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DISEGNO DI LEGGE
(RIMASTO TALE)
Ma con importanti notizie e considerazioni...
d’iniziativa del senatore BARBOLINI
(PARTITO DEMOCRATICO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008
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Misure in materia di sicurezza nelle aziende di
credito
e negli uffici postaliOnorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende
affrontare il preoccupante fenomeno delle rapine presso le
aziende di credito e gli uffici postali, prevedendo misure per
aumentare il livello di sicurezza delle sedi con sportelli
aperti al pubblico e per inasprire le pene connesse alle rapine,
particolarmente per quelle tipologie con presa in ostaggio di
clienti e dipendenti e per le rapine cosiddette improprie.
Va detto che, al fine di prevenire il verificarsi di tali
eventi criminosi e di garantire maggiormente la sicurezza dei
dipendenti e degli utenti, l’Associazione bancaria italiana
(ABI) ha avviato, dal 2003, un’iniziativa con le prefetture in
diverse realtà territoriali, proponendo la sottoscrizione di
appositi protocolli di intesa per l’introduzione di nuovi
sistemi di sicurezza contro le rapine.
Analogamente, Poste italiane Spa ha avviato un serio
processo a livello territoriale per eliminare i punti di
vulnerabilità delle proprie sedi, nonché una serie di tavoli
tecnici territoriali con le forze dell’ordine finalizzati alla
prevenzione di tali fenomeni criminosi.
Tuttavia, nonostante tali interventi, i più recenti dati
statistici mettono in luce una crescita diffusa in molte aree
del territorio nazionale delle rapine nelle banche e negli
uffici postali ed evidenziano che le misure di prevenzione
finora adottate non sono state sufficienti a ridurre la portata
del fenomeno, nonostante l’impegno, del tutto rimarchevole,
profuso dalle Forze dell’ordine.
Pochi dati bastano a dare un quadro della acutezza della
situazione:
siamo il Paese con il maggior numero di rapine ai
danni di sportelli bancari in Europa,
e questo triste primato è ancor più evidente se si pensa che
in Italia avviene più della metà (52 per cento circa)
di tutte le rapine commesse nell’intero Vecchio continente,
e tale realtà è ancor più preoccupante ove si
prendano in considerazione anche le rapine agli uffici postali.
Nel 2006 in Italia si sono verificate 8,7 rapine
ogni 100 sportelli bancari, per un totale di 2774 eventi (+ 1,4
per cento rispetto al 2005), e i primi dati per il 2007 forniti
dall’Osservatorio sicurezza fisica dell’ABI, seppur ancora
provvisori, confermano che la situazione continua ad aggravarsi:
nel 2007, infatti, risultano essere state state compiute 2954
rapine (+ 6,5 per cento rispetto al 2006), con una incidenza di
9 rapine ogni 100 sportelli (+ 3,8 per cento sull’anno
precedente).
Né molto dissimile è l’andamento per quanto riguarda gli
uffici postali.
Il trend evidenziato è dunque oltremodo preoccupante,
non solo in termini numerici, ma anche sotto l’aspetto della
pericolosità per i lavoratori (per i quali si configura come un
rischio professionale specifico) e per i clienti occasionalmente
coinvolti. Stiamo assistendo infatti ad una evoluzione della
rapina in banca: si sta passando da quella «classica», con il
taglierino «mordi e fuggi» e della durata di 2/3 minuti, ad un
evento con tempi dilatati, con il sequestro dei presenti in
banca e con un conseguente aumento del rischio di danno non solo
fisico alle persone, che si trovano a subire, in ogni caso, lo
stress
di un evento sempre traumatico.
I sistemi di sicurezza finora adottati dalle banche, pur
apprezzabili, non hanno conseguito appieno l’obiettivo di
prevenire e far diminuire i tentativi di rapina, tanto che da
più parti si pone il problema di un urgente ed accurato
adeguamento di tali misure per garantire una maggiore tutela
della clientela e dei lavoratori. Una situazione, questa, più
volte denunciata dai sindacati maggiormente rappresentativi dei
lavoratori delle banche e delle poste (che ne hanno fatto
questione prioritaria anche nelle piattaforme dei rispettivi
Contratti collettivi nazionali di lavoro), come pure dalle
associazioni dei consumatori, ed alla quale è ora necessario e
urgente fornire più adeguate risposte.
Si sottolinea, in particolare, la necessità di implementare
gli strumenti di sicurezza con l’utilizzo delle tecnologie più
avanzate, che si possono adottare anche senza particolari costi
e opere di adattamento nelle diverse sedi bancarie e postali.
