionamento. A tal fine, si prevede anche l’attivazione a livello provinciale di tavoli per un monitoraggio dell’andamento degli eventi criminosi sul territorio, insieme ad una valutazione-verifica della migliore appropriatezza ed efficacia delle misure adottate, e per interventi di ottimizzazione.
    Le aziende di credito e Poste italiane Spa, entro diciotto mesi dalla data di emanazione del citato decreto del Ministro dell’interno, sono tenuti ad adeguare le misure di sicurezza esistenti alle disposizioni previste dallo stesso decreto, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100.000 a 300.000 euro.
    Altra norma di rilievo è prevista dall’articolo 3: le aziende di credito e Poste italiane Spa sono tenute a predisporre, per i propri dipendenti, appositi corsi di formazione sui temi della sicurezza e sulle modalità di comportamento da tenere in caso di eventi criminosi nonché sul funzionamento delle misure di sicurezza adottate.
    Con l’articolo 4 si inaspriscono le sanzioni per i reati di rapina, commessi con sequestro di persone e con l’uso di armi cosiddette improprie.
    Con l’articolo 5 si vogliono incentivare le aziende di credito e postali a investire nella sicurezza attraverso l’agevolazione fiscale delle spese sostenute per l’installazione dei sistemi di sicurezza e per la predisposizione di servizi permanenti di sorveglianza.
    Infine con l’articolo 6, si provvede alla copertura degli oneri finanziari recati dal presente disegno di legge.
    Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

    1. Le aziende di credito e Poste italiane Spa, ai sensi di quanto stabilito all’artticolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità e l’integrità psicofisica della clientela e dei propri dipendenti e di prevenire gli eventi criminosi, provvedono ad installare, in ciascuna sede dotata di sportelli aperti al pubblico, idonei dispositivi di sicurezza, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2.

    2. Le aziende di credito e Poste italiane Spa nominano un responsabile della sicurezza e un suo sostituto scelti tra i dipendenti di ciascuna sede. Tale responsabile deve coincidere con il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro quando individuato ai sensi del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Il responsabile della sicurezza controlla che vengano effettuate, all’interno della sede, le necessarie operazioni di manutenzione delle apparecchiature di sicurezza, facendone annotazione in un apposito registro da conservare all’interno della sede bancaria o della sede postale, segnala alla direzione competente eventuali anomalie e disfunzioni, e propone le integrazioni e le modifiche degli impianti. Il responsabile della sicurezza è il referente delle Forze di polizia che intervengono in relazione ad un fatto criminoso. Nelle sedi con più di dieci dipendenti gli addetti interni alla sicurezza del personale e della clientela sono nominati nella misura di uno ogni dieci dipendenti. La presenza di almeno uno dei predetti addetti è garantita durante l’intero orario di lavoro.
    3. Il rischio rapina, stante l’entità del fenomeno e la sua costanza nel tempo, si configura come rischio professionale specifico, sia nelle aziende di credito, sia negli uffici postali.

Art. 2.

(Misure per la sicurezza degli sportelli)

    1. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto di validità biennale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

        a) individua, sentite le strutture nazionali di polizia scientifica della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, l’Associazione bancaria italiana (ABI), Poste italiane Spa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore, i sistemi di controllo, dissuasione, prevenzione, protezione, allarme, e comunque di garanzia di sicurezza dei dipendenti e dei clienti, tecnologicamente più avanzati e adeguati ai fini di cui all’articolo 1, che saranno aggiornati almeno ogni due anni, e comunque ogni qual volta ne ricorressero le condizioni per l’avanzamento della tecnologia;

        b) stabilisce i requisiti tecnici e le modalità di istallazione e di manutenzione dei sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera a);
        
c) disciplina i controlli che devono essere eseguiti dalle Forze di polizia e dagli organi di polizia locale per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto da parte degli istituti di credito e degli uffici postali;
        
d) provvede, sentiti i soggetti di cui alla lettera a), alla costituzione di una apposita banca dati delle rapine che consenta di individuare i diversi livelli di rischio del verificarsi di eventi criminosi, i criteri di appartenenza delle singole sedi ai suddetti livelli di rischio e gli adempimenti connessi a tale appartenenza;
        