Gli strumenti tecnici a disposizione sono molteplici e
sofisticati, soprattutto quelli di nuova generazione, come la
videoregistrazione digitale, la videosorveglianza a distanza
collegata a erogatori di denaro temporizzati con un sistema di
allarme certo, i sistemi biometrici, dall’impronta della mano
all’iride degli occhi, senza trascurare la «vecchia», ma sempre
efficace, blindatura del bancone e delle porte con
metal
detector. La video registrazione digitale, poi, è uno
strumento (da impiegare, come ogni altra misura elencata, nel
rispetto delle normative sulla riservatezza dei dati personali)
utilissimo alle Forze dell’ordine per le indagini successive
alla rapina: purtroppo allo stato è disponibile solo in pochi
sportelli, mentre vengono ancora abbondantemente utilizzati
vecchi videoregistratori a scarsa definizione, spesso mal
funzionanti.
Quindi non mancano i sistemi, c’è piuttosto una carenza di
progettualità nell’assumere compiutamente il tema e investire
organicamente in sicurezza, ponendosi nell’ottica di procedere
ordinariamente ad una attenta valutazione del rischio, per quel
che concerne la sua previsione e prevenzione, nonché
all’adozione delle opportune misure preventive e di protezione.
È evidente, quindi, che la necessità di tutelare l’integrità
fisica dei dipendenti e dei clienti delle aziende di credito e
delle poste richiede la predisposizione di nuove urgenti misure
di sicurezza, e più complessivamente di un approccio culturale
di innovazione, che rifugga dal far gravare sui conti correnti
dei clienti i costi di una così alta incidenza dell’evento
rapina (UNICREDIT ha dichiarato un ricarico di 11 euro rispetto
a 2 applicato nei suoi sportelli in Germania), e incentivi l’uso
delle carte magnetiche (ad esempio calando il costo di
utilizzo), contribuendo anche a combattere il fenomeno dei
pagamenti in nero, ancora così tanto frequenti nel nostro paese.
Nel merito, il presente disegno di legge stabilisce,
all’articolo 1, che le aziende di credito e Poste italiane Spa,
al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità e l’integrità
psicofisica della clientela e dei propri dipendenti e di
prevenire gli eventi criminosi, sono tenute ad installare, in
ciascuna sede dotata di sportelli aperti al pubblico, idonei
dispositivi di sicurezza (in attuazione di quanto stabilito
all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed
includendo le misure indicate all’articolo 2 del presente
disegno di legge), nonché ad assicurare che, durante l’orario di
lavoro, all’interno di ciascuna delle sedi territoriali sia
prevista la presenza di un numero di addetti alla sicurezza del
personale e della clientela idoneo a prevenire eventuali eventi
criminosi.
A tal fine, l’articolo 2 del presente disegno di legge
attribuisce al Ministro dell’interno l’individuazione, sentite
l’ABI, Poste italiane Spa e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello
nazionale, dei nuovi sistemi di controllo quali ad esempio le
porte a consenso o a bussola, gli impianti di
videoregistrazione, i metal detector, i dispositivi di
cassa particolari, la blindatura del bancone con vetri
antiproiettile e antisfondamento, il ricorso ai servizi delle
guardie giurate, e dei nuovi sistemi di allarme con collegamento
diretto con le Forze dell’ordine, tecnologicamente più moderni e
adeguati a fronteggiare l’aumento della criminalità, nonché di
misure volte a controllare che i singoli istituti di credito
siano adempienti e, infine, delle modalità e dei requisiti
tecnici per provvedere alla manutenzione degli impianti.
L’articolo 2 stabilisce, inoltre, l’istituzione, presso il
Ministero dell’interno, del Comitato per la sicurezza bancaria e
postale, composto da rappresentanti datoriali, dei lavoratori,
delle Forze dell’ordine e da esperti nel campo della sicurezza
bancaria e postale. Si cerca, in questo modo, di scoraggiare,
prevenendo, gli eventi criminosi nonché di evitare che, una
volta ottemperato all’obbligo di installare le varie misure di
sicurezza previste dal citato decreto del Ministro dell’interno,
le aziende di credito e postali non pongano successivamente la
necessaria sistematica cura all’obbligo, altrettanto importante,
di mantenerle in uno stato di efficienza e di funzionamento. A
tal fine, si prevede anche l’attivazione a livello provinciale
di tavoli per un monitoraggio dell’andamento degli eventi
criminosi sul territorio, insieme ad una valutazione-verifica
della migliore appropriatezza ed efficacia delle misure
adottate, e per interventi di ottimizzazione.
Le aziende di credito e Poste italiane Spa, entro diciotto
mesi dalla data di emanazione del citato decreto del Ministro
dell’interno, sono tenuti ad adeguare le misure di sicurezza
esistenti alle disposizioni previste dallo stesso decreto, pena
l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100.000 a
300.000 euro.
Altra norma di rilievo è prevista dall’articolo 3: le
aziende di credito e Poste italiane Spa sono tenute a
predisporre, per i propri dipendenti, appositi corsi di
formazione sui temi della sicurezza e sulle modalità di
comportamento da tenere in caso di eventi criminosi nonché sul
funzionamento delle misure di sicurezza adottate.
Con l’articolo 4 si inaspriscono le sanzioni per i reati di
rapina, commessi con sequestro di persone e con l’uso di armi
cosiddette improprie.
Con l’articolo 5 si vogliono incentivare le aziende di
credito e postali a investire nella sicurezza attraverso
l’agevolazione fiscale delle spese sostenute per l’installazione
dei sistemi di sicurezza e per la predisposizione di servizi
permanenti di sorveglianza.
Infine con l’articolo 6, si provvede alla copertura degli
oneri finanziari recati dal presente disegno di legge.
Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed
un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Le aziende di credito e Poste italiane Spa, ai sensi
di quanto stabilito all’artticolo 18 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 nonché al fine di garantire la sicurezza,
l’incolumità e l’integrità psicofisica della clientela e dei
propri dipendenti e di prevenire gli eventi criminosi,
provvedono ad installare, in ciascuna sede dotata di sportelli
aperti al pubblico, idonei dispositivi di sicurezza, in
conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro
dell’interno di cui all’articolo 2.
2. Le aziende di credito e Poste italiane Spa nominano un
responsabile della sicurezza e un suo sostituto scelti tra i
dipendenti di ciascuna sede. Tale responsabile deve coincidere
con il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro quando
individuato ai sensi del citato decreto legislativo n. 81 del
2008. Il responsabile della sicurezza controlla che vengano
effettuate, all’interno della sede, le necessarie operazioni di
manutenzione delle apparecchiature di sicurezza, facendone
annotazione in un apposito registro da conservare all’interno
della sede bancaria o della sede postale, segnala alla direzione
competente eventuali anomalie e disfunzioni, e propone le
integrazioni e le modifiche degli impianti. Il responsabile
della sicurezza è il referente delle Forze di polizia che
intervengono in relazione ad un fatto criminoso. Nelle sedi con
più di dieci dipendenti gli addetti interni alla sicurezza del
personale e della clientela sono nominati nella misura di uno
ogni dieci dipendenti. La presenza di almeno uno dei predetti
addetti è garantita durante l’intero orario di lavoro.
3. Il rischio rapina, stante l’entità del fenomeno e la sua
costanza nel tempo, si configura come rischio professionale
specifico, sia nelle aziende di credito, sia negli uffici
postali.
Art. 2.
(Misure per la sicurezza degli sportelli)
1. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto di
validità biennale, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) individua, sentite le strutture nazionali
di polizia scientifica della Polizia di Stato e dell’Arma dei
carabinieri, l’Associazione bancaria italiana (ABI), Poste
italiane Spa e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore,
i sistemi di controllo, dissuasione, prevenzione, protezione,
allarme, e comunque di garanzia di sicurezza dei dipendenti e
dei clienti, tecnologicamente più avanzati e adeguati ai fini di
cui all’articolo 1, che saranno aggiornati almeno ogni due anni,
e comunque ogni qual volta ne ricorressero le condizioni per
l’avanzamento della tecnologia;
b) stabilisce i requisiti tecnici e le
modalità di istallazione e di manutenzione dei sistemi di
controllo e di allarme di cui alla lettera
a);
c) disciplina i controlli che devono essere
eseguiti dalle Forze di polizia e dagli organi di polizia locale
per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto da parte degli istituti di credito e degli
uffici postali;
d) provvede, sentiti i soggetti di cui alla
lettera a), alla costituzione di una apposita banca dati
delle rapine che consenta di individuare i diversi livelli di
rischio del verificarsi di eventi criminosi, i criteri di
appartenenza delle singole sedi ai suddetti livelli di rischio e
gli adempimenti connessi a tale appartenenza;
e) istituisce presso il Ministero dell’interno il
Comitato per la sicurezza bancaria e postale, composto dai
rappresentanti delle aziende di credito, di Poste italiane Spa,
delle Forze di polizia, delle organizzazioni sindacali più
rappresentative per settore, nonché da esperti nel settore della
sicurezza bancaria e postale, con il compito di analizzare in
modo articolato e puntuale l’evento rapina sulla base di dati
disaggregati forniti dal Ministero dell’interno, con l’ausilio