e) istituisce presso il Ministero dell’interno il Comitato per la sicurezza bancaria e postale, composto dai rappresentanti delle aziende di credito, di Poste italiane Spa, delle Forze di polizia, delle organizzazioni sindacali più rappresentative per settore, nonché da esperti nel settore della sicurezza bancaria e postale, con il compito di analizzare in modo articolato e puntuale l’evento rapina sulla base di dati disaggregati forniti dal Ministero dell’interno, con l’ausilio delle rilevazioni effettuate dalle associazioni imprenditoriali, e suddivisi per aree geografiche (regioni – province – comuni), esprimere periodicamente un parere tecnico in ordine alle tecnologie impiegate dalle aziende bancarie e da Poste italiane Spa, e proporne di nuove o aggiuntive anche in ragione di situazioni particolarmente critiche;
        
f) promuove la costituzione di Comitati per la sicurezza bancaria e postale a livello provinciale composti dai rappresentanti territoriali del Governo, delle aziende di credito, di Poste italiane Spa, delle Forze di polizia e delle organizzazioni sindacali più rappresentative per settore al fine di verificare l’attuazione delle disposizioni del Ministero dell’interno, di analizzare in modo articolato e puntuale l’evento rapina sulla base dei dati disaggregati forniti dal medesimo Ministero dell’interno, con l’ausilio delle rilevazioni effettuate dalle associazioni imprenditoriali, e suddivisi per aree geografiche maggiormente dettagliate (comuni e frazioni), anche prevedendo, di concerto con gli enti locali, per le loro competenze, la modifica del livello di rischio di singole aree territoriali o singoli sportelli con riguardo all’incidenza del fenomeno «rischio rapina» nell’area ed alle caratteristiche del territorio stesso;
        
g) prevede l’articolazione dei corsi di formazione retribuiti e le modalità di certificazione della qualifica di addetto e di responsabile della sicurezza di cui all’articolo  1;
        
h) promuove, di concerto con i soggetti di cui alla lettera a), con cadenza annuale e sulla base delle risultanze dell’elaborazione del Comitato per la sicurezza bancaria e postale, una iniziativa pubblica che rendiconti formalmente la situazione nell’anno di riferimento.

    2. Le aziende di credito e Poste italiane Spa, entro diciotto mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adeguano le misure di sicurezza esistenti in ciascuna sede dotata di sportello aperto al pubblico alle disposizioni previste dal predetto decreto.

    3. I sistemi di sicurezza installati, ai sensi del comma 1, nelle singole sedi delle aziende di credito e di Poste italiane Spa aperte al pubblico sono costantemente collegati con le stazioni dei Carabinieri e degli altri organi di polizia più vicine alle sedi medesime.
    4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica, in base a criteri di progressività parametrati sulle dimensioni aziendali, la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 500.000 euro.

Art. 3.

(Formazione del personale)

    1. Le aziende di credito e Poste italiane Spa, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 2 e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera f), predispongono per i propri dipendenti corsi di formazione e di aggiornamento relativi al funzionamento dei sistemi di controllo, dissuasione, prevenzione, protezione, allarme e comunque di garanzia della sicurezza dei dipendenti e clienti, ed al loro utilizzo in caso di eventi criminosi. L’aggiornamento è effettuato ad ogni modifica totale o parziale delle misure di sicurezza e prevenzione.

    2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica, in base a criteri di progressività parametrati sulle dimensioni aziendali, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Art. 4.

(Sanzioni per reati di rapina nelle aziende
di credito e negli uffici postali)

    1. Ai reati di rapina commessi nelle aziende di credito e negli uffici postali con presa in ostaggio di dipendenti e clienti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice penale, aumentate di un terzo.

    2. Ai reati di rapina commessi nelle aziende di credito e negli uffici postali con l’uso di armi improprie, come definite ai sensi del comma 3, si applicano le medesime sanzioni previste dall’articolo 628, terzo comma, del codice penale.
    3. Ai fini della presente legge, per «armi improprie» si intendono le armi elencate all’articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e, comunque, tutti gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono eventualmente servire, per le loro caratteristiche strutturali o per determinate circostanze di tempo e di luogo, ad arrecare offesa alla persona.

Art. 5.

(Agevolazioni fiscali per l’installazione
dei sistemi di sicurezza e prevenzione)

    1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «127-undevicies) le spese sostenute dalle aziende di credito e da Poste italiane Spa per l’installazione dei sistemi di controllo e di allarme e per i servizi di vigilanza nelle sedi dotate di sportelli aperti al pubblico».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

    1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2008, e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e per gli anni 2009 e 2010 l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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