delle rilevazioni effettuate dalle associazioni imprenditoriali,
e suddivisi per aree geografiche (regioni – province – comuni),
esprimere periodicamente un parere tecnico in ordine alle
tecnologie impiegate dalle aziende bancarie e da Poste italiane
Spa, e proporne di nuove o aggiuntive anche in ragione di
situazioni particolarmente critiche;
f) promuove la costituzione di Comitati per la
sicurezza bancaria e postale a livello provinciale composti dai
rappresentanti territoriali del Governo, delle aziende di
credito, di Poste italiane Spa, delle Forze di polizia e delle
organizzazioni sindacali più rappresentative per settore al fine
di verificare l’attuazione delle disposizioni del Ministero
dell’interno, di analizzare in modo articolato e puntuale
l’evento rapina sulla base dei dati disaggregati forniti dal
medesimo Ministero dell’interno, con l’ausilio delle rilevazioni
effettuate dalle associazioni imprenditoriali, e suddivisi per
aree geografiche maggiormente dettagliate (comuni e frazioni),
anche prevedendo, di concerto con gli enti locali, per le loro
competenze, la modifica del livello di rischio di singole aree
territoriali o singoli sportelli con riguardo all’incidenza del
fenomeno «rischio rapina» nell’area ed alle caratteristiche del
territorio stesso;
g) prevede l’articolazione dei corsi di
formazione retribuiti e le modalità di certificazione della
qualifica di addetto e di responsabile della sicurezza di cui
all’articolo 1;
h) promuove, di concerto con i soggetti di cui
alla lettera a), con cadenza annuale e sulla base delle
risultanze dell’elaborazione del Comitato per la sicurezza
bancaria e postale, una iniziativa pubblica che rendiconti
formalmente la situazione nell’anno di riferimento.
2. Le aziende di credito e Poste italiane Spa, entro
diciotto mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 1, adeguano le misure di sicurezza esistenti in ciascuna
sede dotata di sportello aperto al pubblico alle disposizioni
previste dal predetto decreto.
3. I sistemi di sicurezza installati, ai sensi del comma
1, nelle singole sedi delle aziende di credito e di Poste
italiane Spa aperte al pubblico sono costantemente collegati con
le stazioni dei Carabinieri e degli altri organi di polizia più
vicine alle sedi medesime.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si applica, in base a criteri di progressività
parametrati sulle dimensioni aziendali, la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150.000 a 500.000 euro.
Art. 3.
(Formazione del personale)
1. Le aziende di credito e Poste italiane Spa, entro tre
mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 2
e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2,
comma 1, lettera f), predispongono per i propri
dipendenti corsi di formazione e di aggiornamento relativi al
funzionamento dei sistemi di controllo, dissuasione,
prevenzione, protezione, allarme e comunque di garanzia della
sicurezza dei dipendenti e clienti, ed al loro utilizzo in caso
di eventi criminosi. L’aggiornamento è effettuato ad ogni
modifica totale o parziale delle misure di sicurezza e
prevenzione.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 si applica, in base a criteri di progressività
parametrati sulle dimensioni aziendali, la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Art. 4.
(Sanzioni per reati di rapina nelle aziende
di credito e negli uffici postali)
1. Ai reati di rapina commessi nelle aziende di credito e
negli uffici postali con presa in ostaggio di dipendenti e
clienti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 628, terzo
comma, del codice penale, aumentate di un terzo.
2. Ai reati di rapina commessi nelle aziende di credito e
negli uffici postali con l’uso di armi improprie, come definite
ai sensi del comma 3, si applicano le medesime sanzioni previste
dall’articolo 628, terzo comma, del codice penale.
3. Ai fini della presente legge, per «armi improprie» si
intendono le armi elencate all’articolo 4, secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, e, comunque, tutti gli oggetti
che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono
eventualmente servire, per le loro caratteristiche strutturali o
per determinate circostanze di tempo e di luogo, ad arrecare
offesa alla persona.
Art. 5.
(Agevolazioni fiscali per l’installazione
dei sistemi di sicurezza e prevenzione)
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
numero:
«127-undevicies) le spese sostenute dalle aziende
di credito e da Poste italiane Spa per l’installazione dei
sistemi di controllo e di allarme e per i servizi di vigilanza
nelle sedi dotate di sportelli aperti al pubblico».
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2008, e
in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, per l’anno 2008, l’accantonamento
relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e per gli
anni 2009 e 2010 l’accantonamento relativo al Ministero della
solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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